POST 83/2023
Con la nota di comportamento nr. 220 l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) esprime la propria posizione riguardo il diritto alla detrazione IVA sulle spese sostenute dalla cd. società veicolo (SPV – special purpose veichle) nelle attività propedeutiche alle operazioni di acquisto con indebitamento.
La nota in commento parte dal presupposto secondo cui nelle operazioni di MLBO la società “veicolo”, destinata a fondersi con la società “target”, debba essere considerata soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 e ss del DPR 633/1972 in quanto questa fattispecie è del tutto differente e dissimile rispetto a quelle analizzate dalla giurisprudenza euro-unionale in materia di società holding destinate alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie.
La Spv non è infatti costituita con lo scopo di detenere la partecipazione bensì con il fine ultimo di fungere da tramite per l’operazione di acquisto della società “target” attraverso l’indebitamento e successivamente di gestirne direttamente l’azienda a seguito della fusoine.
Le attività svolte della società veicolo devono quindi, secondo la nota, essere intese come preparatorie e devono “già ritenersi parte integrante delle attività economiche”, con la conseguenza che “chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo” (Cfr. Corte di Giustizia UE, sentt. 12 novembre 2020, causa C-42/19).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi ha sempre sostenuto che l’attività della società “veicolo” volta all’acquisizione della “target”, se non accompagnata da una interferenza nella gestione anche tramite l’effettuazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a titolo onero, sarebbe tale da escluderla quale soggetto passivo dell’imposta con conseguente indetraibilità dell’IVA assolta sui propri acquisti di beni e servizi.
La nota quindi mira ad affermare il principio di neutralità legato al meccanismo di funzionamento dell’imposta che le attività preparatorie sono di per se già attività economiche e rilevanti per il diritto alla detrazione.
Inoltre tale conclusione appare per altro coerente anche con il principio di neutralità della forma giuridica essendo l’operazione di MLBO sostanzialmente comparabile con l’operazione in cui una società neocostituita intenda acquistare l’azienda della target al fine di proseguirne l’attività, ed è pacifico che, in una “situazione siffatta, il diritto alla detrazione dell’IVA andrebbe riconosciuto alla società acquirente nella misura in cui gli elementi dell’attivo acquisiti siano utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta”.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine