Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri un Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Sulla base del Comunicato Stampa del Governo il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.
Tra essi i seguenti settori:
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
spettacolo, cinema e audiovisivo
sport
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento.
Il
Ministero del Turismo ha emesso l’Avviso pubblico (“Avviso”) contente le prime modalità
applicative per l’erogazione dei contributi a fondo perduto e dei crediti
d’imposta a favore delle imprese turistiche. Si attendono nei prossimi giorni
ulteriori disposizioni e istruzioni operative.
Per ogni dettaglio relativo alle spese agevolabili, soggetti ammissibili, misura e caratteristiche del fondo perduto e del credito d’imposta, si rinvia al nostro precedente post:
Riportiamo in allegato l’Avviso per tutti i dettagli e di seguito le principali indicazioni operative previste dell’Avviso:
1. Soggetti
beneficiari (art. 2 e 7):
Possono
accedere agli incentivi le imprese operanti nel settore turistico:
– regolarmente
iscritte al registro imprese alla data di presentazione della domanda;
– proprietarie
degli immobili oggetto dell’intervento presso cui è esercitata l’attività turistica
o il servizio ricettivo, oppure che gestiscono l’attività ricettiva o il
servizio turistico in virtù di un contratto regolarmente registrato in immobili
o aree di proprietà di terzi.
Ciascuna
impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola
struttura d’impresa oggetto di intervento.
L’impresa
deve inoltre essere in regola rispetto alla verifica della regolarità
contributiva (DURC), con la normativa antimafia e in situazione di regolarità
fiscale.
Sono
escluse le imprese in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria.
2.
Misura delle agevolazioni (art. 3):
Ferme
restando le misure delle agevolazioni previste dal Decreto Legge 152/2021,
l’Avviso prevede che gli incentivi verranno attribuiti secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro
500milioni, e verrà ripartito su un numero minimo di 3.500 imprese.
Gli
incentivi vengono concessi in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti per gli aiuti de minimis.
3. Interventi
ammissibili (art. 4):
L’Avviso conferma la tipologia degli interventi agevolabili ed inserisce la possibilità di agevolare anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che la spesa sia funzionale ad almeno una dei restanti interventi agevolabili (esclusa la digitalizzazione) e che il beneficiario non ceda a terzi, ne’ destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.
L’Avviso
prevede inoltre che gli interventi devono riguardare fabbricati e terreni con
destinazione urbanistica compatibile con l’attività turistica o ricettiva e
relativi a sedi operative in Italia della società, attive alla data di
presentazione della domanda.
Gli
interventi devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari
ammessi agli incentivi, con possibile proroga di massimo sei mesi, e comunque
devono essere conclusi entro la data del 31 dicembre 2024.
4.
Spese ammissibili (art. 5)
L’elenco
delle spese ammissibili verrà pubblicato con apposito documento che dovrà
essere pubblicato sul sito del Ministero del Turismo entro la fine del mese di
gennaio 2022.
Le
spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art.
109 TUIR, ovverosia secondo il “principio di competenza”.
5.
Procedura telematica per il riconoscimento del contributo (art. 6)
La
domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite
apposita piattaforma on line. Le modalità di accesso alla piattaforma saranno
definite con apposita comunicazione del Ministero del Turismo che dovrà essere
pubblicata entro la fine del mese di febbraio 2022.
Le
imprese potranno presentare l’istanza entro i trenta giorni successivi
all’apertura della piattaforma on line.
Nella
piattaforma le imprese dovranno caricare i dati relativi agli interventi
previsti, importi e l’importo dei benefici richiesti, nonché allegare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica dettagliatamente elencata nell’Allegato
1 dell’Avviso.
Il
Ministero comunicherà l’elenco dei beneficiari entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande.
6.
Credito imposta (art. 9)
Il
credito d’imposta può essere utilizzato a partire dall’anno successivo a quello
in cui gli interventi sono stati realizzati e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2025.
Il
credito è cedibile e può essere oggetto di successiva cessione ad altri
soggetti, comprese le banche.
7.
Contributo a fondo perduto (art. 10)
Il
contributo verrà erogato dal Ministero del Turismo entro novanta giorni
dall’acquisizione della completa documentazione giustificativa richiesta dalla
norma.
Attenzione: tutti i requisiti indicati nell’Avviso e richiesti per ottenere le agevolazioni oggetto del Decreto devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena decadenza del beneficio.
Come noto, la Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.
Più precisamente, l’articolo 13 D.L. 146/2021, modificando l’articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ha previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all’articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Con
la Nota prot. n. 29 di ieri, 11 gennaio, sono state quindi fornite le
prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.
Giova innanzitutto sottolineare che l’obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).
Per
tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché
per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati,
stante l’assenza di indicazioni al riguardo, lacomunicazione dovrà
essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione
della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.
Per tutti i rapporti avviati dopo l’11.01.2022 (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Concentrando
invece l’attenzione sulle modalità di comunicazione, la Nota ricorda che
la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di
lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno
aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.
Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco è richiamato in fondo alla presente). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Il
corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun
documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle
quali la comunicazione sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco
temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio
(ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il
servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare
una nuova comunicazione;
ammontare del compenso, qualora stabilito al momento
dell’incarico.
Le
comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere
modificate prima che l’attività del prestatore abbia inizio.
La
Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i lavoratori autonomi
occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall’articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal
punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett.
l),Tuir.
Sono
invece esclusi dal richiamato obbligo:
le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese
quelle etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva
ai sensi dell’articolo
9-bis D.L. 510/1996;
i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d.“prestazioni occasionali”), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto
le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in manieraabituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta noncorrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrantenell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.
Si ricorda, da ultimo, che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Il decreto fisco lavoro, DL
n. 146/2021, è intervenuto modificando l’articolo 1 del DPR 695/1996 che
disciplina la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
In sostanza con la modifica
introdotta vengono aggiornati i limiti di importo, oggi convertiti in
euro, al cui superamento si determina, in capo ai soggetti in contabilità
ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
Ora, dunque tale obbligo decorre
dal secondo periodo successivo a quello in cui, per la seconda volta
consecutiva, vengono superati il limite di:
– 5,164 milioni di euro di
ricavi (in luogo delle precedenti 10 miliardi di lire pari ad euro
5.164.569);
– 1,1 milioni di euro di
rimanenze (in luogo delle precedenti 2 miliardi di lire pari ad euro
1.032.913,80).
In sostanza con le modifiche
in questione viene diminuito il limite dei ricavi, seppur nell’ordine di
poche centinaia di euro, ed aumentato il limite delle rimanenze.
Questo aggiornamento è
entrato in vigore lo scorso 21 dicembre 2021.
Stando dunque anche alle
informazioni contenute nella circolare esplicativa n.45 del 1997 per verificare
se nel periodo di imposta in corso al 21 dicembre 2021 sussistono i requisiti
per l’obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino dovrà
farsi riferimento, con ogni probabilità, ai periodi 2018 e 2019, per i soggetti
solari, al fine di verificare se siano stati superati i nuovi limiti.
Alberto
Simonetti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza del 30
dicembre 2021 n. 41994 si sono pronunciate sulla controversa questione della
validità dei contratti di fideiussione omnibus redatte su schema ABI 2003 (l’Associazione
Bancaria Italiana), riproduttive di clausole frutto di intesa
anticoncorrenziale a monte, sanzionata dalla Banca d’Italia.
Ci si riferisce in particolare alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003
e dunque alla:
– “clausola di riviviscenza”, (art. 2) che dichiarava il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti
stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
– “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” (art. 6) che,
disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza
che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
– “clausola di sopravvivenza” (art. 8) che sanciva l’insensibilità della
garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore
principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le
obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce
comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
La Suprema Corte, dopo avere escluso l’ipotesi di nullità totale della
fideiussione, ha stabilito il seguente principio di diritto: “ i contratti
di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2,
lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3
della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole
clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa
vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata,
una diversa volontà delle parti “.
La Corte ha altresì statuito che:
a) il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 con il quale è stata
dichiarata l’anticoncorrenzialità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI
costituisce prova privilegiata ai fini della dimostrazione della condotta
anticoncorrenzale tra le Banche;
b) le fideiussioni, per cui è causa, restano pienamente valide ed efficaci,
sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle
dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 1419 cod. civ.;
c) tale nullità è rilevabile d’ufficio da parte del giudice;
d) l’azione di nullità è imprescrittibile e che ad essa consegue la
proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod.
civ., ricorrendone i relativi presupposti nonché dell’azione di risarcimento
dei danni.
In conseguenza di tale pronuncia le fideiussioni bancarie che contengano
tali articoli 2, 6 e 8 (praticamente il 99% di tutte le fideiussioni italiane)
sono parzialmente nulle dato che la loro applicazione uniforme da parte delle
banche ha l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente
il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. Ne deriva che i
fideiussori chiamati in giudizio dalle banche che abbiano invocato la suddetta
nullità, potranno opporsi alle ingiunzioni di pagamento eccependo la nullità
anche in corso di causa al fine di far sospendere l’eventuale provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo, oltrechè opporsi ad esecuzioni immobiliari
oltre ad esperire autonome azioni di accertamento di detta nullità per ottenere
la repressione delle condotte antitrust o richiedere il risarcimento del danno
da illecito concorrenziale e quello derivante da illegittima segnalazione in Centrale
Rischi presso la Banca d’Italia.
Come anticipato nel precedente post sul tema (post 130/2021),
l’art. 18 Decreto-Legge n. 73 del 25.05.2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito in L. n. 106 del 23.07.2021 ha modificato sostanzialmente la disciplina delle variazioni in diminuzione dell’imponibile Iva o dell’imposta dovuta di cui all’art. 26 DPR n. 633/1792.
Invero, nel caso in cui il
mancato pagamento del corrispettivo sia connesso a procedure concorsuali non è
più necessario attendere la conclusione delle stesse, con evidente impatto sul
diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente a dette variazioni.
A tal proposito, si
ricorda che interessati dalla modifica sono cessionari o committenti, soggetti
a:
Concordato preventivo;
Fallimento;
Accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis
Legge fallimentare;
Piani attestati ai sensi dell’art. 67 Legge fallimentare;
con la precisazione che
non è necessaria la partecipazione del creditore al passivo.
Recentemente, con la Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 l’Agenza delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare, recependo gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che in caso di fatture emesse nei confronti di debitori soggetti a procedure concorsuali, le note di variazione possono essere emesse dalla data di apertura della procedura (e non più alla conclusione) ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la procedura ha avuto avvio.
Scaduto questo termine non
è ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione
di istanza all’Agenzia per recuperare l’imposta.
Indi, il termine entro cui
esercitare il diritto alla detrazione, va individuato nella data della
liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene
emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di
emissione della nota.
Infine, si rammenta che
tali modifiche trovano applicazione solo con riferimento alle procedure
concorsuali avviate dal 26.05.2021.
Marco Bolognesi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia