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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Proroga al 16 ottobre 2022 misure di sostegno per le attività chiuse.

Uncategorised Posted on Thu, April 07, 2022 15:31:23

POST 60/2022

Il Decreto Sostegni Ter convertito dalla Legge numero 25/2022, ha stabilito la proroga al 16 ottobre 2022 per il versamento di alcune imposte, da parte degli esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022.

Le attività interessate dal provvedimento sono le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Potranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi i seguenti versamenti:

ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022;

Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Conversione in legge decreto Sostegni ter: Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili – art 22-bis.

Uncategorised Posted on Wed, April 06, 2022 16:33:33

POST 59/2022

In sede di conversione in Legge del decreto Sostegni ter, l’art. 22-bis prevede la proroga del termine per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per gli immobili situati nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

La proroga del termine per l’esenzione dal pagamento è prevista fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Conversione del Decreto Sostegni-ter: Sospensione ammortamenti e annullamento rivalutazione di marchi ed altri beni immateriali.

Uncategorised Posted on Wed, April 06, 2022 14:30:13

POST 58/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 73 del 28 marzo 2022 della legge di conversione con modificazioni del decreto Sostegni-ter sono state introdotte alcune modifiche a misure previste dalla Legge di Bilancio 2022.

Revoca rivalutazione dei beni immateriali

L’art. 3, comma 3-bis del Decreto introduce la possibilità, per chi ha deciso di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata (ad esempio la rivalutazione dei marchi effettuata nel 2020), di annullare l’operazione dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio. Si ricorda che la legge di bilancio 2022 già consentiva di revocare fiscalmente, in tutto o in parte, tale rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

Sospensione ammortamenti

L’articolo 5-bis del Decreto convertito consente di estendere all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 ed a quello in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Si evidenzia che è stata eliminata la condizione, per poter usufruire della nuova norma, di non aver effettuato il 100% dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel bilancio 2020, estendendo, di fatto, la possibilità di sospendere gli ammortamenti a tutti i soggetti.

Si ricorda, infine, che in caso di sospensione degli ammortamenti, bisogna darne apposita informazione e motivazione in nota integrativa vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Irregolare funzionamento di servizi dell’Agenzia delle Entrate e proroga dei termini.

Uncategorised Posted on Sun, April 03, 2022 18:25:35

POST 57/2022

Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 del 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate che hanno avuto dei malfunzionamenti in data 30 e 31 marzo u.s..  Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 è stato quindi emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, che è pubblicato sul sito dell’Agenzia (si veda allegato).

La proroga – In virtù di questa norma, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

Comunicazioni opzioni bonus edilizi – Si precisa che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni – cessioni e sconti – relative ai bonus edilizi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.



Comunicazione cessione crediti edilizia: proroga al 29 aprile 2022.

Uncategorised Posted on Tue, March 29, 2022 17:25:07

POST 56/2022

La conversione in legge del Decreto Sostegni Ter, in vigore da oggi, ha introdotto la proroga del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni della cessione dei crediti relativi alle detrazioni edilizie per le spese sostenute nell’anno 2021 e della cessione delle rate residue delle spese sostenute nell’anno 2020 non utilizzate in dichiarazione (cessione crediti ex art. 121 DL 34/2020).

La norma prevede che le comunicazioni debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 aprile 2022.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Detrazioni fiscali edilizia e asseverazioni della congruità dei costi: pubblicati i nuovi costi massimi ammissibili per gli interventi di efficienza energetica.

Uncategorised Posted on Thu, March 24, 2022 19:16:30

POST 55/2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 marzo 2022 il decreto del Ministero della Transazione Ecologica (DM Mite del 14.02.2022) che fissa i nuovi costi massimi ammissibili ai fini della asseverazione della congruità dei costi per gli interventi di efficientamento energetico, in riferimento agli interventi di ecobonus, super ecobonus e, per alcuni specifici casi, bonus facciate.

Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 15 aprile 2022 (trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) e questa sarà la data spartiacque per la concreta applicazione: gli interventi il cui titolo abilitativo sarà presentato a partire da tale data saranno soggetti ai valori contenuti nel nuovo Decreto, mentre per gli interventi eseguiti in base a titoli abilitativi presentati fino alla data del 15 aprile continueranno ad applicarsi i parametri precedenti contenuti nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020.

Il Decreto del Mite individua nuovi “Costi massimi specifici” dettagliatamente indicati dell’allegato A del Decreto, che fanno riferimento alle seguenti tipologie di intervento: riqualificazione energetica, interventi su strutture opache verticali e orizzontali (isolamento pareti, coperture e pavimenti), sostituzione infissi e serramenti, installazione schermature solari, impianti di riscaldamento (caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi e biomasse) e per la produzione di acqua calda, nonché building automation. 

Segnaliamo che il valore dei costi massimi indicati dal Decreto deve essere considerato al netto di iva, delle spese professionali, delle spese relative alla installazione e dei costi di manodopera per la messa in opera dei beni. 

Per gli interventi non ricompresi nell’Allegato A del Decreto, i tecnici abilitati dovranno asseverare la congruità dei costi facendo riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini delle Camere di Commercio competenti per territorio o ai prezziari DEI. 

Si attendono comunque chiarimenti da parte del Mite per la corretta applicazione dei nuovi parametri.

Da una prima analisi emerge che i costi massimi ammessi riportati nell’Allegato A del Decreto tengono conto dell’aumento dei costi delle materie prime, riportando un generale aumento del 20 per cento delle spese considerate, che passa anche al 30 per cento nel caso di cappotti termici realizzati in alcune zone del nostro territorio.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Codice della crisi d’impresa: modifiche previste dal decreto correttivo presentato all’esame del parlamento.

Uncategorised Posted on Tue, March 22, 2022 08:53:10

POST 54/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un decreto legislativo che dovrebbe operare una revisione al D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) in vigore dal 16 maggio, conseguente anche al recepimento della direttiva UE 1023/2019 c.d. Insolvency e delle norme del DL 118/2021 (convertito in legge 147/2021) volte a stimolare l’emersione anticipata della crisi (a riguardo si vedano nostri Post n. 173/2021, 179/2021 e 196/2021).

Le modifiche riguardano diversi punti del Codice della crisi, e precisamente:

-la definizione di “crisi” ora ritenuta “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;

-la precisazione degli obiettivi degli adeguati assetti amministrativi che l’imprenditore deve adottare, tali che possano fornire una serie precisa di informazioni idonee a rilevare una eventuale situazione di difficoltà dell’impresa;

-la precisa identificazione dei segnali d’allarme da considerare al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa (riguardanti, ad esempio, debiti per retribuzioni o verso fornitori scaduti da almeno 30 o 90 giorni, esposizioni verso banche scadute da oltre 60 giorni, ecc.);

-la sostituzione del procedimento di Composizione assistita della crisi basato sull’OCRI e del Sistema di allerta con la nuova disciplina della Composizione negoziata della crisi e delle corrispondenti norme sulle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, ad opera dell’Organo di controllo societario e dei Creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia Entrate e AE-Riscossione);

-l’inserimento della disciplina del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata. 

Il correttivo ha ora iniziato il suo percorso in Parlamento e pare difficile che possa arrivare nella versione definitiva entro il 16 maggio prossimo, data in cui è prevista l’entrata in vigore del Codice della crisi, che molto probabilmente subirà un ulteriore slittamento.

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Sat, March 19, 2022 09:32:27

POST 53/2022

Il Consiglio dei Ministri ieri venerdì 18 marzo 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti: 

  1. contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti 
  2. misure in tema di prezzi dell’energia 
  3. sostegni alle imprese 
  4. presidi a tutela delle imprese nazionali 
  5. accoglienza umanitaria 

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

1. Contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia 

Riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. 

Bonus carburante. Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. 

2. Misure in tema di prezzi dell’energia e dei carburanti 

Credito d’imposta a beneficio delle imprese.  

Sono introdotti i seguenti crediti d’imposta: 

alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; 

alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il credito d’imposta di cui sopra relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 

La cedibilità è altresì estesa al credito d’imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto-legge n. 4/2022 e n. 17/2022. 

Sono invece incrementati i seguenti crediti d’imposta, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2020: 

  • quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%); 
  • quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%). 

Bonus sociale elettricità e gas. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro. 

Potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi. Sono potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, è istituita una apposita “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati. Inoltre, il Garante – che a legislazione vigente può convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato – potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. 

Trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale. I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere. Le informazioni tramesse saranno trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. 

3. Sostegni alle imprese 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE. Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale. 

Imprese energivore di interesse strategico. Fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. 

Integrazione salariale. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. 

Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento. 

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca. alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico. 

Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022. 

Fertilizzanti. Al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e di limitare i costi di produzione, è ammessa la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato, di cui vengono individuate le caratteristiche. 

Credito d’imposta IMU per il comparto turistico. Per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. 

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.  

Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione. 

Autotrasporto – Gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono: 

  • l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022; 
  • il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità; 
  • l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
  • ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli; 
  • l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci. 

Contratti pubblici 

  • Misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Mims nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso; 
  • si prevede l’eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l’esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. Questa circostanza viene riconosciuta come “causa di forza maggiore” dal Responsabile unico del procedimento (Rup). 

4. Presidi a tutela delle imprese nazionali 

Poteri speciali – Golden Power. Si interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all’esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (c.d. “golden power”), alla luce dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte. 

Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti: 

  • nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori; 
  • è introdotta, per l’impresa acquirente e per l’impresa target, la notifica congiunta dell’operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell’impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell’impresa target una volta rinnovati gli organi sociali; 
  • sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE; 
  • è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud.  
  • saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali; 
  • saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l’effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l’autorizzabilità dell’operazione. 

Rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF). 

5. Accoglienza umanitaria 

Accoglienza diffusa, sostentamento e contributo per l’accesso al SSN. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli enti del terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, le associazioni e gli enti religiosi (per un massimo di 15 mila persone), nonché a definire forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione (per un massimo di 60 mila persone) e a riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano un contributo per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per richiedenti e titolari della protezione temporanea (per un massimo di 100 mila persone).  

Sono stanziati a tal fine 428 milioni di euro per il 2022. 

Deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini. Sino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale –  presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. 



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