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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Detrazione dei crediti per imposte pagate all’estero anche con omessa dichiarazione

Uncategorised Posted on Mon, September 23, 2024 19:26:46

POST 55/2024

La recente sentenza n. 24160/2024 della Corte di Cassazione ha introdotto un importante chiarimento in materia di detrazione dei crediti per le imposte pagate all’estero. Secondo il principio stabilito dalla Corte, il contribuente ha diritto a usufruire dei crediti per imposte estere anche in assenza di una dichiarazione dei redditi valida, modificando la rigida interpretazione fino ad ora seguita dall’Agenzia delle Entrate.

In base all’articolo 165, comma 8, del TUIR, il contribuente non può beneficiare del credito d’imposta se non ha presentato la dichiarazione dei redditi o se ha omesso di indicare i redditi prodotti all’estero. Tuttavia, tale disposizione è da tempo in contrasto con le norme delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare, l’articolo 23B del Modello OCSE stabilisce che il credito d’imposta deve essere riconosciuto indipendentemente dall’adempimento di formalità, purché le imposte estere siano definitive e non eccedano la quota di imposta dovuta in Italia.

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Italia, essendo vincolata dalle Convenzioni internazionali, non può applicare norme nazionali più restrittive. Il principio di prevalenza delle norme internazionali è infatti sancito dall’articolo 117 della Costituzione.

Il pronunciamento della Corte rappresenta una svolta nel trattamento dei crediti d’imposta esteri. Fino ad oggi, alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate avevano interpretato in maniera restrittiva l’articolo 165, subordinando il diritto al credito al rispetto di obblighi formali come la presentazione della dichiarazione. Questo approccio ha generato numerose controversie, con sentenze a volte divergenti.

La decisione della Cassazione, invece, allinea la normativa nazionale agli standard internazionali, riconoscendo che il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero anche in assenza di dichiarazione, confermando che, in caso di conflitto tra normativa nazionale e internazionale, devono prevalere quelle più favorevoli al contribuente, come previsto dall’articolo 169 del TUIR.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Cassazione: le sanzioni tributarie della società estinta ricadono sui soci.

Uncategorised Posted on Mon, September 16, 2024 11:42:16

POST 54/2024

Cambio di rotta della Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto 2024 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio  connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento delle sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione

A differenza di altre precedenti prese di posizione della Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094) dove veniva considerato applicabile anche ai soci delle società estinte il principio contenuto nell’articolo 8 Dlgs 472/97 per il quale le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, secondo gli Ermellini in tema di “successione” di una società detto principio non sarebbe applicabile per analogia trattandosi di una fattispecie differente.

In questo caso, infatti, il fenomeno successorio “regolato nell’articolo 2495 comma 3 c.c. presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del Codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’articolo 8 del Dlgs. 472/1977 non essendoci nessun margine per qualificare l’estinzione della società alla morte di una persona fisica”.

In virtù di questo nuovo orientamento espresso dalle Cassazione non resta che attendere le future pronunce della Suprema Corte per conoscere quale prevarrà, salvo, vista anche la delicatezza del tema, non intervengano preventivamente le Sezioni Unite.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Rimborsabile l’imposta estera sui dividendi con istanza all’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Mon, September 16, 2024 11:39:06

POST 53/2024

La sentenza della Cassazione n. 10204/2024 ha confermato un orientamento emerso con la sentenza “pilota” n. 25698/2022, affermando il diritto dei contribuenti italiani allo scomputo dell’imposta estera anche quando i dividendi sono tassati in Italia in capo alle persone fisiche con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, senza concorrere alla formazione del reddito complessivo.

Secondo la Suprema Corte, il credito d’imposta va riconosciuto se sono presenti determinati presupposti: i dividendi devono essere percepiti da un residente italiano, soggetti a imposizione in entrambi gli Stati secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (art. 10, §§ 1 e 2 delle convenzioni conformi al modello OCSE), e inclusi nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla convenzione, anche se non necessariamente nell’IRPEF.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che l’imposta estera può essere detratta solo qualora il reddito sia assoggettato a ritenuta in modo obbligatorio (non, quindi, “su richiesta del beneficiario”). Questo riguarda la maggior parte delle convenzioni firmate dall’Italia con Stati come Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Alle stesse conclusioni si giunge se il dividendo sconta l’imposta sostitutiva, in quanto riscosso su un conto estero o comunque senza un prelievo italiano in entrata.

Per i contribuenti che non hanno richiesto la detrazione dell’imposta estera in passato, è possibile presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 entro 48 mesi dalla data del versamento, coprendo così tutti i versamenti effettuati nel quadriennio 2021-2024. Per i dividendi tassati con imposta sostitutiva, il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso è il contribuente che ha effettuato il versamento. Nel caso di dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, sia il contribuente sia l’intermediario finanziario (banca o società fiduciaria) possono presentare l’istanza.

Il rimborso ottenibile ammonta, nello scenario più lineare in cui l’utile è stato tassato in Italia su una base imponibili rappresentata dal “netto frontiera”, all’11,1% del dividendo lordo tassato in Italia.

Rimane il dubbio sul corretto comportamento da adottare nelle dichiarazioni REDDITI 2024 per i contribuenti che intendono detrarre direttamente l’imposta estera, in assenza di specifici campi dedicati nel quadro RM. Forzare il contenuto potrebbe esporre i contribuenti a sanzioni, senza comunque evitare una probabile fase contenziosa.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Rivalutazione in contabilità semplificata senza effetto sul costo fiscale della partecipazione

Uncategorised Posted on Thu, September 05, 2024 18:31:54

POST 52/2024

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 178/2024, ha chiarito che la rivalutazione dei beni d’impresa da parte di una società di persone in regime di contabilità semplificata non incide sul costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci, neanche se la società, in un secondo momento, adotta la contabilità ordinaria. Questo è stato precisato in relazione a una società immobiliare che aveva rivalutato i propri beni nel 2008 senza iscrivere alcuna riserva, a causa del regime contabile semplificato. La società, successivamente, è passata al regime ordinario e si è posta la questione se tale passaggio potesse comportare un incremento del costo fiscale delle partecipazioni dei soci.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata iscrizione della riserva di rivalutazione durante il regime semplificato implica che, anche dopo il passaggio alla contabilità ordinaria, l’iscrizione della riserva nel patrimonio netto non può comportare un aumento del costo fiscale delle partecipazioni. L’incremento del costo fiscale si verifica solo quando vi è un affrancamento della riserva, possibile solo per le società in contabilità ordinaria, che comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. In mancanza di affrancamento, la riserva rimane in sospensione d’imposta e, se distribuita, concorre alla formazione del reddito d’impresa, venendo imputata direttamente ai soci.

Per le società in regime semplificato, il passaggio successivo alla contabilità ordinaria comporta l’iscrizione di una riserva di utili non in sospensione d’imposta, e quindi non utilizzabile per incrementare il costo delle partecipazioni.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Cassazione: legittima la detrazione IVA per le spese sostenute dalla NewCo nelle operazioni di MLBO.

Uncategorised Posted on Wed, August 28, 2024 19:50:34

POST 51/2024

Con la sentenza nr. 22608/2024 dello scorso 9 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha espressamente ammesso che i costi sostenuti dalla NewCo sono detraibili ai fini dell’IVA se relativi ad una vera e propria attività economica e strumentale all’acquisizione della Target.

Ma andiamo con ordine.

I fatti trattati nella sentenza ripercorrono una operazione di MLBO che ha riguardato l’ingresso di nuovi azionisti in un primario gruppo industriale attraverso la costituzione di una NewCo la quale, anche per mezzo di indebitamento bancario, aveva acquistato la Target per poi procedere ad una fusione inversa della NewCo nella Target operativa.

Per quanto attiene le spese legate all’operazione di acquisizione della Target la NewCo non aveva proceduto direttamente alla detrazione dell’IVA che invece era stata richiesta successivamente a rimborso dalla Target a seguito della fusione inversa.

Avverso il diniego dell’istanza di rimborso era stato quindi proposto ricorso da parte della società operativa Target arrivato, con alterne vicende, fino all’ultimo grado di giudizio.

Nella sentenza in commento la Cassazione contesta la posizione assunta dalla CTR della Lombardia secondo la quale la NewCo dovrebbe considerarsi quale holding statica; quindi, soggetto non passivo dell’IVA e come tale non ammessa alla detrazione dell’imposta.

Secondo gli Ermellini, infatti, nella logica dell’operazione di MLBO l’Iva sui costi sostenuti dalla società veicolo preordinati all’operazione di fusione può essere detratta dalla Target qualora questa sia un soggetto passivo Iva che beneficia del diritto alla detrazione.

La NewCo avrebbe peraltro natura differente dalla mera holding statica poiché la stessa “non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Infine, per quanto la NewCo non presenti operazioni attive tale aspetto non rileva, sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti costante nel concedere la detrazione anche per le attività meramente preparatorie.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Successioni: anche l’imposta di successione entra nel meccanismo dell’autoliquidazione.

Uncategorised Posted on Wed, August 28, 2024 18:32:32

POST 50/2024

Il Consiglio dei Ministri nella riunione dello scorso 7 agosto 2024 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo attuativo della delega fiscale inerente il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA.

Tra i vari punti tratti nel decreto alcuni riguardano l’imposta sulle donazioni e successioni.

Il viceministro all’Economia Leo, nel corso della conferenza stampa tenutasi a margine del citato CdM, ha elencato quelle che sono le principali novità contenute nel decreto ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tema di trust viene introdotta una nuova possibilità, opzionale, che consente l’applicazione volontaria dell’imposta sulle donazioni già nel momento della dotazione del Trust.

Altri piccoli aggiustamenti riguardano invece l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, confermato nella sua attuale formulazione, in cui viene specificato che la stessa si applica anche in condizioni di integrazione di un controllo sociale già esistente.

Novità più rilevante riguarda l’imposta di successione per la quale, premesso che non sono state modificate né le aliquote né le franchigie applicate, viene introdotta l’autoliquidazione così come già avviene per le imposte ipotecarie e catastali.

L’attuale sistema infatti prevede che una volta presentata la dichiarazione di successione sia l’Agenzia delle Entrate, entro i tre anni successivi, a notificare agli obbligati l’importo dovuto in seguito alla successione (da versare nei 60 giorni successivi alla data di notifica dell’avviso di liquidazione).

Pertanto, a partire dalle successioni presentate in relazione a persone decedute dalla data di entrata in vigore della riforma, i soggetti obbligati al pagamento dovranno autoliquidare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali come già oggi avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione in presenza di beni immobili, anche l’imposta di successone.

Il pagamento della imposta di successione potrà però avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (fissato entro i 12 mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il decesso).

In alternativa dovrebbe essere previsto per il contribuente obbligato la possibilità di pagare entro 90 giorni il 20% del dovuto e versare in 8 rate trimestrali la restante parte dell’imposta ovvero in 12 rate trimestrali se si tratta di importi superiori a 20 mila euro (non sarà tuttavia ammesso dilazionare importi inferiori ai mille euro).

In ultimo si evidenzia un ulteriore novità che prevede la possibilità, nel raro caso di unico erede avente non più di 26 anni di età, di avere accesso anticipato ai conti correnti del de cuius prima che sia presentata la dichiarazione di successione al fine di poter far fronte al versamento delle imposte ipotecarie e catastali previa richiesta all’istituto bancario.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Riscossione delle cartelle, dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione ordinaria arriva a 120 rate.

Uncategorised Posted on Mon, August 26, 2024 17:51:55

POST 49/2024

Lo scorso 8 agosto 2024 è entrato in vigore il Dlgs 29 luglio 2024 n. 110 che apporta alcune novità in ambito della riscossione dei tributi.

Tra i vari cambiamenti uno in particolare riguarda le nuove regole per la rateizzazione delle cartelle di pagamento che opereranno a far data dal prossimo 1° gennaio 2025.

Viene infatti previsto che per le domande di dilazioni per debiti inferiori o pari a 120 mila euro, su semplice richiesta del contribuente, la rateazione possa essere concessa:

  • fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • fino a 96 rate mensile (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • fino a 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentante dal 1° gennaio 2029;

qualora, per le medesime istanze, sia provata la temporanea difficoltà finanziaria la rateazione può essere concessa:

  • da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentante dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui l’istante presenti una domanda per debiti superiori ad euro 120 mila e provi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, ai sensi del nuovo comma 1.1 dell’articolo 19 del DPR 602/1973, la dilazione verrà concessa in un massimo di 120 rate mensili a prescindere dal momento in cui verrà effettuata la richiesta.

Il successivo nuovo comma 1.2 dell’articolo 19 del DPR 602/1973 conferma che per la valutazione della temporanea situazione di difficoltà finanziaria si farà riferimento ai parametri già in uso presso gli uffici e quindi:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il successivo comma 1.3 demanda ad un decreto del MEF di futura emanazione le modalità di applicazione e documentazione dei predetti parametri.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: nuova proroga al 30 novembre 2024

Uncategorised Posted on Wed, August 14, 2024 13:10:00

POST 48/2024

Il Decreto Legge 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. decreto “omnibus”) prevede (ancora una volta) la proroga della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto è determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 16 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024

Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre 2024

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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