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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Imprese turistiche – Faq del Ministero del Turismo per chiarire le modalità di accesso al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per le strutture ricettive.

Uncategorised Posted on Thu, February 24, 2022 20:06:48

POST 36/2022

Il Ministero del Turismo ha pubblicato alcune Faq che forniscono importanti chiarimenti in relazione ai soggetti beneficiari, alle modalità di presentazione delle domande e alle spese ammissibili (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ART.-1-DL-152_2021_2.pdf). 

Per quanto riguarda i soggetti ammessi segnaliamo i seguenti chiarimenti ricavabili dalle Faq: 

– le imprese con Durc irregolare possono accedere al contributo, salvo provvedere in via successiva alla regolarizzazione entro un termine stabilito; 

– non sono ammesse al contributo le imprese con attività di ristorazione prevalente rispetto a quella ricettiva, 

– l’attività di ristorazione deve essere svolta in modo complementare ed integrato rispetto all’attività ricettiva; 

– sono ammessi al contributo i rifugi alpini.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Imprese turistiche – presentazione della domanda per l’accesso al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta a partire dal 28 febbraio 2022.

Uncategorised Posted on Thu, February 24, 2022 20:05:36

POST 35/2022

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul sito di Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/modulistica) la piattaforma per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta relativi agli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta ricettiva rivolta alla clientela. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 28 febbraio 2022 e fino alle ore 17.00 del 30 marzo 2022. Le imprese interessate avranno 30 giorni per provvedere all’invio telematico della domanda, ma è importante ricordare la concessione dei contributi avviene sulla base dell’ordine di presentazione delle domande.

Il sito di Invitalia precisa i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati, tra i quali segnaliamo in particolare la scheda descrittiva del progetto (su format preimpostato) e l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato relativa alla congruenza dei costi e alla tempistica di realizzazione degli interventi.  

Come chiarito nelle Faq del Ministero, stante comunque il termine ultimo del 30 marzo, sarà possibile integrare le domande già presentate integrando/modificando un documento la cui produzione è obbligatoria per comprovare il possesso dei requisiti, ma ciò comporterà l’attribuzione di un nuovo numero di protocollo e di un nuovo ordine cronologico di presentazione della domanda (fa fede la data e l’orario dell’ultimo documento inserito o modificato).

Entro il prossimo 30 maggio (60 giorni dal termine di presentazione delle domande) il Ministero del Turismo provvederà alla concessione dei contributi.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



In arrivo lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate per le attività estere non dichiarate.

Uncategorised Posted on Wed, February 23, 2022 11:22:13

POST 34/2022         

Con provvedimento emanato lo scorso 8 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’invio, come già avvenuto per le annualità relative al 2016 e al 2017, di nuove comunicazioni ai contribuenti che dovessero risultare non compliance relativamente alla dichiarazione delle attività finanziarie detenute all’estero.

Con tali comunicazioni l’Agenzia delle Entrate, in applicazione delle norme contenute nella Legge finanziaria 190/2014 (Finanziaria 2015), mira a favorire l’emersione spontanea degli attivi finanziari detenuti all’estero per gli anni dal 2018 e successivi (quindi a partire dal modello Redditi 2019).

Come noto ai sensi dell’articolo 4 del Dl 167/1990 ogni contribuente persona fisica che detiene attività finanziarie e patrimoniali all’estero è tenuto a segnalarlo al Fisco nella propria dichiarazione dei redditi adempiendo così ai propri obblighi in materia del cd. monitoraggio fiscale

Attraverso le lettere di compliance, dunque, l’Agenzia delle Entrate rende noto al contribuente eventuali discordanze tra la dichiarazione dei redditi presentata e le informazioni ricevute da parte dell’amministrazione fiscale estera (in attuazione della direttiva DACS 2) invitandolo a:

  • fornire informazioni utili a spiegare i motivi delle discordanze dei dati ovvero l’eventuale inesattezza della comunicazione ricevuta;
  • provvedere, qualora in difetto, al ravvedimento spontaneo della propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Tuttavia, il ravvedimento operoso è possibile solo in presenza di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata, potendo, solo questa, essere integrata con i dati corretti relativamente alle attività estere contestate.

Le sanzioni in sede di ravvedimento risultano particolarmente ridotte rispetto a quelle ordinarie contenute nell’accertamento diretto dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, a tale riguardo, come in tema di monitoraggio le sanzioni ordinarie per le violazioni vanno dal 3% al 15% ovvero dal 6% al 30%, nel caso di detenzione di attivi in paesi cd black list, delle somme non indicate nella dichiarazione dei redditi.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



La sospensione degli accertamenti causa COVID riscrive il calendario delle possibili notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Mon, February 21, 2022 16:50:39

POST 33/2022     

Durante il consueto appuntamento di inizio anno con gli operatori del settore (Telefisco 2022) l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare della proroga di 85 giorni che matura per effetto del periodo di sospensione degli accertamenti contenuto nell’articolo 67 del DL 18/2020 (Dl Cura Italia).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti tale periodo di sospensione si applica “ai termini di decadenza riferiti ad atti e imposte non scaduti nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, non sono rientrati nell’ambito applicativo dell’articolo 157, comma 1, del DL 34/2020”.

Si ricorda infatti che l’articolo 157 comma 1 del DL 34/2020 riguardava in particolare tutti gli atti in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 che, ancorché necessariamente emessi dall’Ufficio entro il termine di decadenza di fine anno, avrebbero dovuti essere notificati tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022.

Ecco dunque che, in concreto, con questa interpretazione dell’articolo 67 DL 18/2020 si determina lo “spostamento in avanti” di tutti i termini decadenziali riferibili ad atti non scaduti durante il periodo di sospensione.

Quindi gli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015 (per omessa dichiarazione o violazioni da monitoraggio fiscale), la cui ordinaria decadenza è spirata lo scorso 31 dicembre 2021, potrebbero essere validamente notificati entro il prossimo 26 marzo 2022.

Risulterebbero inoltre prorogati di 85 giorni anche i termini di accertamento di fine anno per i periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 nonché i termini per gli accertamenti infrannuali (imposta di registro) riferiti agli atti registrati tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 maggio 2020.

Il calendario delle possibili notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, per via del periodo di sospensione ex art. 67 DL 18/2020 e per le disposizioni contenute nell’articolo 157 del DL 34/2020, viene dunque ad aggiornarsi come segue:

– entro il 28 febbraio 2022 dovranno essere notificati tutti gli atti la cui ordinaria decadenza ricadeva nel periodo 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020 (come ad esempio violazioni monitoraggio 2014, omessa dichiarazione 2014 e infedele 2015);

– entro il 26 marzo 2022 dovranno essere notificati gli accertamenti la cui ordinaria decadenza era prevista per il 31 dicembre 2021;

– entro il 26 marzo 2023 le violazioni relative alle irregolarità dichiarative del periodo di imposta 2016.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Contenimento costi dell’energia e rilancio industriale – cessione bonus edilizi: decreto del Governo.

Uncategorised Posted on Sat, February 19, 2022 08:56:57

POST 32/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 18 febbraio 2022 un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego.

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Energia

L’intervento si divide in due parti:

  • emergenza, misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
  • prospettiva, misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.

Emergenza – Il governo è già intervenuto per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022). Con questo nuovo decreto vengono prorogate le misure già in essere, come l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico,  la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore. Viene inoltre introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore.

Prospettiva – Il decreto include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.

Inoltre è previsto l’incremento della produzione nazionale di gas allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI.

Il provvedimento comprende anche un pacchetto di norme per aumento e ottimizzazione dello stoccaggio di gas.

È previsto l’aumento della produzione di carburante sintetico e supporto al suo utilizzo in settori strategici, come ad esempio trasporti e aerei.

Politica industriale

Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso: automotive e microprocessori.

Automotive – Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obbiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti

Microprocessori – Sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip.

Inoltre, viene ampliato l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere.

Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.

*****

MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI E SULL’ENERGIA RINNOVABILE

Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell’economia e delle finanze Daniele Franco e della transizione ecologica Roberto Cingolani ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.



L’INPS detta le istruzioni per il recupero dei contributi indebitamente versati al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e la regolarizzazione di eventuali arretrati dovuti al Fondo di integrazione salariale.

Uncategorised Posted on Sat, February 19, 2022 08:41:11

POST 31/2022

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, garantisce interventi a sostegno del reddito ai dipendenti  dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.  

Tra i soggetti tenuti al versamento contributivo, l’INPS aveva incluso anche le Farmacie (Codice statistico contributivo 7.02.05  e Codice ATECO 2007 4773.10), ma Federfarma si era immediatamente opposta avviando un contenzioso, conclusosi favorevolmente.

L’INPS infatti con la circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, ha precisato che base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, devono essere esclusi i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.

Con il messaggio n. 772 del 17 febbraio 2022, l’INPS fornisce indicazioni alle Farmacie per il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020),  e la regolarizzazione (entro il periodo di paga marzo 2022) delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS). 

In particolare è stabilito che a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati sarà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali). 

I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” i nuovi codici causale: (a) L221 (per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante); (b) L222 (per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante). Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati: (a) in “CausaleADebito” il codice “M131” o “M149” già in uso; (b) in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati; (c) in “SommaADebito” l’importo del contributo: a. pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M131); b. pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149). 

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Sisma bonus acquisti nella misura del 110 per cento: l’Agenzia delle Entrate conferma la scadenza dei rogiti al 30 giugno 2022.

Uncategorised Posted on Wed, February 16, 2022 11:35:17

POST 30/2022

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare (risposta 5-07471 del 9 febbraio 2022), ha definitivamente stabilito che gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possono beneficiare del super sisma bonus per l’acquisto di unità abitative “antisismiche” solo se il rogito notarile avviene entro la data del 30 giugno 2022. 

Dopo tale data, verrà meno l’agevolazione nella misura maggiorata del 110 per cento, ma gli acquirenti delle unità immobiliari potranno continuare a beneficiare della detrazione delle spese sostenute nella misura del 75 per cento o dell’85 per cento della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dalla norma del c.d. “sisma bonus acquisti ordinario” per tutti i rogiti effettuati fino al 31 dicembre 2024. 

Per eventuali dettagli si rinvia al precedente post 23/2022 https://www.epicanews.it/2022/02/04/sisma-bonus-acquisti-nella-misura-del-110-per-cento-scadenza-al-30-giugno-2022/

Chiara Curti 

Dottore CommercialistaStudio EPICA – Treviso



Nel 2022 termina il periodo transitorio per la distribuzione dei dividendi ante 2018.

Uncategorised Posted on Sun, February 13, 2022 06:43:21

POST 29/2022

Come noto la Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 999 Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha riformato il regime impositivo dei dividendi (da società di capitale) conseguiti da persone fisiche non imprenditoriestendendo alle partecipazioni qualificate la disciplina vigente per le partecipazioni non qualificate con la previsione della applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018, seguendo il principio di cassa (data di percezione del dividendo).

È stata però prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DM 26 maggio 2017.

Questa disciplina transitoria è quindi volta a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione degli utili qualificati a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.

Quest’anno sarà quindi importante valutare attentamente, caso per caso (anche alla luce di altre norme che invece privilegiano il mantenimento di utili o riserve in azienda), l’opportunità e la convenienza di procedere con la distribuzione degli utili maturati in periodi ante 1° gennaio 2018. 

Vedi approfondimento allegato:



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