POST 334
Il D.M. 30 gennaio 2018 ha introdotto per il mese
di febbraio un nuovo adempimento, ovvero la comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro
deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.
I destinatari del predetto onere sono i soggetti che
hanno ricevuto le liberalità, ovvero:
– le Onlus;
– le associazioni di promozione sociale;
– le fondazioni e associazioni riconosciute, con
scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico;
– le fondazioni e associazioni riconosciute, con
scopo statutario lo svolgimento o la promozione di ricerca scientifica,
individuate con DPCM.
Si precisa che l’adempimento in commento è
facoltativo fino al periodo d’imposta 2019 (comunicazione da effettuare nel
2020) e diventerà obbligatorio presumibilmente solo dal periodo d’imposta 2020
(comunicazione da effettuare nel 2021). Pertanto, non è prevista alcuna
sanzione in caso di inosservanza.
Inoltre, dalla lettura del decreto emerge una difficoltà operativa
poiché l’articolo 2 dispone che la comunicazione telematica deve avvenire
secondo modalità tecniche da stabilire con apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate. Ad oggi, tale provvedimento non è ancora stato
pubblicato e tenuto conto che la scadenza per comunicare i dati è fissata per
il 28 febbraio, risulta alquanto complicato ottemperare alla predetta comunicazione.
Detrazioni e
deduzioni
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto precisa che a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017,
alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione
sociale e organizzazioni di volontariato si applicano le nuove
diposizioni in materia di detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali
disposte dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017.
A partire dal 2018 infatti, si rende applicabile
una detrazione, in misura
pari al 30 per cento dell’IRPEF, per
le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei richiamati soggetti,
per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000
euro.
La detrazione è elevata al 35 per cento se l’erogazione
liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.
Il beneficio è consentito, per le erogazioni
liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche
o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997 fra cui, carte di debito, carte di credito
e prepagate, assegni bancari e circolari.
Infine, l’articolo 83, comma 2, D.lgs.117/2017
(c.d. “Codice del Terzo Settore”) prevede che le liberalità in denaro o in
natura erogate da persone fisiche, enti e società a favore dei soggetti sopra
richiamati sono deducibili
dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso