POST 493
Una delle poche opportunità che la Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017) ha offerto a quei “farmacisti-titolari” interessati non tanto a vendere, quanto piuttosto a conservare la loro farmacia, riguarda la possibilità di ampliare la compagine societaria attraverso il coinvolgimento di terzi, spesso famigliari, non-farmacisti.
È così accaduto che, a partire dalla seconda metà del 2017, molti titolari abbiano approfittato delle nuove disposizioni al fine di efficientare la propria struttura organizzativo-gestionale oppure per superare le problematiche connesse alla trasmissione ereditaria della Farmacia. Problematiche recentemente acuitesi con l’inasprimento dei termini di tolleranza per la “gestione provvisoria” (art. 7, comma 9, Legge n. 362/1991) ad opera prima di Bersani (Legge n. 248/2006) e poi di Monti (Legge n.27/2012).
Con stupore, rammarico, rabbia, rassegnazione, nelle ultime settimane molti di questi farmacisti sono stati raggelati dalla richiesta di un contributo annuale a favore dell’Enpaf.
Un nuovo, ulteriore contributo nella misura -udìte! udìte!- dello 0,5% del fatturato annuale della farmacia.
Il Regolamento emanato dall’Ente di previdenza lo scorso 16 aprile, richiamando testualmente il disposto normativo (art. 1, comma 441 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Legge di Bilancio per l’anno 2018) ha infatti previsto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all’ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA. Il contributo è versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.
Pertanto non solo le società di capitali, ma anche le società di persone (le S.a.s. e le S.n.c.) in cui il numero dei soci-non-farmacisti sia superiore al numero dei soci-farmacisti, sono obbligate al versamento del nuovo contributo.
Va tuttavia osservato che lo spirito della norma in realtà non era quello di colpire i farmacisti, ma obbligare le società di capitali titolari di farmacie private al versamento contributivo a favore dell’Ente previdenziale di categoria. Infatti, ciò che la norma doveva scongiurare erano i contraccolpi alle casse dell’Enpaf per effetto della progressiva acquisizione di farmacie private da parte delle società di capitali in seguito -appunto- alla nuova Legge sulla concorrenza.
Proprio per questo i senatori D’Ambrosio Lettieri e Mandelli già nel dibattito che portò alla formazione della Legge n.124/2017, avevano presentato un emendamento per cui: “le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà essere versato all’Ente previdenziale annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.
L’emendamento non fu accolto. Tuttavia, gli stessi senatori non si scoraggiarono e alla prima occasione utile, nel corso dell’approvazione della Legge n. 205/2017, lo riproposero (emendamento n.41.0.52): questa volta con successo. Un successo che venne subito riconosciuto da tutta la categoria.
Invero, nell’iter parlamentare di conversione in Legge, il tenore della disposizione era stato in parte alterato, aggiungendo l’infelice il riferimento, per le sole società di persone, alla “maggioranza di soci non farmacisti”. Ciononostante lo spirito della norma non venne stravolto. Infatti, come si evince dagli atti parlamentari e in particolare dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio, in commento appunto all’art.1, comma 441, il legislatore volle precisare che l’intento della norma era “rendere pressoché neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società”.
Lo stesso Enpaf, nella Newsletter n.1/2018, al riguardo ha prontamente affermato che: “La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 441) ha stabilito che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato al netto dell’Iva. Il contributo dovrà essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura di esercizio. La misura ha la finalità sostanziale di compensare il minor gettito che deriverà all’Enpaf dalla modifica introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha previsto la possibilità della gestione societaria delle farmacie in capo a soggetti non farmacisti”.
In modo ancor più evidente il “Regolamento di attuazione relativo al contributo dello 0,5%”, licenziato in via provvisoria dallo stesso Consiglio nazionale dell’Enpaf, tenutosi il 24 aprile 2018, nel richiamare il dettato normativo (art. 1, comma 441, Legge n. 205/2017), precisò che: “per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi”.
Il nuovo Regolamento, pubblicato il 16 aprile 2019, nel disciplinare l’ambito e le modalità di applicazione del contributo, si è tuttavia dimenticato di richiamare l’importante precisazione che “per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi”.
Una dimenticanza non da poco, che costerà molti soldi a tanti farmacisti. Una norma che doveva essere a difesa della categoria, si è rivelata un boomerang, una pugnalata alle spalle.
Una vicenda -insomma- che lascia molto amaro in bocca e non solo perché fa in gran parte decadere uno dei pochi vantaggi della Legge sulla concorrenza, ma soprattutto perché esprime tutta la debolezza di una categoria da troppi anni vessata da norme contrarie.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia