POST 402
Con l’entrata in vigore lo
scorso 24 ottobre 2018 del DL 119/2018 (cd. DL Fiscale) è stata confermata la
riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione,
oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), tra il 1° gennaio 2000
ed il 31 dicembre 2017, meglio nota come “Rottamazione delle cartelle”.
Si tratta quindi della
cosiddetta “Rottamazione ter” che si
insedia nel solco delle precedenti due rottamazioni, quelle contenute prima nel
Dl 193/2016 e poi nel Dl 148/2017, ma rispetto alle quali riserva alcune
condizioni più favorevoli per chi vi vorrà accedere:
–
si potrà procedere al
versamento del dovuto in un arco temporale più ampio (cinque anni);
–
le somme dovute potranno essere
compensate con crediti vantati nei confronti della PA purché non prescritti,
liquidi ed esigibili;
–
gli interessi saranno pari al
2% annuo (in luogo del 4.5% annuo delle due versioni precedenti);
–
con il versamento della prima
od unica rata si potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate
prima dell’adesione alla definizione.
I VANTAGGI
Si ricorda che “rottamare” i
carichi vuol dire poter beneficiare di un consistente sconto in relazione a
quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Con la
rottamazione infatti dovranno essere corrisposte le sole imposte con gli
interessi ma non più le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni civili
che riguardano i crediti di natura previdenziale.
COSA SI PUO’ DEFINIRE
Sono ricompresi nella “Rottamazione ter” i carichi affidati
all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per
affidati deve intendersi non già la data di notifica al debitore bensì la data
in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’Ader.
Restano tuttavia esclusi dalla
definizione agevolata:
a. i
recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione
Europea;
b. i
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
c. le
multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;
d. le
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni
degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
Per le sanzioni relative alle
violazioni del codice della strada è previsto che la definizione si applicherà
limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.
CHI PUO’ DEFINIRE
Possono aderire alla “Rottamazione ter”:
a. i
contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni;
b. i
contribuenti che pur avendo aderito alla prima rottamazione, articolo 6 Dl
193/2016, non hanno perfezionato l’adesione ad esempio a causa del mancato
versamento degli importi dovuti;
c. i
contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione, articolo 1 Dl
148/2017, ma che non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018,
delle rate scadute al 31 dicembre 2016 in relazione alle dilazioni in essere al
24 ottobre 2016.
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’adesione alla definizione
agevolata dovrà essere comunicata entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2019 attraverso un’istanza da
presentare all’Ader compilando l’apposita modulistica che sarà resa disponibile
sul sito dell’ente entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
(presumibilmente entro il prossimo 13 novembre 2018).
L’istanza potrà essere
presentata direttamente agli sportelli dell’Ader ovvero per mezzo dei canali
telematici.
Con l’istanza potranno essere
indicati i carichi che si intendono definire e il numero di rate con cui si
intendono effettuare i versamenti. Il
dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero
in un massimo di 10 rate. Le dici rate dovranno essere corrisposte in 5
anni e le scadenze sono fissate per il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno
a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima dovranno essere
corrisposti interessi pari al 2% annuo.
Sempre con la predetta
dichiarazione il Contribuente dovrà inoltre impegnarsi a rinunciare a
proseguire eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che vuole definire in
via agevolata.
A seguito della presentazione
dell’istanza l’Ader, entro il 30 giugno
2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione
l’ammontare complessivo di quanto dovuto nonché i giorni di scadenza delle rate
ed i relativi importi. Le rate
dovranno necessariamente essere corrisposte entro le scadenze prevista pena la
decadenza dalla definizione agevolata nonché dei relativi benefici.
Per il pagamento di quanto
dovuto viene concessa inoltre la facoltà di utilizzare in compensazione i
crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La presentazione dell’istanza
determinerà:
a. la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
b. la
sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
c. l’inibizione
per l’Agente della Riscossione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e
ipoteche;
d. il
divieto di avviare nuove procedure esecutive;
e. il
divieto di proseguire quelle già avviate in precedenza sempre che non si sia
già tenuto il primo incanto con esito positivo;
f. il
debitore non è più considerato inadempiente ai fini dei rimborsi di imposta e
per i pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della PA.
Il versamento della prima o
unica rata determinerà inoltre l’estinzione delle procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con
esito positivo.
Si sottolinea tuttavia come la sola presentazione dell’istanza,
stando ad una interpretazione letterale della norma in commento, determinerà l’automatica revoca, alla
data del 31 luglio 2019, delle dilazioni concesse in precedenza e non potranno
più essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR
602/1973.
PROROGA PER CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE
BIS
La norma che introduce la “Rottamazione ter” prevede infine una
proroga per coloro i quali, avendo aderito alla Rottamazione bis ex art. 1 Dl 148/2017, non sono in regola con i
versamenti previsti per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, al fine di
regolarizzare la propria posizione
versando entro il prossimo 7 dicembre 2018 le somme dovute per le predette
scadenze.
Tale versamento determina
automaticamente il differimento del debito residuo (per le rate in scadenza a
novembre 2018 e febbraio 2019) in dieci rate, con tasso di interesse legale
pari allo 0,3% annuo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a
partire dal mese di luglio 2019.
È data comunque facoltà al
debitore di effettuare il saldo della posizione attraverso un unico versamento
da effettuare entro il 31 luglio 2019.
A chi invece, avendo già aderito alla Rottamazione
bis, non provvederà a regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre
2018, verrà inibita la possibilità di aderire, limitatamente ai carichi ivi
contenuti, alla Rottamazione ter.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso