POST 54/2024
Cambio di rotta della Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto 2024 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento delle sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione…”
A differenza di altre precedenti prese di posizione della Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094) dove veniva considerato applicabile anche ai soci delle società estinte il principio contenuto nell’articolo 8 Dlgs 472/97 per il quale le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, secondo gli Ermellini in tema di “successione” di una società detto principio non sarebbe applicabile per analogia trattandosi di una fattispecie differente.
In questo caso, infatti, il fenomeno successorio “regolato nell’articolo 2495 comma 3 c.c. presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del Codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’articolo 8 del Dlgs. 472/1977 non essendoci nessun margine per qualificare l’estinzione della società alla morte di una persona fisica”.
In virtù di questo nuovo orientamento espresso dalle Cassazione non resta che attendere le future pronunce della Suprema Corte per conoscere quale prevarrà, salvo, vista anche la delicatezza del tema, non intervengano preventivamente le Sezioni Unite.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine