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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Interventi a favore del settore dell’autotrasporto.

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 10:04:03

POST 52/2022

L’ articolo 6 del Decreto-legge 01/03/2022 n. 17 ha previsto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto alcuni interventi a favore del settore dell’autotrasporto:

Pedaggi autostradali: per il 2022 viene incrementata di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Deduzioni forfettarie delle spese non documentate: sempre per l’esercizio 2022 sono aggiunti 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore;

AdBlue: Nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro per l’anno 2022 è introdotto un credito d’imposta del 15% del costo per l’acquisto al netto dell’IVA del componente AdBlue, utilizzato sui veicoli Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. L’acquisto deve essere comprovato tramite fattura, la misura è prevista a favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di logistica e trasporto delle merci in conto terzi.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

È prevista la cumulabilità con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno indicati con decreto di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza, da adottare entro 60 giorni.

GNL: Al fine di sostenere e promuovere le imprese di logistica e trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni euro, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto, comprovato con fatture di acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP.

È prevista la cumulabilità con le altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno previsti entro 60 giorni con l’emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Credito d’Imposta Imprese a forte consumo di Gas Naturale: articolo 5 Legge N. 17/2022.

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 10:00:44

POST 51/2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici è riconosciuto un beneficio sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. 

Soggetti beneficiari del Credito D’imposta:

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che

– Operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione de tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.)

– Hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

– È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

– Non è soggetto ai limiti di:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

– Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP,

– Non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/ base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un decreto Ministeriale saranno definite le relative disposizioni attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Credito d’Imposta imprese “energivore”: articolo 4 Legge n. 17/2022.

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 09:56:52

POST 50/2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” ha riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30%  relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il beneficio spetta, in particolare alle imprese che:

– Operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgica, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle linee guida CE;

– Non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

– È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

Non è soggetto ai limiti di:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

– Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP,

– Non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/ base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un decreto Ministeriale saranno definite le relative disposizioni attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Novità in tema di criptovalute e trattamento fiscale.

Uncategorised Posted on Mon, March 14, 2022 20:22:01

POST 49/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 17 febbraio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che istituisce presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi) il registro degli operatori in valute virtuali sul quale dovranno iscriversi obbligatoriamente tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, al fine di consentire, tra le altre, un monitoraggio costante degli utenti che ne usufruiscono e delle operazioni effettuate da ciascuno di essi.

A tal proposito, si ricorda che le plusvalenze prodotte da operazioni effettuate con valute virtuali generano reddito tassabile esclusivamente nei seguenti casi:

  • Cessioni a termine di valute virtuali, corrispondenti alle transazioni programmate per una data futura a un prezzo di cambio valuta fisso;
  • Cessioni a pronti di valute virtuali, corrispondenti alle transizioni in cui avviene lo scambio contestuale di due valute differenti, nel caso in cui la valuta ceduta derivi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la complessiva giacenza media ha superato il controvalore stabilito di euro 51.645,69 (determinato secondo il tasso di cambio vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento), per almeno sette giorni lavorativi continui.

Tali plusvalenze, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, sono soggette ad imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 26%.

A tal fine, con riferimento specifico al modello redditi PF per il periodo di imposta 2021, dovrà essere compilato il quadro RT – Sezione IIindicando al rigo RT23 la plusvalenza / minusvalenza derivante dalla differenza tra il rigo RT21 riportante il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle valute virtuali, e il rigo RT22 riportante l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle stesse valute virtuali. Solo la plusvalenza sarà quindi soggetta ad imposta sostitutiva, l’eventuale minusvalenza potrà essere invece utilizzata in compensazione di altre plusvalenze realizzate nell’esercizio in corso e nei quattro successivi.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, prevede che le persone fisiche che nel periodo d’imposta detengano investimenti o altre attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, quali, dunque, depositi o conti correnti di valute virtuali, sono tenuti a indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 788/2021, ha precisato che, data l’assenza di un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro, è possibile utilizzare il rapporto di cambio rilevato sul sito dove sono state acquistate le valute virtuali o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove vengono effettuate la maggior parte delle operazioni.

Al fine del monitoraggio fiscale, dovrà essere invece compilato il quadro RW, indicando nella colonna 3codice individuazione bene” il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero”. 

Dott. Cristiano Pesce

Dottore commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Decreto Milleproroghe. “Bonus investimenti”: proroga dei termini per la consegna dei beni.

Uncategorised Posted on Thu, March 10, 2022 19:36:58

POST 48/2022

Il Decreto Milleproroghe (DL 228/2021, convertito in legge lo scorso 25 febbraio) prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine per la consegna dei beni strumentali “generici” e “Industria 4.0”  di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 per i quali sia già stata effettuata la prenotazione e versato l’acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021. 

Questo al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente nella misura del 10% e del 50% previsto dall’art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: differimento della decorrenza delle sanzioni.

Uncategorised Posted on Thu, March 10, 2022 19:35:13

POST 47/2022

Con il Decreto Milleproroghe (DL 228/2021, convertito in legge lo scorso 25 febbraio) il Legislatore ha nuovamente differito la decorrenza delle sanzioni in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui alla Legge 124/2017. Si ricorda che le società e le associazioni dovrebbero adempiere a tale obbligo informativo entro il 30 giugno dell’anno successivo al ricevimento delle erogazioni pubbliche sul proprio sito internet o in mancanza su quello dell’associazione di categoria di appartenenza. 

In caso di inosservanza il Decreto Milleproroghe prevede che:

– le sanzioni vengano applicate dal 01 luglio 2022 (in precedenza 01 gennaio 2022) per l’informativa da rendere nell’anno 2021; 

– le sanzioni vengano applicate dal 01 gennaio 2023 (in precedenza 30 giugno 2022) per l’informativa da rendere nell’anno 2022.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 220/2021: https://www.epicanews.it/2021/12/28/obbligo-di-pubblicazione-sul-sito-internet-aziendale-di-aiuti-e-contributi-pubblici/

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe: assemblee societarie “a distanza”: proroga al 31 luglio 2022.

Uncategorised Posted on Fri, March 04, 2022 20:31:40

POST 46/2022

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha previsto la possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali, a distanza fino alla data del 31 luglio 2022, anche in deroga alle disposizioni statutarie, secondo le modalità già in vigore. 

Ciò significa che fino a tale data, le assemblee si ritengono regolarmente costituite anche se Presidente e Segretario non sono presenti nel medesimo luogo e se tutti i partecipanti intervengono in audio video collegamento. 

Come precedentemente chiarito, sarà necessario che entro la data del prossimo 31 luglio le assemblee dovranno essere effettivamente svolte. Non sarà infatti sufficiente la semplice convocazione, 

Le medesime disposizioni si applicano per le assemblee degli enti commerciali e non commerciali. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe: proroga della deroga al ripianamento delle perdite.

Uncategorised Posted on Fri, March 04, 2022 20:28:02

POST 45/2022

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha esteso la deroga alle disposizioni previste dal codice civile in tema di ripianamento delle perdite e alla messa in liquidazione della società anche alle perdite registrate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. 

A tal proposito ricordiamo che le disposizioni normative relative:

i. all’obbligo di ricostituzione o di riduzione del capitale in caso di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del limite legale (ex art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile) e 

ii. alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, 

si applicano con le seguenti deroghe e precisazioni: 

– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

– l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data della all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Pertanto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, fino alla data di approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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