POST 413
L’art. 82 del Disegno di Legge di Bilancio, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio del Parlamento, prevede l’abrogazione dell’Imposta sul Reddito dell’Imprenditore (IRI).
L’IRI è una flat tax, un’imposta fissa, avente la stessa aliquota dell’Ires (24%), applicabile per opzione ai redditi prodotti dalle Ditte individuali e dalle Società di persone, che non siano stati distribuiti (prelevati).
L’IRI -come si ricorderà- era stata istituita con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 col fine di superare le differenze tra il regime di tassazione proprio delle Società di capitali, assoggettate in via ordinaria all’Ires (flat tax), e quello delle Ditte individuali e delle Società di persone, imponibili Irpef (imposta progressiva e proporzionale).
Malgrado fosse stata fortemente voluta da una parte significativa della dottrina, l’IRI esce quindi dal nostro Ordinamento (TUIR) senza essere mai diventata operativa. Infatti, sebbene prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2017, è stata dapprima prorogata la sua entrata in vigore e ora definitivamente abrogata.
Del resto, come si evince dalla Relazione illustrativa, non solo l’abrogazione dell’IRI si giustifica con l’introduzione della flat tax, che prevede per piccole imprese e lavoratori autonomi un’aliquota più favorevole (15%-20%), ma genererà anche (e soprattutto) un maggior gettito fiscale, stimato in circa € 2,00 miliardi nel 2019 e in circa € 1,25 miliardi dal 2020 in poi, che a conti fatti risulta irrinunciabile stanti gli attuali vincoli di bilancio.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia