POST 368
La Legge di Bilancio 2018 ha
stabilito che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro e committenti
non potranno più utilizzare il contante per corrispondere ai lavoratori la
retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
L’obbligo si applica ai rapporti di lavoro
subordinato, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai
contratti di lavoro stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi dall’obbligo:
· i rapporti di
lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione;
· i rapporti di lavoro domestico;
·
i compensi
derivanti da borse di
studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Le modalità possibili per effettuare la
corresponsione della retribuzione sono le seguenti:
·
bonifico sul
c/c indicato dal lavoratore;
·
strumenti di
pagamento elettronico;
·
emissione di
assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato.
Ricordiamo anche che la firma apposta dal
lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della
retribuzione.
Dr. Alessandro Nodari
Consulente del Lavoro