POST 90

Come noto la
Legge di stabilità 2016 ha apportato importanti novità circa le modalità di
assoggettamento e relativo versamento del cd. “Canone RAI”.

È stato
infatti previsto che il predetto canone debba essere corrisposto, per il 2016, nella
misura di 100 euro e, soprattutto, in forza della presunzione secondo cui un
soggetto è possessore di un apparecchio radiotelevisivo nel caso in cui lo
stesso sia intestatario di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel
luogo in cui ha la sua residenza anagrafica.

L’addebito,
come ormai noto, “entrerà” direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica
per cui vale la presunzione.

Detta presunzione tuttavia, secondo previsione normativa, può essere
superata da parte del contribuente interessato attraverso il rilascio, da parte
dello stesso, di un’autodichiarazione, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui
mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del
medesimo testo unico.

Le modalità di presentazione di tale autodichiarazione sono state rese
note dall’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione del modello di dichiarazione
sostitutiva, e relative istruzioni, approvato con provvedimento n. 45059 del 24
marzo 2016.

Attraverso la compilazione di questo modello, chi è titolare di
una utenza elettrica per uso residenziale domestico, può dichiarare:

a)
la non
detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della
famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è
titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (Quadro A del modello);

b)
la non
detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna
delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura
di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello
per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento (Quadro A del modello);

c)
che il
canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere
addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto
il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro
componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il
codice fiscale (Quadro B del
modello);

d)
il venir
meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a),
b) e c) resa in data antecedente (Quadro A
e/o B del modello).

Il modello è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle
entrate (www.agenziaentrate.gov.it),
del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it) e della RAI (www.canone.RAI.it).

Lo stesso può essere presentato:


direttamente
dal contribuente (o dall’erede) mediante una specifica applicazione web
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le
credenziali Fisconline o Entratel;


tramite un
intermediario abilitato.

La modalità di presentazione cartacea è consentita solo se
non è possibile la trasmissione online.

In via transitoria solo per il 2016, affinché la dichiarazione
sostitutiva relativa alle lettere a) e b) (Quadro A del modello) abbia effetto per l’intero canone 2016, il modello
cartaceo va:


spedito in
plico raccomandato senza busta entro il 30 aprile 2016, se si utilizza la
modalità cartacea;


inviato
entro il 10 maggio 2016 se si utilizza il canale telematico.

Le dichiarazioni presentate tra l’11 maggio 2016 ed il 30 giugno
2016 avranno effetto per il solo canone semestrale relativo al periodo luglio –
dicembre 2016.

A partire dal 2017 perché la dichiarazione abbia effetto dal 1^
gennaio di un dato anno la stessa dovrà essere presentata a partire dal 1^
luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Ad esempio per il 2017 la dichiarazione, affinché abbia effetto a
partire dal 1^ gennaio 2017, dovrà essere presentata a partire dal 1^ luglio
2016 ed entro il 31 gennaio 2017.

Per chi avesse attivato una nuova utenza di fornitura di energia
elettrica residenziale, senza essere titolare di altra utenza nell’anno di
attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro
la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere
effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al
31 dicembre del medesimo anno.

Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità
annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non
detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati.

La dichiarazione sostitutiva indicata alla lettera c) (Quadro B del modello) ha effetto per l’intero
canone dovuto per l’anno di presentazione.

Infine, la “Dichiarazione di
variazione dei presupposti
” di cui alla lettera d) (Quadro A e B
del modello) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso