POST 100/2022
L’articolo 10 del D.L. 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giungo, interviene sull’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 riguardante la determinazione della base imponibile IRAP, con l’obiettivo di sostituire le deduzioni parziali dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi. Viene semplificata, quindi, l’indicazione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, quindi, a partire dal 2021 per i soggetti che hanno il periodo di imposta che coincide con l’anno solare.
Viene ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente titolare di contratto a tempo indeterminato.
Viene ammessa la deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivo sostenuto, anche per i lavoratori stagionaliimpiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Viene previsto quanto segue:
- La deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie per infortuni sul lavoro è ammessa per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- Viene soppressa la deduzione di € 7.500 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a € 13.500 per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
- Viene soppressa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
La deduzione prevista per i soggetti con componenti positivi non superiori a € 400.000, pari a € 1.850, spetta per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5.
Viene abrogata la possibilità di dedurre il costo del personale per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto, per i soggetti che aumentano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.
Viene infine specificato che le deduzioni ammesse non possono comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Giulia Granello
Studio EPICA – Treviso