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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2023: l’affrancamento degli utili Black List.

Uncategorised Posted on Tue, January 24, 2023 19:11:19

POST 34/2023

L’articolo 1 co. da 87 a 95 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità per i soggetti che detengono, nell’ambito dell’attività di impresa, partecipazioni in paesi cd. Black List di affrancare con una imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utili non ancora distribuite e prodotte fino al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (ovvero per i soggetti solari gli utili prodotti fino al bilancio 2021).

Secondo quanto previsto dalla norma quindi i soggetti possessori di tali partecipazioni possono optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, di assoggettare ad imposta sostitutiva del 9%, per i soggetti IRES, o del 30%, per i soggetti IRPEF, gli utili e le riserve di utili delle società partecipate residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Nella sostanza, rispetto al regime dei dividendi Black List ordinari la norma consente un risparmio di imposta attorno al 15%.

Per i soggetti controllanti inoltre è prevista una ulteriore riduzione dell’aliquota pari al 3% se il soggetto percettore si obbliga a:

  • rimpatriare le somme affrancate entro la data di versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
  • ad accantonare gli stessi in una apposita riserva di patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi.

L’eventuale violazione dei due obblighi sopra indicati comporta un meccanismo di recapture pari alla differenza tra l’aliquota d’imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

Si precisa inoltre che l’opzione in commento può essere fatta valere distintamente per ciascuna partecipata estera in regime Black List con riguardo a tutti o parte dei relativi utili e riserve di utili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Non è ammessa la compensazione.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva viene inoltre ad accrescere anche il valore fiscalmente riconosciuto, ai fini della plusvalenza (fino a concorrenza del prezzo di cessione / non è rilevante ai fini delle minusvalenze deducibili), della partecipazione Black List. Lo stesso verrà poi diminuito in ragione degli importi di utili e riserve eventualmente distribuiti.

Le norme attuative sono demandate ad un provvedimento che sarà emanato dal MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (1° gennaio 2023).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2023: novità in tema di costi Black List.

Uncategorised Posted on Mon, January 23, 2023 17:52:29

POST 33/2023

L’art. 1 co. 84-86 della Legge di Bilancio 2023 ripropone, con l’introduzione dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata ai fini fiscali.

La disposizione in commento ricorda quella da ultimo introdotta dal D.Lgs. 147/2015, in vigore per il periodo di imposta 2015, solare, e abrogata dal periodo di imposta 2016.

L’attuale novella normativa prevede infatti che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con controparti residenti in Paesi cd. Black List sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

I suddetti limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni effettuate da parte delle imprese residenti in Italia.

In altre parole, per effetto delle modifiche:

  • i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili in ogni caso (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
  • i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.

Le nuove regole decorrono, per i soggetti solari, dal periodo di imposta 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso



Legge di Bilancio 2023 comma 151. Vendita beni attraverso interfaccia elettronica.

Uncategorised Posted on Mon, January 23, 2023 17:49:55

POST 32/2023

La Legge di Bilancio 2023 rafforza le misure antifrode per le vendite on line nei confronti dei privati consumatori finali di alcuni beni mobili (da individuare con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze) presenti nel territorio italiano, reintroducendo un obbligo comunicativo a carico dei gestori (soggetti passivi iva) di piattaforme digitali che facilitano il commercio elettronico indiretto.

L’obbligo comunicativo consisterà nel trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate. Secondo la Relazione Illustrativa al Ddl di bilancio 2023, i beni la cui cessione tramite piattaforme digitali sarà oggetto di comunicazione saranno telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc, laptop e altri meritevoli di tutela fiscale.

Il termine “facilita” designa l’uso di una interfaccia elettronica che mette in contatto un fornitore ed un acquirente. Un soggetto passivo iva non “facilita” la cessione quando rispetta tutte le seguenti condizioni:

  • non stabilisce in alcun modo i termini e le condizioni di vendita;
  • non partecipa né direttamente né indirettamente alla autorizzazione alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • non partecipa in alcun modo all’ordinazione e alla consegna dei beni.

Per “interfaccia elettronica” si intendono i mercati virtuali, le piattaforme digitali, i portali e mezzi analoghi, residenti o non nel territorio dello Stato.

La Legge di Bilancio 2023 non fissa una decorrenza del nuovo obbligo; è quindi necessario attendere l’emanazione delle norme attuative.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Legge di Bilancio 2023: rifinanziamento “Nuova Sabatini”.

Uncategorised Posted on Mon, January 23, 2023 17:47:32

POST 31/2023

I commi 414-416 dell’art. 1 della L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) intervengono sulla “Nuova Sabatini” a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per finanziamenti agevolati a fronte di investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche in ottica “Industria 4.0”.

Viene disposta la proroga per ulteriori 6 mesi del termine per l’ultimazione degli investimenti di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi), previsto dall’art. 2 co. 5 del DL 69/2013, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato tra il l’1.1.2022 ed il 30.6.2023.

Viene inoltre rifinanziata l’agevolazione con un incremento di fondi di 30 milioni di euro per l’anno 2023, 40 milioni di euro all’anno per il 2024, il 2025 ed il 2026.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Legge di Bilancio 2023: proroga del credito d’imposta sulle spese di quotazione delle PMI.

Uncategorised Posted on Mon, January 23, 2023 17:45:59

POST 30/2023

Il comma 395 dell’art. 1 L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) proroga fino al 31.12.2023 il credito d’imposta del 50% sulle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Rispetto alle versioni precedenti, però, viene aumentato il limite massimo dell’agevolazione che passa dai precedenti 200.000,00 euro a 500.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile nel limite complessivo delle disponibilità di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Legge di Bilancio 2023: contributo per il settore dell’autotrasporto (art.1 co.503 e504).

Uncategorised Posted on Mon, January 23, 2023 17:44:44

POST 29/2023

Al fine di mitigare gli effetti dell’incremento del costo del gasolio è stata autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2023 a sostegno del settore dell’autotrasporto merci, da destinare esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonn iscritte all’Albo Autotrasportatori (art.24 ter, comma 2, lettera a) del D.LGS n.504/1995); entro il 31 marzo 2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il Ministero Economia e Finanze stabiliranno con relativo decreto i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e le relative procedure per l’erogazione nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato; le suddette risorse si aggiungono agli 85 milioni di euro che, come è noto, sono stati già stanziati per il 2022 dall’art.14 della L.n.175/2022 (di conversione del DL n.144/2022 – cd DL Aiuti ter) e successivamente destinati in particolare alle suddette imprese dall’art.7 del DL n.176/2022 (cd DL Aiuti quater).

 Tiziana Bandiera

Epica Servizi Contabili



Legge di Bilancio 2023 commi 614.  Credito imposta investimenti pubblicitari con società e associazioni sportive.

Uncategorised Posted on Fri, January 20, 2023 19:10:39

POST 28/2023

La Legge di Bilancio 2023 rende applicabile anche al primo trimestre 2023 il credito di imposta del 50% della spesa sostenuta (non inferiore a € 10.000) da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche o società sportive o società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici che svolgono attività nei settori giovanili, che rispettano determinati requisiti dimensionali e che non aderiscono al regime fiscale previsto dalla legge 398/1991; il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta non può essere superiore a € 10.000.

Il credito di imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione, previa istanza da inviare on line al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il costo sostenuto per le spese di pubblicità costituisce “Spesa di pubblicità” volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante stesso, attraverso una specifica attività svolta dalla società/associazione/lega sportiva. Il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Legge di Bilancio 2023 commi 45-51. Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca.

Uncategorised Posted on Fri, January 20, 2023 19:07:53

POST 27/2023

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti attività di agromeccanica con codice Ateco 01.61 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% del costo al netto di iva risultante dalle fatture per l’acquisto di carburanti effettuato nel I trimestre 2023. Questo contributo straordinario, già in vigore nel 2022, è previsto al fine di mitigare gli effetti economici negativi dovuti al perdurare dell’aumento del prezzo del gasolio e della benzina.

Esso è riconosciuto anche alle imprese che esercitano attività agricola e della pesca sulla spesa sostenuta nel I trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di bestiame.

Il credito di imposta:

– è utilizzabile in compensazione di altri tributi con modello F24 entro il 31 dicembre 2023;

– non concorre alla base imponibile ires/irpef ed irap;

– può essere ceduto, solo per l’intero importo, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari; in questo caso è necessario il visto di conformità.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



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