POST 3/2024
In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 209 del 2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
L’articolo 1 del Decreto apporta tra l’altro, a far data dal 1° gennaio 2024, significative modifiche alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche (articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Prima della riforma, fino al 2023, la norma definiva residente nel territorio dello Stato la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:
– è iscritta all’anagrafe della popolazione residente del Comune;
– ha nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”;
– ha la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
A far data dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.
Quindi, considerando specificatamente anche le “frazioni di giorno”, oggi si considera residente nel territorio dello Stato la persona che nella maggior parte del periodo di imposta alternativamente:
– ha la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
– è “presente” nel territorio dello Stato;
– ha il domicilio definito specificatamente dalla norma come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”;
inoltre, salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
La riforma non ha variato le disposizioni per cui si presumono altresì residenti in Italia, salvo prova contraria (a carico del contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“paradisi fiscali”).
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso