POST 408

Ci sono ancora pochi giorni per poter esercitare l’opzione per aderire
al Gruppo IVA con decorrenza 1° gennaio 2019. Scade infatti il prossimo 15
novembre il termine per sottoscrivere e presentare, esclusivamente in via
telematica, da parte di tutti i partecipanti, il modello per diventare un unico
soggetto passivo ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Ricordiamo brevemente cos’è, chi può aderire e come funziona il Gruppo
IVA.

Il Gruppo IVA è un nuovo soggetto passivo ai fini di tale imposta
differente rispetto ai singoli partecipanti, che per effetto dell’adesione allo
stesso perdono la propria individualità ai fini, però, solo di tale tributo.

Possono far parte del Gruppo IVA i soggetti passivi d’imposta
stabiliti nel territorio dello Stato fra i quali ricorrano congiuntamente i
vincoli finanziario, economico e organizzativo
; non ne possono far parte,
tuttavia:

. le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

. i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai
sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di
aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di
esse;

. i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi;

. i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Tra i soggetti ammessi a farvi parte vi sono anche le imprese
individuali e le persone fisiche esercenti arti e professioni.

E’ escluso l’accesso al Gruppo IVA, invece, a chi non sia in possesso
dello status di soggetto passivo d’imposta, come per esempio ai consorzi
con mera rilevanza interna, alle holding pure o statiche ovvero quelle aventi
quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, che si limitano ad
amministrare in senso statico le quote possedute, senza interferire nella
gestione dei soggetti partecipati. Le holding gestorie o miste (società che
interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la
direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività
di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di
comune fruizione) possono invece partecipare al Gruppo IVA.

L’individuazione
dei soggetti potenzialmente partecipanti al Gruppo IVA va effettuata tenuto altresì
conto di quanto stabilito in ordine alla sussistenza del vincolo finanziario
(in presenza del quale si presumono esistenti anche quelli economico e
organizzativo). Questo si presume esistente in presenza di controllo
“di diritto”, diretto e indiretto, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, del
Codice civile (“sono considerate società controllate […] le società in cui
un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria”); pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, il ruolo di soggetto
controllato nell’ambito del Gruppo IVA può essere ricoperto solamente da enti
aventi la forma giuridica societaria per i quali trovano applicazione le
particolari regole concernenti il diritto di voto e l’assunzione delle
deliberazioni sottese alla predetta disposizione civilistica. Tale controllo
deve sussiste almeno dal 1° luglio dell’anno precedente all’inizio di
decorrenza del Gruppo IVA.

La costituzione del Gruppo IVA è facoltativa ma, l’eventuale adesione,
opera secondo il principio all in, all
out
(tutti i soggetti che hanno i requisiti devono entrare nel Gruppo, non
potendo il singolo scegliere se farvi parte o meno).

Per poter costituire il Gruppo IVA è necessario esercire l’opzione in
via telematica entro il 30 settembre; in tal modo la costituzione del Gruppo
avverrà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’opzione espressa tra
il 1° ottobre e il 31 dicembre produce i sui effetti dal 1° gennaio del secondo
anno successivo. In fase di prima applicazione di tale istituto, l’esercizio
dell’opzione entro il 15 novembre 2018 consente la partenza del Gruppo IVA già
a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La durata dell’opzione per l’adesione al Gruppo è di tre anni, decorsi
i quali essa si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta esplicita.

Come già sopra specificato i singoli partecipanti perdono la loro
individualità ai fini IVA (nulla cambia ai fini degli altri tributi) e,
pertanto, le operazioni poste in essere tra i medesimi non assumono alcuna
valenza ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Permangano invece gli
obblighi di registrazione nelle scritture contabili previste ai fini delle
imposte sui redditi.

Le operazioni del Gruppo rilevanti ai fini IVA sono quelle effettuate
verso, o ricevute da, soggetti terzi ovvero non aderenti al Gruppo stesso.
Gli adempimenti IVA (dichiarazioni,
liquidazioni, versamenti, ecc.) ricadono sul rappresentante del Gruppo che
viene individuato come colui che esercita sugli altri il controllo derivante
dal vincolo finanziario. Tuttavia mentre gli adempimenti documentali (es.
emissione della fattura) e di registrazione possono essere eseguiti,
indifferentemente, dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli
partecipanti, la liquidazione dell’imposta e i relativi versamenti fanno capo
esclusivamente al rappresentante del Gruppo.

Non è possibile compensare il debito periodico o annuale IVA con
crediti derivanti da altri tributi dei singoli partecipanti, così come non è
possibile utilizzare in compensazione l’eventuale credito IVA del Gruppo con debiti
relativi ad altri tributi o a contributi dei singoli partecipanti.

Il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo
periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel Gruppo IVA del singolo
partecipante non può essere trasferita al Gruppo stesso, ma può essere oggetto
di rimborso (anche in deroga alle ordinarie regole) ovvero di compensazione orizzontale
con altri tributi e contributi. Il credito IVA antecedente rimane, pertanto, di
spettanza di chi l’aveva generato. Tale disposizione è tuttavia parzialmente
mitigata dalla previsione secondo la quale è possibile trasferire a favore del
Gruppo IVA la parte delle eccedenze detraibili pregresse che trova capienza nei
versamenti IVA effettuati nell’anno precedente al primo anno di partecipazione
al Gruppo.

Il rapporto del singolo con il Gruppo viene meno qualora vengano a
mancare le condizioni previste per la sua adesione (es. cessazione del vincolo
finanziario) oppure perché sorgono le condizioni che non consentono di
prendervi parte (es. messa in liquidazione del soggetto). Nel caso in cui il
rapporto si sciolga limitatamente a un partecipante, il Gruppo prosegue con i
rimanenti, purché permanga la pluralità di partecipanti. Il Gruppo viene meno
per scelta volontaria (al termine del primo triennio o al termine di
un’annualità successiva), per mancanza della pluralità di soggetti aderenti o
perché non è stato rispettato il principio dell’all in, all out a seguito di accertamento da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

Va infine prestata attenzione all’eventuale necessità che la
costituzione del Gruppo IVA comporti la rettifica della detrazione dell’imposta
in precedenza operata dai singoli partecipanti.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia