POST 111/2020
L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha precisato che le spese per l’acquisto di mascherine protettive rientrano tra le spese detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. c) del TUIR solo se aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal Ministero della Salute.
Per l’individuazione dei dispositivi conformi è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link:
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
Vista l’enorme confusione creata sulle tipologie di mascherine, saranno comunque detraibili le mascherine assimilabili ai dispositivi medici.
Come previsto in linea generale per la detrazione delle spese per l’acquisto dei dispositivi medici, dalla certificazione fiscale (documento commerciale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».
Le Farmacie e gli altri operatori commerciali potrebbero facilitare l’individuazione e la detrazione di tali spese per dispositivi medici da parte dei propri clienti riportando nel documento commerciale il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) utilizzato ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
In tal caso, infatti, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Qualora non sia riportata la sigla AD nel documento commerciale, invece, l’Agenzia delle Entrate, nel più classico esempio di burocrazia italiana, ha previsto l’obbligo di conservazione di una serie di documenti che mette a dura prova anche il cittadino più caparbio.
Il contribuente, nell’ordine, dovrebbe conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti:
– per i dispositivi compresi nell’elenco: il possesso della marcatura CE;
– per i dispositivi non compresi nell’elenco: il possesso della marcatura CE e della conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
Anche in questi ultimi casi la Farmacia e gli altri operatori commerciali potrebbero assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune il numero della direttiva comunitaria di riferimento, evitando al cliente l’obbligo di conservare l’ulteriore documentazione citata.
Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia