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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuove regole per richiedere l’agevolazione prima casa da parte di chi si trasferisce all’estero.

Uncategorised Posted on Mon, June 19, 2023 16:50:31

POST 82/2023

Con la pubblicazione in G.U. del Dl 69/2023 avvenuta lo scorso 13 giugno 2023 sono entrate in vigore le nuove regole relative all’agevolazione prima casa da parte di chi trasferisce la residenza all’estero.

Come noto, la normativa che regola i requisiti per richiedere le agevolazioni prima casa in termini di imposte indirette, registro o IVA, è contenuta nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa parte I del DPR 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR).

Prima della novità in commento la lettera a) alla citata nota prevedeva che potesse essere ugualmente richiesta l’agevolazione prima casa, in deroga al principio generale di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, qualora l’acquirente:

  • si fosse trasferito all’estero per motivi di lavoro e l’immobile acquistato fosse ubicato nello stesso comune in cui ha sede o esercita la propria attività il datore di lavoro;
  • ovvero fosse un cittadino italiano emigrato all’estero e l’immobile acquistato costituisse la sua prima casa sul territorio italiano.

È proprio su questi due periodi della lettera a) della nota II bis che è intervenuto l’articolo 2 del DL 69/2023 prevedendo ora la possibilità di accedere all’agevolazione solo per chi si è trasferito all’estero per motivi di lavoro e rispetti le seguenti due condizioni:

  • sia stato residente o abbia svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
  • l’immobile acquistato sia ubicato nel comune di nascita dell’acquirente ovvero nel comune dove risiedeva o dove prestava la propria attività lavorativa prima del trasferimento all’estero.

Dal tenore letterale della norma pare dunque di capire che sia ora venuta meno la possibilità di richiedere l’agevolazione prima casa a chi abbia trasferito la residenza all’estero per motivi diversi da quelli di lavoro (ad esempio per studio o motivi di famiglia).

Inoltre, nessuna rilevanza viene più data alla sede del datore di lavoro in Italia.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA.

Uncategorised Posted on Thu, June 15, 2023 15:21:25

POST 81/2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze il 14 giugno 2023 con il Comunicato n. 98 ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • Entro il 31 luglio 2023, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

È stato precisato che rientrano nella proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che applicano il regime forfettario e coloro che partecipano a società, associazione e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Decreto Bollette. Contributi alle associazioni e società sportive.

Uncategorised Posted on Wed, June 07, 2023 10:38:21

POST 80/2023

Con il Decreto Bollette (DL 34/2023 conv. in Legge n. 56 del 26/5/23) il Legislatore, per far fronte all’aumento dei costi per energia termica ed elettrica, aumenta il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico e della società Sport e Salute Spa.

Una quota di risorse è riservata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 39/21 che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Immobili in Francia: nuova dichiarazione al fisco francese entro il 30 giugno 2023.

Uncategorised Posted on Fri, May 12, 2023 11:01:27

POST 79/2023

La riforma della taxe d’habitation, iniziata in Francia nel 2018, prevede per i proprietari di immobili, sia residenti che non, l’obbligo di effettuare entro il 30 giugno 2023 una dichiarazione una tantum alla Direzione Generale delle imposte francesi attraverso la quale indicare se l’immobile è tenuto a disposizione oppure è occupato da terzi (locazione o altro).

L’adempimento riguarda sia le persone fisiche che le società ed enti.

La dichiarazione straordinaria non va effettuata ogni anno salvo nel caso in cui siano intervenute delle variazioni.

Per i soggetti privati la dichiarazione, che deve evidenziare la situazione dell’immobile al 1° gennaio 2023, può essere resa on line con il servizio “Biens immobiliers” della sottosezione “Espace particuelier” del sito www.impots.gouv.fr per il quale occorre una apposita autenticazione.

In particolare, la legge impone anche di comunicare l’identità degli occupanti l’immobile, caso tipico delle locazioni durevoli o i comodati. Per le locazioni brevi il fisco francese non ha interesse ad ottenere questo tipo d’informazione.

In caso di omissione o dati inesatti la sanzione prevista per ogni immobile è pari ad euro 150.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Due mesi in più per aderire alla Rottamazione delle Cartelle

Uncategorised Posted on Mon, April 24, 2023 12:40:13

POST 78/2023

Con un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha “ufficializzato” la proroga di due mesi, della scadenza prevista per il prossimo 30 aprile 2023, per la presentazione delle istanze di rottamazione delle cartelle ex art. 1 co. 231-252 L. 197/2022.

La nuova calendarizzazione delle scadenze della cd. “Rottamazione quater” dunque, che sarà confermata probabilmente con un emendamento al “Dl Bollette” in sede di conversione, sarà la seguente:

  • invio dell’istanza entro il prossimo 30 giugno 2023 (invece del 30 aprile 2023);
  • risposta da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione con indicazione delle somme da pagare entro il prossimo 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023);
  • Versamento della prima rata o unica rata della rottamazione entro il prossimo 31 ottobre 2023 (invece del 31 luglio 2023).

Per i benefici derivanti dall’adesione alla rottamazione si rimanda al precedente post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso



Riduzione del capitale sociale per perdite: nuova proroga della deroga al ripianamento delle perdite.

Uncategorised Posted on Fri, April 14, 2023 13:12:58

POST 77/2023

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) è stata confermata la deroga alle disposizioni previste dal codice civile in tema di ripianamento delle perdite e alla messa in liquidazione della società, già prevista per i bilanci 2021, anche in relazione alle perdite registrate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Pertanto, ogni adempimento previsto dal codice civile in merito alla ricostituzione/riduzione del capitale sociale nonché alla determinazione della causa di scioglimento della società in relazione a perdite manifestate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, è posticipato all’assemblea che approverà il bilancio nell’anno 2027.

Nello specifico, le disposizioni normative relative:

1. all’obbligo di ricostituzione o di riduzione del capitale in caso di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del limite legale (ex art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile) 

e

2. alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale,

si applicano con le seguenti deroghe e precisazioni:

– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

– l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data della all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Pertanto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino alla data di approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Assemblee da remoto fino al 31 luglio 2023.

Uncategorised Posted on Fri, April 14, 2023 13:09:19

POST 76/2023

La conversione in legge del decreto Milleproroghe ha previsto la proroga della disciplina vigente nel periodo dell’emergenza Covid in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni.

E’ infatti possibile tenere assemblee “a distanza” ovverosia tramite mezzi di audio-video comunicazione fino al prossimo 31 luglio 2023, anche se lo statuto nulla prevede in merito.

Si precisa che il termine del 31 luglio riguarda la data di svolgimento dell’assemblea, e non la mera convocazione della stessa.

Nello specifico entro tale data si potrà intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni previste dallo statuto, nonché svolgere assemblee anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, pertanto senza la necessità che Presidente e Segretario – o Notaio – si trovino nello stesso luogo.

Per quanto riguarda le assemblee per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, queste potranno sicuramente tenersi nelle modalità “semplificate” sopra indicate, anche se ciò non è espressamente previsto nello statuto, ma dovranno tenersi nei termini ordinari, ovverosia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Non è infatti prevista alcuna proroga per i termini di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 che pertanto dovrà essere approvato entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 aprile. Cadendo quest’anno il 30 aprile di domenica ed essendo il giorno successivo lunedì il 1° maggio anch’esso festivo, il termine per l’approvazione del bilancio slitta al 2 maggio 2023.

Naturalmente si potrà procedere all’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2364 c. 2 e 2478 bis del codice civile.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Bollette: i nuovi termini della “Tregua fiscale”.

Uncategorised Posted on Wed, April 12, 2023 15:21:08

POST 75/2023

Con la pubblicazione in G.U. lo scorso 31 marzo 2023 è entrato in vigore il Dl 34/2023 noto anche come “Decreto Bollette”. Il decreto contiene, tra le altre, numerose novità in tema della così detta “tregua fiscale” introdotta con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

In particolare, viene prevista la posticipazione di alcuni termini legati alle definizioni fiscali agevolate e l’introduzione della non punibilità penale per i reati di omesso versamento in caso di definizione della pendenza ai sensi della L. 197 /2022.

Ravvedimento operoso speciale (art. 19 e 21)

Con l’articolo 19 del Dl 34/2023 vengono postergati dal 31.3.2023 al 30.9.2023 i termini, legati al cd. ravvedimento operoso speciale, sia per il pagamento della prima o unica rata che per la rimozione della violazione. Si ricorda a tal proposito che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 co. 174 ss. della L. 197 /2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario in quanto:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1 /18 del minimo;
  • la violazione deve essere rimossa entro il 31.3.2023 (ora 30.9.2023);
  • le somme, o la prima delle 8 rate, vanno pagate entro il 31.3.2023 (ora 30.9.2023).

In virtù delle novità normative le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.

Sono ravvedibili in via agevolata le violazioni commesse sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Non è ravvedibile l’omessa dichiarazione.

Non rientrano nel cd. ravvedimento speciale le violazioni definibili ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 (definizione delle violazioni formali).

L’articolo 21 del Dl 34/2023, con norma di interpretazione autentica, sancisce che nel ravvedimento operoso speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi quindi degli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 21-bis del Dl 78/2010.

Sono quindi espressamente esclusi dal ravvedimento speciale:

  • gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
  • le detrazioni fruite in misura superiore a quella di legge;
  • gli errori nel riporto delle eccedenze;
  • la compensazione dei crediti derivanti da dichiarazione omessa.

Di contro potranno beneficiare del ravvedimento speciale le violazioni riscontrabili da controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 (come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall’imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge o in assenza di documentazione giustificativa).

Per i redditi di fonte estera, infine, sempre con norma di interpretazione autentica, viene precisato che il ravvedimento speciale potrà applicarsi anche qualora detti redditi siano correlati a violazioni del quadro RW (il quale resta non ravvedibile in via agevolata) così come potrà applicarsi ad eventuali violazioni in tema di IVIE o IVAFE.

Definizione delle violazioni formali (art.19)

L’articolo 19 del Dl 34/2023 posticipa il termine per il pagamento delle somme legate alla definizione delle cd. violazioni formali dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rimangono invece fissi i termini per il versamento della seconda rata e per la rimozione della violazione (31.3.2024).

Si ricorda che l’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA) commesse sino al 31.10.2022.

Pagando 200,00 euro per periodo di imposta ogni violazione è sanata.

Definizione degli accertamenti con adesione (art. 21)

Come noto l’articolo 1 co. 179 della L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata, con sanzioni ridotte ad 1/18 e pagamento in 20 rate trimestrali, i procedimenti di adesione derivanti da accertamenti impugnabili al 1.1.2023, da accertamenti notificati fino al 31.3.2023 e da inviti al contradditorio e PVC consegnati fino al 31.3.2023.

Con norma di interpretazione autentica viene previsto espressamente che se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023.

Definizione degli accertamenti (art.17)

L’art. 1 co. 180 – 181 della L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata, con sanzioni ridotte ad 1/18 e pagamento anche in 20 rate trimestrali, gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero dei crediti di imposta ancora impugnabili al 1.1.2023 e quelli notificati fino al 31.3.2023

Viste le criticità dagli operatori all’entrata in vigore della norma, il Dl 34/2023 prevede:

  • la possibilità di definire ai sensi dei commi 180 e 181 gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito di imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con pagamento della prima o unica rata entro il 30 aprile 2023 (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2023);
  • per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 e non a 1/3 (previa trasmissione di una apposita istanza da parte del contribuente entro il termine di scadenza della rata successiva ma non sono previsti rimborsi per le maggiori sanzioni già versate).

Regolarizzazione rate istituti deflattivi (art.18)

Il Dl 34/2023 con l’articolo 18 chiarisce che non è possibile beneficiare della regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale di cui all’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 qualora, alla data del 1.1.2023, sia già stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

Rimane fermo il termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) al 31.3.2023.

Definizione liti pendenti (art.20)

Il Dl 34/2023, art. 20, posticipa dal 30.6.2023 al 30.9.2023 sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione agevolata delle liti ex art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022.

Gli importi continuano a poter essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate senza compensazione.

Vengono altresì posticipate le seguenti scadenze:

  • nel 2023 le rate (al massimo venti) andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno;
  • se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 (e non più sino al 10.7) e, ai fini dell’estinzione, entra tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;
  • il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.9.2024 (e non più entro Il 31.7.2024);
  • sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni.

Conciliazione giudiziale agevolata (art.20)

L’art. 20 del Dl 34/2023 posticipa il temine dal 30.6.2023 al 30.9.2023 per formalizzare la conciliazione agevolata (sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo) si cui all’art. 1 co. 206 – 211 della L. 197/2022.

È stato altresì ampliato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, estendendola alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.2023.

Rinuncia agevolata in cassazione (art.20)

Il termine per la rinuncia alle liti pendenti in Cassazione (con sanzione ridotta d 1/18 del minimo), ex art. 1 co 213-218 della L. 197/2022, viene posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Non punibilità reati omesso versamento iva, ritenute e indebita compensazione di crediti (art. 23)

L’articolo 23 del Dl 34/2023 introduce espressamente la non punibilità per i reati (ex articolo 10bis e 10quater del Dlgs. 74/2000) di omesso versamento dell’IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, qualora il contribuente versi tutto il dovuto a seguito del corretto perfezionamento delle definizioni agevolate introdotte dalla L. 197/2022 (definizione agevolata avvisi bonari, rottamazione cartelle e definizione liti pendenti) purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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