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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2023 – Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas.

Uncategorised Posted on Thu, January 12, 2023 20:08:51

POST 10/2023

L’articolo 1, commi da 17 a 19, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Sono stati modificati i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro la soglia ISEE per accedere alle agevolazioni per l’anno 2023 per i clienti domestici economicamente svantaggiati.

Viene previsto anche che per il primo trimestre 2023 l’ARERA ridetermini, entro il 31 dicembre 2022, le agevolazioni nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023 – Flat Tax incrementale.

Uncategorised Posted on Thu, January 12, 2023 20:07:42

POST 9/2023

L’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Solo per il 2023 viene introdotta la possibilità, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, di applicare una tassa piatta al 15 per cento sulla base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa determinato nel 2023 e il reddito d’impresa più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo importo.

Per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024 si assume come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Uncategorised Posted on Thu, January 12, 2023 20:05:42

POST 8/2023

L’articolo 1, commi da 153 a 161, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Viene prevista la possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, i c.d. avvisi bonari, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, recapitati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (01.01.2023). Le somme dovute possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziale, degli interessi e somme aggiuntive e le sanzioni in misura del 3% senza nessuna riduzione sulle imposte non versate.

Viene inoltre prevista per le somme il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione con il pagamento del debito residuo con la sanzione nella misura del 3%.

Per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

Se il contribuente decide di regolarizzare la posizione con pagamento rateale, può optare fino ad un massimo di venti rate qualsiasi sia l’importo dovuto.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Contributo straordinario, sotto forma di Credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 2023.

Uncategorised Posted on Tue, January 10, 2023 11:42:54

POST 7/2023

L’articolo 1, commi da 2 a 9 della Legge di Bilancio N. 197 del 29/12/2022 ha previsto quanto segue:

Imprese Energivore

Le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore), individuate dal decreto del MISE 21 dicembre 2017, possono beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Imprese non Energivore

Alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di  credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le fatture di acquisto. Anche in questo caso il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese Gasivore

Alle imprese a forte consumo di Gas naturale (gasivore), di cui all’elenco per l’anno 2023, pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, ai sensi  del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel primo trimestre solare 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese Non Gasivore

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette “non gasivore”,è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di  credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese per le quali il fornitore di energia elettrica o gas naturale del quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 sia lo stesso da cui si rifornivano nel quarto trimestre 2019, possono richiedere una comunicazione al rivenditore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre 2023.

Si ricorda, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ed eventualmente cedibili solo per intero;

I crediti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

I crediti maturati nel primo trimestre 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Contributo di solidarietà temporaneo imprese energetiche per il 2023.

Uncategorised Posted on Tue, January 10, 2023 11:33:42

POST 6/2023

L’articolo 1, commi 115-119 della Legge di Bilancio N. 197 del 29/12/2022 ha previsto quanto segue.

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese ed i consumatori, è istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi.

In dettaglio il contributo è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi dell’esercizio 2022 deriva dalle attività di produzione o rivendita di: energia elettrica, gas metano, estrazione del gas naturale, prodotti petroliferi. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione delle piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché delle piccole e micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per l’autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

Il contributo è determinato applicando l’aliquota del 50% sull’ammontare del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al periodo d’imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo straordinario è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo straordinario non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di bilancio 2023 – L. 197/2022. Contrasto alle Partite Iva “apri e chiudi”.

Uncategorised Posted on Fri, January 06, 2023 20:14:04

POST 5/2023

Con la Legge di Bilancio 2023 vengono implementati i controlli già previsti nell’art. 35 del Dpr 633/72, introducendo alcune disposizioni che li rafforzano relativamente al momento dell’attribuzione del numero di partita Iva ad esercenti attività di impresa, arte e professione.

Viene riconosciuta infatti all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio del numero di partita iva, al termine delle quali l’ufficio potrà richiedere l’esibizione di documentazione, potrà invitare il contribuente a comparire, potrà effettuare accessi presso i luoghi di esercizio dell’attività.  

Secondo la Relazione Illustrativa al DdL di Bilancio, i controlli del Fisco saranno indirizzati verso soggetti che intendono realizzare “frodi fiscali” attraverso la costituzione di ditte individuali o società a responsabilità limitata semplificate caratterizzate da brevi periodi di operatività e finalizzate solamente a realizzare vantaggi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di versamento e facendo “sparire” ogni bene per la successiva riscossione.

Presentando all’ufficio la documentazione idonea quando richiesta, il contribuente attesterà l’assenza dei profili di rischio che gli vengono contestati. Invece nel caso di mancata comparizione o nel caso di esito negativo dei riscontri operati dall’Agenzia delle Entrate sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emanerà un Provvedimento di cessazione della Partita Iva ed irrogherà una sanzione pari a 3.000 euro. In quest’ultimo caso, la partita iva potrà essere nuovamente richiesta dallo stesso soggetto a condizione di rilasciare una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria con durata di 3 anni e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Per la concreta applicazione dei controlli seguirà l’emanazione di uno o più provvedimenti attuativi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che definiscano i criteri, le modalità e i termini di applicazione dellla nuova normativa.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Correzione errori contabili: rilevante fiscalmente solo per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Uncategorised Posted on Fri, January 06, 2023 20:10:31

POST 4/2023

L’art. 8 D.L. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022) ha modificato l’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevedendo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, che i componenti di reddito imputati a bilancio per effetto della correzione di errori contabili assumano immediata rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa), e quindi possano essere dedotti/tassati nell’esercizio in cui viene corretto l’errore. Di conseguenza non è più necessario presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto una modifica al Decreto Semplificazioni inserendo una limitazione al presupposto soggettivo per il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili. In particolare, l’opportunità di correggere gli errori contabili con rilevanza fiscale viene consentita solo ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. La rettifica avrà effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata del decreto Semplificazioni, 22 giugno 2022.

Sul tema si veda anche il Post 123/2022 del 30 agosto 2022

Conversione del Decreto Semplificazioni: estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese ed alla correzione di errori contabili. – EPICANEWS

Giulia Granello  – Studio EPICA – Treviso



Dal Milleproroghe la conferma della ricetta elettronica per tutto il 2023.

Uncategorised Posted on Mon, January 02, 2023 18:56:37

POST 3/2023

Il DL n. 198 del 29 dicembre 2022 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2023”), ha prorogato sino al 31 dicembre 2023 la possibilità per i medici di ricorrere all’emissione della ricetta elettronica e di inviarla mediante e-mail o sms in sostituzione di quella cartacea.

All’art. 4, comma 6, del DL n. 198/2022, è infatti stabilito che le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto‐legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

La ricetta elettronica, o meglio la dematerializzazione della ricetta cartacea, è stata introdotta nel nostro Ordinamento ancora dal Decreto del MEF del 2 novembre 2011. Fu tuttavia durante la pandemia che la procedura di emissione della ricetta elettronica si perfezionò. 

Un’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 19 marzo 2020, ha infatti previsto che:

  1. al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico, il paziente potesse richiedere il rilascio del numero della ricetta elettronica (un codice numerico composto da 15 cifre, leggibile anche attraverso un codice a barre) non più con la ricetta cartacea, ma attraverso uno strumento digitale: una e-mail, un sms o addirittura telefonicamente;
  2. alla farmacia fosse sufficiente conoscere il numero della ricetta elettronica e il codice fiscale del paziente per procedere alla dispensazione del farmaco, senza più bisogno di alcuna ricetta cartacea.

Sebbene tale procedura non sia esente da lacune e verrà sicuramente perfezionata, si è comunque dimostrata particolarmente efficace nel velocizzare le prescrizioni mediche, decongestionando gli ambulatori e facilitando la comunicazione tra paziente, medico e farmacia. Inoltre, la proroga è stata quantomai opportuna per confermare l’indirizzo anche del nuovo Governo verso una maggior digitalizzazione del nostro Servizio sanitario nazionale e del Paese tutto. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



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