POST 35/2025
Il Dlgs. 5 agosto 2024 n. 108, che ha introdotto diverse novità in materia di riscossione, è intervenuto modificando, per le comunicazioni eleborate dal 1° gennaio 2025, i termini di definizione dei cd. avvisi bonari ovvero quegli atti di contestazione dell’Agenzia delle Entrate derivanti dai controlli automatici (articolo 36 bis Dpr 600/1973 e 54bis Dpr 633/1972) e formali (articolo 36 ter Dpr 600/1973) sulle dichiarazioni dei redditi ed IVA.
Viene infatti stabilito che per poter godere delle sanzioni ridotte (a 1/3 in caso di avviso da controllo automatizzato e a 2/3 in caso di controllo formale) il contribuente avrà tempo 60 giorni dal momento della notifica della comunicazione e non più 30 giorni per poter effettuare il pagamento di quanto dovuto o della prima rata.
Conseguentemente sono stati rivisti anche i termini per poter presentare eventuali osservazioni che passano anche questi da 30 a 60 giorni.
Inalterato a 90 giorni il termine per la definizione degli avvisi notificati direttamente all’intermediario che ha trasmesso il dichiarativo.
Restano invariati altresì:
- il termine di 30 giorni per il pagamento delle imposte derivante da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata;
- la sospensione relativamente alla notifica degli avvisi bonari nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno;
- la sospensione dei termini per i pagamenti degli avvisi bonari tra il 1° agosto ed il 4 settembre di ogni anno.
In termini di sanzioni per omesso versamento si ricorda che con l’entrata in vigore della riforma (Dlgs 87/2024) queste passano dal 30% al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Pertanto, per la definizione degli avvisi bonari il quadro dal 1° gennaio 2025 è, in sintesi, il seguente:
- per gli avvisi derivanti da controllo automatizzato sarà possibile pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso con una riduzione delle sanzioni al 10% (per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024) o all’8,33% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);
- per gli avvisi derivanti da controllo formale sarà possibile pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso con una riduzione delle sanzioni al 20% (per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024) o all’16.67% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine