POST 287
In caso di conflitto tra
il creditore pignoratizio che sottopone a pignoramento una quota di Srl e
l’acquirente della quota stessa chi prevale?
La Corte di Cassazione
con la recente sentenza n. 20170 del 18 agosto 2017 ha risolto la suddetta
questione che non è espressamente disciplinata dal codice civile statuendo che prevale il soggetto che per primo
iscrivere il suo diritto nel Registro delle Imprese qualunque data abbiano
l’atto di pignoramento e/o l’atto di acquisto.
Per giungere a tale
conclusione la Corte fa riferimento al disposto dell’articolo 2914 del Codice
civile ritenendo applicabile in via analogica alle quote di Srl la disciplina
inerente i beni immobili e i beni mobili registrati con la conseguenza che vale
il principio per cui tra due formalità pubblicitarie confliggenti prevale
quella eseguita con priorità temporale, e ciò a prescindere dallo stato di
buona o di mala fede di chi ha eseguito per primo la formalità (ferma
tuttavia restando la possibilità di dare corso ad un’azione revocatoria).
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso