POST 64/2024

Con la Risposta n. 195 pubblicata lo scorso 9 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate è tornata a prendere posizione rispetto ai profili abusivi di una operazione, complessa in questo caso, volta a consentire la fuoriuscita di alcuni soci da una società per azioni i attraverso l’acquisto di azioni proprie previa rivoluzione ex art. 5 L 448/2001.

Nel caso di specie l’operazione presa in esame dall’Amministrazione finanziaria prevedeva prima il conferimento di un ramo d’azienda in una New co. e successivamente la cessione della partecipazione ad una società acquirente.

Condizione per l’acquisto era che alcuni dei soci della società cedente fuoriuscissero dalla compagine sociale.

Per fare questo, lo schema proposto dagli interpellanti prevedeva una preventiva modifica statutaria da parte della società cedente al fine di consentire ai soci interessati di esercitare il diritto di recesso a seguito della cessione del ramo d’azienda, recesso che sarebbe potuto avvenire o attraverso la liquidazione delle azioni o attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società.

Nel caso di specie l’uscita dei soci prevedeva appunto l’acquisto, da parte della società cedente il ramo, delle azioni dei soci uscenti, previa rivalutazione ex art. 5 L 448/2001 da parte di questi ultimi, attingendo alle risorse finanziarie ottenute dalla cessione del predetto ramo d’azienda.

Interrogata sulla potenziale natura abusiva di tale operazione l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione secondo la quale il recesso “atipico (cessione delle partecipazioni da parte del socio) sia da considerarsi elusivo nel caso in cui produca gli stessi effetti del recesso “tipico (liquidazione della partecipazione al socio che recede) in quanto giustificato esclusivamente dal vantaggio fiscale conseguente la rivalutazione.

Il recesso “tipico”, ribadisce il fisco, genera infatti redditi di capitale ex articolo 47 co. 7 del TUIR per i quali la norma sulla rivalutazione non produce effetti, effetti riconosciuti esclusivamente in caso di cessione della partecipazione (reddito diverso ex art. 67 TUIR).

L’aspetto fondamentale della norma agevolativa consiste inoltre in quello di incentivare la circolazione delle partecipazioni e dunque debbono essere considerate come producenti redditi di capitale tutte le operazioni mediante le quali la società attinge alle proprie riserve esclusivamente per consentire al socio di realizzare il proprio investimento.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, riveste carattere abusivo, in quanto realizza un vantaggio fiscale indebito, una operazione attraverso la quale il socio ottiene dal disinvestimento della propria partecipazione utili della società che sarebbero altrimenti sottoposti alla imposizione più gravosa dei redditi di capitale, senza per altro agevolare la reale circolazione delle partecipazioni.

Nel caso di specie la modifica statutaria che consente ai soci il recesso a seguito della cessione del ramo d’azienda evidenzierebbe, secondo l’Amministrazione Finanziaria, la volontà da parte della società e dei soci di realizzare un recesso “tipico” in quanto se l’intenzione fosse realmente stata quella di produrre un recesso “atipico” la modifica statutaria non sarebbe stata necessaria.

Per tali ragioni l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto integrati gli ulteriori presupposti costitutivi della fattispecie abusiva in quanto l’operazione risulterebbe essere priva di sostanza economica oltreché inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine