POST 36/2025

Il DLgs 139/2024 di riforma dell’imposta sulle donazioni e successioni ha interamente riscritto l’articolo 23 del DPR 131/86 in materia di imposta di registro.

In tema di cessione di azienda o di ramo d’azienda è stato quindi riformulato anche il comma 4 dell’articolo 23 TUR dove viene ora esplicitato che l’imposta di registro si applica alla cessione d’azienda considerandola come un atto che “riunisce” la cessione di molteplici beni soggetti ad aliquote diverse. In particolare:

  • se nell’atto o nei suoi allegati è indicata la ripartizione del corrispettivo imputabile ai singoli beni aziendali, ad ognuno di essi si applica la “propria” aliquota dell’imposta di registro, come prevista, per il loro trasferimento “autonomo”, dalla Tariffa, Parte I, allegata al TUR;
  • in assenza della suddetta ripartizione del corrispettivo, si applica invece l’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli componenti aziendali (in assenza di immobili pari al 3%).

Viene inoltre espressamente previsto, superando quindi il contrasto previgente, che per i crediti aziendali inclusi nella cessione, si applica sulla quota parte del corrispettivo a essi imputata l’aliquota dello 0,5% prevista per le cessioni di crediti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine