POST 442
Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica – e quindi tenuti a emettere ancora fattura cartacea – rientrano anche la SSD e ASD (società e associazione sportive dilettantistiche) che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, qualora superino detto limite, continueranno a non emettere fattura elettronica, però dovranno assicurarsi che a farlo per loro conto sia il cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
Inizialmente era altresì previsto che “gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”. Tale obbligo tuttavia è stato soppresso dalla Legge di Bilancio.
Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia