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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il “deblistering” e un nuovo ruolo della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sat, February 12, 2022 17:41:40

POST 28/2022

La Farmacia in Italia ha attraversato negli ultimi anni una profonda trasformazione, sia in termini di competenze, ma anche di percezione da parte delle Istituzioni, della politica.

Così se tra il 2006 e il 2017 una serie di interventi normativi di liberalizzazione del Settore, avevano posto l’accento sulla dimensione più “commerciale” della Farmacia, è invece stato l’avvento inaspettato, devastante, del covid-19 a riportare in primo piano l’aspetto professionale, ovvero quello più caratterizzante, originario.

Nella drammaticità della situazione pandemica, si è riscoperta l’importanza sanitaria della Farmacia: non più vista come un negozio privilegiato in cui si vendono cose, ma un presidio sanitario equidistribuito su tutto il territorio nazionale, efficiente e professionalizzato.

In questa prospettiva si inserisce il “deblisting” ovvero il servizio di preparazione di confezionamenti personalizzati di farmaci, consistente nell’attività di sconfezionamento di un medicinale industriale già acquistato e il riconfezionamento dello stesso da parte del farmacista in Farmacia, in dosi personalizzate, per l’assunzione da parte del paziente sulla base della posologia stabilita dal medico curante.

Il servizio di deblistering, ovvero di accesso personalizzato ai farmaci, non solo rafforza l’interazione tra il paziente e il farmacista, ma anche contribuisce a monitorare e limitare l’uso inappropriato di antibiotici in terapia, contrastando il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza.

Tale servizio, il cui costo dovrebbe essere a carico del cittadino, non è ancora stato oggetto di una completa regolamentazione normativa, ma nasce dalla crescente necessità di disporre di farmaci personalizzati nonché di agevolare i malati nell’aderenza terapeutica. 

Va tuttavia osservato che già nel 2015 il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4257/2015 ha previsto la possibilità di sconfezionare medicinali di origine industriale a scopo di utilizzo nell’allestimento di preparati magistrali, in casi particolari e circostanziati, permettendo al farmacista di sopperire a carenza di materia prima o alla necessità di rendere disponibili, a scopo terapeutico, formulazioni in forme e dosaggi orfani. 

A ciò va aggiunto che la Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019) all’art. 1, comma 462, in via generale ha stabilito la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. 

Un contributo molto importante all’affermazione di questo servizio, che potrà rappresentare un’importante area di sviluppo della Farmacia, è arrivato a inizio mese dal Documento diramato dalla Direzione generale welfare della Regione Lombardia a tutte le Ats della Regione al fine di individuare un modello comune e di riferimento sull’allestimento di confezionamenti personalizzati per migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti. 

Nel Documento sono riportate una serie di indicazioni che la Farmacia che intende erogare il deblistering deve osservare. In particolare la Farmacia dovrà:

  1. comunicare l’inizio dell’attività alla propria ATS di competenza, fornendo informazioni in merito all’attrezzatura utilizzata; 
  2. predisporre una procedura idonea, da conservare presso la Farmacia, per garantire il corretto svolgimento del servizio. La procedura dovrà garantire l’adeguatezza:
    1. del personale, che dovrà essere preparato e formato anche rispetto all’impiego del sistema automatizzato, 
    2. dei locali, che dovranno essere assimilabili a quelli di un laboratorio galenico, come disposto dalle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia delineate nella Farmacopea Ufficiale XII ed. (DM 3.12.2008).

Nel Documento si legge inoltre che, per quanto riguarda il confezionamento primario, il farmacista deve conservare una scheda tecnica da cui si evincano caratteristiche e idoneità del materiale. 

Inoltre, il farmacista deve essere autorizzato con la sottoscrizione di un apposito documento dal cliente-paziente al trattamento dei suoi medicinali precedentemente acquistati, affinché il farmacista possa procedere al “deblistering”. È infatti noto che la corretta somministrazione dei farmaci sia indispensabile per garantire la sicurezza del paziente e prevenire il rischio di errori di terapia, azioni che si esplicano anche attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati di dispensazione di forme farmaceutiche orali solide, che possono essere riconfezionate in dosi unitarie e che possono anche interfacciarsi con sistemi informatizzati di prescrizione medica. 

La preparazione in dosi unitarie, a partire dalle confezioni industriali dei medicinali, può considerarsi quale manipolazione dei farmaci, rientrando come tale nelle indicazioni di cui alla Raccomandazione n. 19 del Ministero della salute.

Inoltre, laddove si renda necessario, il farmacista procede alla divisione delle forme farmaceutiche solide solo se previsto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), prestando attenzione al caso in cui le compresse non presentino alcuna linea di divisione. 

L’attività di riconfezionamento consiste nell’allestimento di un blister contenente tutte le unità posologiche dei diversi medicinali che il paziente assume nel corso di una settimana di terapia. È possibile allestire anche blister fino a 30 giorni di terapia fatto salvo per avvertenze particolari presenti in scheda tecnica e banche dati. 

L’attività di deblistering è una prerogativa del farmacista, in quanto professionista sanitario esperto del farmaco e ciò è valido anche in ambito ospedaliero e nelle RSA. 

Qualora il farmacista non possa eseguire in prima persona talee servizio è chiamato ad ogni modo a supervisionare l’attività svolta dagli altri operatori ed è responsabile delle procedure di allestimento. 

Le procedure di sconfezionamento e riconfezionamento devono essere svolte nel pieno rispetto delle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia delineate nella Farmacopea Ufficiale XII ed. (DM 3.12.2008) e che prevedono, tra l’altro, la compilazione del foglio di preparazione. 

Al fine di migliorare l’aderenza terapeutica del paziente cronico garantendo pertanto la diffusione capillare del servizio a livello regionale nell’ambito della richiamata “farmacia dei servizi”, l’allestimento personalizzato della terapia può essere offerto anche alle farmacie territoriali, pubbliche e private, che non abbiano attivato tale servizio. In tal caso, è richiesta anche un’idonea procedura che regolamenti i rapporti tra farmacie (anche con riguardo al trasporto e alla consegna del blister). 

Il servizio di allestimento personalizzato dei farmaci può essere offerto non solo al singolo cittadino/paziente che necessita di terapie croniche, ma anche ad RSA o ad altre strutture sanitarie pubbliche e private. Qualora il servizio di allestimento personalizzato dei farmaci venga reso ad RSA o ad altre strutture sanitarie, sarà la struttura stessa a fornire al farmacista le prescrizioni relative al singolo paziente delle proprie terapie giornaliere per la durata massima di un mese.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Per il 2022 ancora termini semestrali per l’invio dei dati delle spese sanitarie, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, al Sistema Tessera sanitaria.

Uncategorised Posted on Wed, February 09, 2022 12:46:39

POST 27/2022

Il Decreto del MEF del 2 febbraio scorso, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, prevede che la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avverrà anche per il 2022 su base semestrale, mentre solo dal prossimo anno avrà cadenza mensile. 

L’art. 2, comma 1, stabilisce infatti che la trasmissione dei dati sia effettuata entro l’8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021, entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022, entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Il medesimo articolo prevede inoltre che entro il 15 febbraio sarà possibile comunicare al Sistema TS eventuali correzioni ai dati delle spese già inviati, relativi al secondo semestre 2021.

Si segnala infine che, come precisato direttamente dal sito del Sistema TS, le spese veterinarie sostenute nel 2021 dovranno essere comunicate entro il 16 marzo prossimo.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Imprese turistiche – pubblicato l’elenco delle spese ammissibili ai contributi a fondo perduto e al credito d’imposta per gli interventi volti al miglioramento dell’offerta ricettiva.

Uncategorised Posted on Wed, February 09, 2022 12:39:56

POST 26/2022

Come già segnalato nei nostri precedenti post, le imprese operanti nel settore turistico possono oggi beneficiare di importanti forme di sostegno, sottoforma di contributi a fondo perduto e di crediti d’imposta pari all’80 per cento delle spese sostenute, per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare l’offerta ricettiva rivolta alla propria clientela

Per ogni maggiore dettaglio in merito alle misure di sostegno, ai soggetti ammissibili e alle modalità applicative per la richiesta dei contributi, si rinvia ai post 214/2021 https://www.epicanews.it/2021/12/03/imprese-turistiche-contributi-a-fondo-perduto-e-crediti-dimposta-dal-pnrr-per-il-miglioramento-dei-servizi-ricettivi-offerti-alla-clientela/ e 10/2022 https://www.epicanews.it/2022/01/14/imprese-turistiche-modalita-applicative-per-lottenimento-di-contributi-a-fondo-perduto-e-crediti-dimposta-per-il-miglioramento-dei-servizi-ricettivi-offerti-alla-clientela/ .

Il Ministero del Turismo, facendo seguito all’avviso pubblicato nelle scorse settimane contente le prime modalità applicative per l’erogazione dei contributi a fondo perduto e dei crediti d’imposta, ha ora pubblicato l’elenco dettagliato delle opere e delle spese ammissibili. 

Riportiamo di seguito il link per accedere al documento:

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Spese-ammissibili_def.pdf

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bonus canoni locazioni – Settore Turismo.

Uncategorised Posted on Tue, February 08, 2022 17:10:08

POST 25/2022

L’art. 5 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (Decreto Sostegni Ter), ripropone il credito d’imposta locazioni già introdotto dall’ all’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio): il “bonus locazioni” spetta, in misura pari al 60% dei canoni versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, alle imprese turistiche che abbiano subito, in questi mesi un calo di fatturato o di corrispettivi, di almeno il 50% rispetto al fatturato e corrispettivi dello stesso periodo del 2019.

La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione di auto dichiarazione, all’Agenzia delle Entrate, attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Il contenuto delle autodichiarazioni ed i termini di presentazione saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia che sarà adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo Decreto Legge.

L’efficacia dell’intervento è subordinata, inoltre, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Art. 10 del D.L. Sostegni ter – Modifiche alla disciplina del Bonus investimenti 4.0.

Uncategorised Posted on Tue, February 08, 2022 16:59:39

POST 24/2022

L’art. 10  del D.L. Sostegni ter  modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposito decreto il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sisma bonus acquisti nella misura del 110 per cento: scadenza al 30 giugno 2022.

Uncategorised Posted on Fri, February 04, 2022 18:18:07

POST 23/2022

La Legge di Bilancio 2022 non precisa in modo chiaro la scadenza della detrazione fiscale nella misura maggiorata del 110 per cento per il caso del sisma bonus acquisti. 

La norma, a seguito delle modifiche entrate in vigore al 1 gennaio 2022, era stata quindi finora interpretata dai commentatori considerando la scadenza della agevolazione nella misura maggiorata del 110 per cento al 30 giugno 2022. 

Arriva ora una ulteriore conferma a tale interpretazione anche dal Consiglio nazionale del Notariato, secondo il quale “l’atto di compravendita, in caso di acquisto da parte di persona fisica, deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022”. 

Decorsa tale data, e fino al 31 dicembre 2024, dovrà essere applicato il sisma bonus acquisti nella misura “ordinaria”.

Ricordiamo che possono beneficiare della detrazione “sisma bonus acquisti” i soggetti che acquistano una unità immobiliare da un’impresa che esegue un intervento di demolizione e ricostruzione con conseguenze sul miglioramento sismico dell’edificio, a condizione che l’atto di acquisto dell’unità avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. 

La detrazione spetta in via ordinaria nella misura del 75 per cento del prezzo di vendita, calcolato su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro, se l’intervento di recupero ha comportato la riduzione di una classe di rischio e nella misura dell’85 per cento nel caso in cui vi sia la riduzione di due classi di rischio. 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni “super bonus”, al rispetto degli specifici requisiti contenuti nella norma in merito a soggetti beneficiari e agli immobili oggetto di intervento, le percentuali di detrazione sono state elevate al 110 per cento, indipendentemente dalla riduzione della classe di rischio ottenuta. 

L’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. 

Conseguentemente, in assenza di una chiara proroga normativa della specifica detrazione, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni fiscali del settore edilizia: proroga delle scadenze.

Uncategorised Posted on Fri, February 04, 2022 18:14:54

POST 22/2022

L’Agenzia delle Entrate rende noto che, considerati i ritardi nell’adeguamento della piattaforma per la comunicazione telematica delle cessioni dei crediti, il termine entro il quale i contribuenti devono inviare la comunicazione relativa alla cessione di crediti o sconto in fattura per le spese sostenute nell’anno 2021, viene prorogato al 7 aprile 2022 (anziché 16 marzo).  

Stessa scadenza viene prevista per la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue delle spese sostenute nell’anno 2020. 

Ferma restando la limitazione nella cessione dei crediti prevista dal Decreto Sostegni Ter, che ha eliminato la possibilità di effettuare cessioni di credito successive alla prima (si veda al proposito il nostro precedente post 20/2022), l’Agenzia delle Entrate comunica inoltre che a breve verrà emanato un apposito Provvedimento finalizzato a prorogare il periodo transitorio entro il quale i crediti ceduti potranno essere oggetto di una successiva cessione (e a stabilire, di conseguenza, la nuova data oltre il quale i crediti ceduti non potranno più essere oggetto di ulteriori cessioni). 

Secondo quanto anticipato, il termine dovrebbe slittare al 17 febbraio 2022. Pertanto, i crediti ceduti per i quali la comunicazione risulterà validamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate prima del prossimo 16 febbraio potranno essere oggetto di una ulteriore cessione. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione dei crediti settore edilizia: pronta la piattaforma per l’invio delle cessioni senza visto di conformità.

Uncategorised Posted on Thu, February 03, 2022 16:35:19

POST 21/2022

L’Agenzia delle Entrate informa che a partire da domani, 4 febbraio, verrà completato l’aggiornamento della piattaforma telematica per la cessione dei crediti e potranno essere inviate le comunicazioni di cessione credito o sconto in fattura relative agli “interventi minori” secondo la procedura semplificata prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022.

Ricordiamo a tal proposito che la Legge di Bilancio ha introdotto una semplificazione degli adempimenti richiesti per procedere alla cessione dei crediti per gli interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici, prevedendo che tali cessioni non necessitano della asseverazione della congruità dei costi e dell’apposizione del visto di conformità (ad esclusione delle spese rientranti nel c.d. bonus facciate).

La disposizione si applica, come espressamente chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, alle comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura inviate a far data dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dal momento di sostenimento della spesa o dalla data di emissione della fattura.   

L’aggiornamento tecnico del sistema operativo dell’Agenzia delle Entrate permetterà quindi di rendere nel concreto operativa la norma di semplificazione e di cedere, finalmente, i crediti relativi agli interventi minori senza la necessità del visto di conformità.  

Inoltre, con l’aggiornamento della piattaforma, si potranno cedere anche i crediti relativi alle spese sostenute nell’anno 2022. 

Non sarà invece ancora possibile cedere i crediti derivanti dalla nuova detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (detrazione pari al 75 per cento delle spese sostenute nell’anno 2022). 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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