POST 60/2024

Con la conversione c.d. Decreto Omnibus (Legge n. 143 del 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2024) il legislatore ha introdotto alcune norme volte ad incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale (di seguito “CPB”).

Il CPB, in sintesi, è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Con l’adesione al CPB è possibile definire in via anticipata, con l’Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile e il valore della produzione ai fini IRAP da dichiarare nel biennio successivo (o nell’anno successivo, per i contribuenti forfetari), esonerando da imposte l’eventuale eccedenza di reddito effettivo (per maggiori approfondimenti sull’istituto si veda la scheda allegata).

Con il Decreto Omnibus viene introdotta la possibilità per i soli soggetti ISA che aderiscono al CPB di beneficiare di un ravvedimento c.d. “speciale” (da alcuni commentatori definito anche “tombale”), che permette – a determinate condizioni – di definire le annualità tra il 2018 e il 2022 a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva, con conseguente inibizione dell’attività di accertamento.

Aspetti soggettivi

Il ravvedimento “speciale” si rivolge favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB.

Annualità interessate

I periodi d’imposta pregressi oggetto del ravvedimento “speciale” vanno dal 2018 al 2022. Il ravvedimento in questione potrà interessare – a scelta del contribuente – uno, più o tutti i periodi di imposta menzionati.

Applicazione: base imponibile ed imposta sostitutiva

Il ravvedimento “speciale” richiede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP.

La base imponibile per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali (o dell’IRAP) è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (o il valore della produzione netta) dichiarato in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato percentualmente sulla base del punteggio ISA, ed in specie:

  • incremento del 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • incremento del 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • incremento del 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • incremento del 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • incremento del 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • incremento del 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Esempio: reddito d’impresa dichiarato nel 2019 pari a € 25.000 con un punteggio ISA di 7, la base imponibile per il ravvedimento speciale per le imposte sui redditi e relative addizionali è pari a: € 30.000 (ossia il reddito del 2019 incrementato del 20%) – 25.000 = € 5.000.

Lo stesso ragionamento vale per l’imposta sostitutiva dell’IRAP, prendendo a riferimento il valore della produzione netta dichiarato in ciascuna annualità.

Una volta individuata la base imponibile, si applicherà l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali differenziata in base al punteggio ISA riportato in ciascuna annualità (per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022):

  • con ISA pari o superiore a 8: imposta sostitutiva pari al 10%;
  • con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8: imposta sostitutiva pari al 12%;
  • con ISA inferiore a 6: imposta sostitutiva pari al 15%.

Per le stesse annualità di cui sopra, l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.

Riprendendo l’esempio, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari a € 600.

Viene preso in considerazione l’impatto della pandemia da Covid-19: per i periodi d’imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. Pertanto, le percentuali sono del 7% con ISA pari o superiore a 8; 8,4% con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 10,5% con ISA inferiore a 6. Per l’IRAP, l’aliquota è pari al 2,73%.

È stabilito che il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali per ogni annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31/03/2025, oppure mediante pagamento rateale (massimo di 24 rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale con decorrenza dal 31/03/2025).

Effetti premiali

La norma prevede che, una volta “eseguito il versamento in un’unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale … per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, le rettifiche al reddito d’impresa o di lavoro autonomo (di cui all’art. 39 DPR 600/1973 e art. 54, comma 2, DPR 633/1972 in tema di IVA) non possono essere effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. decadenza dal CPB;
  2. applicazione di una misura cautelare, reale o personale, o notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000 (reati tributari, esclusi reati di dichiarazione infedele, omesso versamento delle ritenute e dell’IVA e indebita compensazione), nonché all’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (riciclaggio, reimpiego di denaro di fonte illecita e autoriciclaggio) commessi nei medesimi periodi d’imposta;
  3. mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza della rateazione;

È altresì stabilito che, nei casi di cui alla lettera b) sopra o in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza dal beneficio dell’impossibilità di effettuare accertamenti riguarda unicamente l’annualità di riferimento.

Altre precisazioni

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e che utilizzano per una o più annualità la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2027.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

È ora atteso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui verranno stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui sopra.

Inasprimento sanzioni accessorie

Inoltre, con sempre l’obiettivo di incentivare l’adesione al CPB, è previsto che, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto di CPB, per i soggetti che non aderiscono alla proposta di CPB o ne decadono, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà. Per “sanzioni accessorie” ci si riferisce a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 472/1997, e cioè:

  1. interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  2. interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  3. interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  4. la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

La norma prevede che la soglia di 50 mila euro (superata la quale, in aggiunta alle sanzioni amministrative, si applicano anche le sanzioni accessorie) sia, nello specifico, ridotta fino a 25 mila euro.

Analoga previsione è disciplinata per coloro che non accedono alla sanatoria spiegata sopra per i periodi di imposta pregressi.

Damiano Casadei e Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso