POST 501
Di recente, con la circolare n. 4/2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a dirimere alcuni dubbi di carattere operativo con riferimento allo scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento e dell’ipotesi di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero ai fini della detrazione dalle maggiori imposte accertate.
Riguardo all’utilizzabilità delle perdite pregresse, ai sensi dell’art. 84 del Tuir (nel limite massimo dell’80% del reddito imponibile), in sede di accertamento l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il Contribuente in dichiarazione abbia utilizzato solo parzialmente le predette perdite ad abbattimento del reddito sfruttando, ai sensi del comma 1 art. 84 del TUIR ultimo periodo, eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte, versamenti in acconto o eccedenze, è possibile ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato ab origine il proprio imponibile nella misura corretta.
Pertanto nel caso in cui un contribuente presenti perdite pregresse pari a 1.200 e un imponibile di 1.000, si supponga che lo stesso utilizzi ritenute e crediti per 800 e perdite pregresse per 200 (nei limiti quindi dell’80 per cento). L’ufficio successivamente contesta un maggior imponibile di 700. In tale situazione se il contribuente avesse dichiarato correttamente il proprio reddito questo sarebbe stato pari a 1.700 (1.000 + 700). Tenuto conto che l’80% di 1.700 (reddito che avrebbe dovuto dichiarare) è pari a 1.360, con riferimento al maggiore imponibile accertato di 700 il contribuente potrà chiedere la compensazione integrale con le perdite pregresse. In tal modo il totale delle perdite compensate sarà pari a 900, ancora inferiore all’80% del reddito imponibile pari a 1.360.
Con riferimento invece al calcolo della detrazione per le imposte pagate all’estero nel caso in cui venga accertato un maggior reddito prodotto in Italia, l’Agenzia delle Entrate specifica che, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, dovrà aversi riguardo, in sede di accertamento con adesione, al ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.
In tale ipotesi, infatti, il credito per le imposte pagate all’estero sarebbe stato detratto dall’imposta italiana nella misura conseguente al corretto imponibile dichiarato.
In questo senso viene pertanto precisato che la detrazione del credito per le imposte pagate all’estero, riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ai sensi del comma 6 dell’articolo 165 del TUIR, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta, previo riscontro documentale da parte dell’Ufficio, in detrazione dalla maggiore imposta definita su richiesta del contribuente in sede di contraddittorio nell’ambito del procedimento di adesione.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso