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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Cessioni dei crediti per detrazioni fiscali settore edilizia: nuove limitazioni.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:27:21

POST 20/2022

Con il nuovo Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, pubblicato in gazzetta ufficiale giovedì scorso ed entrato immediatamente in vigore, il Governo ha deciso di porre nuove pesanti limitazioni alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni fiscali del settore edilizia.

Il decreto in oggetto, denominato “Sostegni ter”, anche se di sostegno ha ben poco a vedere, limita la cessione dei crediti ad una sola cessione. 

In sostanza, mentre in precedenza il soggetto che acquistava il credito (banca, posta, altri intermediari finanziari, altri soggetti) poteva a sua volta cedere il credito a terzi, ora la successiva cessione non è più possibile. 

La norma precisa che nel caso di sconto in fattura, il fornitore che acquista il credito può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi non hanno la facoltà di procedere ad ulteriore cessione. 

Il credito acquistato non è quindi più cedibile. 

Unica deroga riguarda i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto di una precedente cessione (per cessione diretta o per cessione tramite sconto in fattura): viene espressamente previsto che questi crediti possono essere oggetto di una ulteriore cessione, ma esclusivamente limitatamente ad una ulteriore cessione. 

Il decreto stabilisce che ogni cessione effettuata in violazione delle nuove norme deve essere considerata nulla. 

Chiaramente questa nuova disposizione normativa rallenterà nuovamente la liquidazione dei crediti fiscali. 

Dopo l’uscita del Decreto Antifrodi – che aveva regolamentato le cessioni dei crediti prevedendo l’obbligo dell’asseverazione della congruità dei costi da parte di un tecnico abilitato e del visto di conformità da parte dei commercialisti -, e la proroga delle detrazioni fiscali al 2024/2025 contenuta nella Legge di Bilancio, ci si attendeva un periodo di tranquillità in cui poter programmare con serenità gli interventi. 

L’emanazione di questo nuovo decreto entra invece in modo perentorio nella disciplina delle detrazioni limitando drasticamente uno degli elementi caratterizzanti e attrattivi delle detrazioni fiscali, ed in particolare del super bonus.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Misure di sostegno per le attività chiuse.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:18:52

POST 19/2022

Viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti senza applicazione di interessi e sanzioni:

· ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

· Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Andrea Salmistraro e Laura Barbieri

Studio EPICA – Treviso – Vicenza



Decreto Sostegni Ter: Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:16:23

POST 18/2022

E’ stato previsto anche per l’anno 2022 il contributo a fondo perduto per le attività dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA con lo stanziamento di  40 milioni di euro. Tale contributo è destinato alle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:

– organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05);

– ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10); 

– fornitura di pasti preparati – catering per eventi (56.21);

– bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30); 

– gestione di impianti sportivi (93.11.2); 

che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, il luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza da presentare in modalità telematica.

Andrea Salmistraro e Laura Barbieri

Studio EPICA – Treviso – Vicenza



Decreto Sostegni Tre: Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:13:12

POST 17/2022

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco di seguito elencati:

– commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati (47.19);

– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (47.30);

– commercio al dettaglio di apparecchi audio e video (47.43);

– commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati (47.5);

– commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (47.6);

– commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (47.71);

– commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (47.72);

– commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale (47.75);

– commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e prodotti per animali domestici in esercizi specializzati (47.76);

– commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (47.77);

– commercio al dettaglio di altri prodotti, come mobili per l’ufficio, articoli funerari, materiale per ottica e fotografia, oggetti di artigianato, arredi sacri, bomboniere, bigiotteria, saponi, numismatica (47.78);

– commercio al dettaglio di articoli di seconda mano (47.79);

– commercio al dettaglio ambulante, di prodotti tessili e abbigliamento, articoli per la casa, calzature e pelletterie (47.82);

– commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti, come fiori e piante, macchine e attrezzature, profumi e cosmetici, bigiotteria, arredamenti, articoli casalinghi (47.89);

– altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati, tramite incaricato alla vendita e porta a porta, distributori automatici (47.99).

Requisiti per l’accesso al fondo perduto

Per poter accedere ai nuovi contributi a fondo perduto, i soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

– svolgere un’attività rientrante nei codici Ateco specificatamente indicati;

– aver presentato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;

– aver subito una riduzione del fatturato almeno del 30% confrontando il 2021 con il 2019;

– avere sede legale in Italia ed essere registrati presso il registro delle imprese;

– non essere attività destinatarie di sanzioni interdittive;

– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non essere già in una situazione di difficoltà economica nel 2019.

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza da presentare in modalità telematica.

Andrea Salmistraro e Laura Barbieri

Studio EPICA – Treviso – Vicenza



Decreto Sostegni-ter: Credito d’imposta per le imprese energivore.

Uncategorised Posted on Tue, February 01, 2022 13:33:01

POST 16/2022 

L’art 15 del Decreto Legge n.4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) introduce un nuovo credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M.21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti di utilizzo, non concorre alla base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR) ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Si attendono ora chiarimenti in merito alle modalità operative di determinazione e fruizione del credito d’imposta.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto Sostegni-ter: Credito d’imposta settore tessile e moda 2021.

Uncategorised Posted on Mon, January 31, 2022 11:27:17

POST 15/2022

Solo per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, l’art 3 co. 3 del Decreto Legge n.4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha esteso il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria e più nello specifico che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 

  • 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”
  • 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”
  • 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”

Restano invariati invece i codici attività beneficiari dell’incentivo per l’esercizio 2020.

Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% (e nei limiti di compartecipazione al plafond disponibile per la misura in oggetto) del valore delle rimanenze di magazzino di cui all’art. 92 co.1 del TUIR, eccedente la media del valore delle stesse dei tre periodi d’imposta precedenti. Le rimanenze devono essere valutate con metodi e criteri omogenei e le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una relazione di un revisore legale o di una società di revisione.

Vedi anche:

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni fiscali del settore edilizia: invio comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.

Uncategorised Posted on Mon, January 24, 2022 17:31:01

POST 14/2022

I contribuenti che nel corso del 2021 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110 per cento (ex art. 119 del D.L. 34/2020) o delle detrazioni “ordinarie” (interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del D.L. 34/2020) e che – in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi – intendono optare per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito”, devono presentare apposita comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo 2022

La comunicazione deve essere inviata in via telematica dal soggetto che appone il visto di conformità

Il mancato invio della comunicazione entro la scadenza prevista comporta la decadenza dalla possibilità di accedere allo sconto in fattura/cessione del credito almeno per la prima rata annuale di detrazione. 

Chi che non ottempera alla scadenza entro il prossimo 16 marzo, dovrà quindi inserire il credito nella propria dichiarazione dei redditi, potendo così comunque accedere alla detrazione d’imposta per la prima annualità. Nel 2023, stante l’attuale normativa, sarà possibile cedere il credito d’imposta relativo alle rate residue presentando apposita comunicazione all’agenzia delle entrate entro il mese di marzo del prossimo anno. 

Ricordiamo che, a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 157 del 11 novembre 2021 – c.d. “Decreto Antifrode” -, è stato introdotto l’obbligo di ottenere l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico qualificato e l’apposizione del visto di conformità da parte del commercialista o caf per tutte le detrazioni oggetto di cessione del credito/sconto in fattura, sia ordinarie che super bonus 110 per cento. 

Uniche deroghe riguardano gli interventi di “edilizia libera”, gli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000,00 ed il caso di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente o tramite sostituto d’imposta. La norma precisa che la cessione del c.d. bonus facciate è comunque esclusa da ogni deroga.

Sulla concreta applicazione di queste deroghe si attendono però precisi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Segnaliamo inoltre che anche i contribuenti che nell’anno 2020 hanno sostenuto spese per interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e hanno detratto in dichiarazione dei redditi la prima annualità, possono ora cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta relativo alle annualità residue.

Anche in questo caso, la comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate esclusivamente in via telematica ed entro il termine del 16 marzo 2022 dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Segnaliamo che il Decreto Antifrode ha reso obbligatoria l’asseverazione della congruità dei costi e l’apposizione del visto di conformità anche per la cessione delle rate residue. 

Ricordiamo infine brevemente le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e/o cessione del credito: 

– interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR; 

– interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;

– interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;

– interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;

– installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;

– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.

Non sono invece ammessi la cessione del credito e lo sconto in fattura per i c.d. bonus mobili e bonus verde. 

Chiara Curti e Monica Scattolin 

Studio EPICA – Treviso



Google Analytics viola la privacy degli utenti europei.

Uncategorised Posted on Sun, January 23, 2022 17:58:36

POST 13/2022

Con la decisione D155.027 GA l’autorità austriaca per la protezione dei dati ha dichiarato che Google Analytics non rispetta le regole europee sul trasferimento dei dati.

Tale decisione scaturisce dalla sentenza Schrems II dell’alta corte europea a mente della quale è stato stabilito che il Privacy Shield, cioè la normativa che fino a quel momento era stata punto di riferimento per regolare il trasferimento dei dati tra UE e USA, non era allineato al GDPR. Questo, in particolare, perché la legge statunitense consente che le Big Tech possano fornire alle autorità i dati personali degli utenti per motivi di sorveglianza e sicurezza. 

Il garante austriaco ha, dunque, riscontrato che tutti i siti che utilizzano Google Analytics di fatto esportano negli Stati Uniti dati personali dei visitatori come i loro indirizzi IP e i loro identificatori univoci che vengono memorizzati nei cookie, informazioni che in certi casi, secondo le leggi americane, possono essere poi fornite anche alle autorità ed ha ritenuto insufficienti le misure tecniche, organizzative e contrattuali adottate da Google per garantire il rispetto delle regole europee sul trasferimento dei dati.

Decisioni simili sono attese in altri stati membri dell’UE, poiché i regolatori hanno cooperato su questi casi in una task force dell’European Data Protection Board.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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