POST 519
La determinazione del valore dell’azienda ai fini del calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di registro nel caso di cessione d’azienda ha data luogo a diversi contenziosi ed interpretazioni legati alle modalità di imputazione dei debiti aziendali trasferiti.
In particolare muovendo da un’infelice formulazione dell’articolo 51 comma 4 del Dpr 131/86 alcuni arresti della Corte di Cassazione sono giunti ad affermare che le passività aziendali traferite al cessionario potrebbero essere scomputate dal valore dell’azienda solamente dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.
Tale orientamento fortemente criticato è stato sconfessato dalla stessa amministrazione (nota del 28.12.2017 della Dre Lombardia) oltre che dalla giurisprudenza di merito (Ctp Modena 417/2/2018) che ha precisato che in caso di cessione d’azienda la base imponibile è determinata al netto delle passività aziendali trasferite.
Si segnala tuttavia che alcuni uffici hanno adottato la prassi di disconoscere la deducibilità dall’imponibile dell’imposta di registro di quelle passività che il Fisco qualifica come “non inerenti” all’azienda. Come evidenziato anche dal Notariato (studio 99-2017/T) non è, infatti, sufficiente che la posta passiva sia presente nelle scritture contabili dell’azienda ceduta: per essere deducibile, essa deve risultare pertinente alle esigenze e finalità aziendali.
Quanto alla qualificazione dei debiti come inerenti o non inerenti all’azienda si segnala che è errato considerare i debiti come “non inerenti a prescindere” (cfr. Cass 2048/2017), mentre è controverso se l’onere probatorio gravi sul contribuente (Cass. 9888/2017) o sul Fisco (Cass. 10218/2016).
E’ pertanto consigliabile nella formulazione degli atti di cessione d’azienda evidenziare la riconducibilità delle passività trasferite all’azienda.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso