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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Covid: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Uncategorised Posted on Sat, January 08, 2022 17:39:10

POST 4/2022

Il Governo lo scorso 5 gennaio 2022 ha approvato il decreto legge 1/2022 che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Vedi:

A seguire il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Precedentemente, il Governo aveva approvato il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021  con misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Si veda:

A seguire il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:



Farmacie: emissione dello scontrino a credito ASL.

Uncategorised Posted on Thu, January 06, 2022 08:57:08

POST 3/2022

Con il provvedimento n. 228725 del 7 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, aveva ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici al 1° gennaio 2022.

Pertanto, da quest’anno è obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato versione n. 7.0 che permetterà agli operatori di gestire meglio determinate tipologie di operazioni, es. quelle con corrispettivo non riscosso.

Si ricorda che per le Farmacie è stato introdotto un nuovo campo con “tag” <NonRiscossoDCRaSSN>, identificando così i corrispettivi non riscossi contenuti nella distinta contabile riepilogativa da trasmettere al Ssn.

Pertanto, la Farmacia con il proprio RT e l’adozione del nuovo tracciato dovrà emettere contestualmenteall’invio della DCR uno specifico documento commerciale denominato “corrispettivo non riscosso ASL”.

Si ricorda che in tale campo dovrà essere riportato l’importo dello scontrino emesso a credito:

  • al lordo dell’IVA nel caso in cui la Farmacia adotti il metodo della ventilazione;
  • al netto dell’IVA del 10% nel caso in cui la Farmacia adotti il metodo dell’IVA puntuale. In tal caso il registratore telematico dovrebbe procedere in automatico allo scorporo dell’IVA sull’importo lordo battuto, ma si invitano i clienti a verificare la corretta procedura con il tecnico del registratore o la correttezza del dato trasmesso con queste prime emissioni.  

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Wed, January 05, 2022 23:07:16

POST 2/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi 5 gennaio 2022 un ulteriore decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Obbligo vaccinale

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.



Obbligo di utilizzo e prezzo calmierato per le mascherine FFP2.

Uncategorised Posted on Wed, January 05, 2022 09:17:15

POST 1/2022

Mentre il nostro Paese, sotto la pressione della “variante omicron”, è investito da una nuova escalation dei contagi, il Governo con il DL n. 221 del 24 dicembre 2021, oltre a prorogare al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, ha introdotto una serie di misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Tra queste -come noto- vi è l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine FFP2 in occasione di spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali assimilati e per gli eventi e le competizioni sportive, che si svolgono al chiuso o all’aperto, nonché su tutti i mezzi di trasporto.

Di conseguenza, la Struttura del Commissario per l’emergenza Covid-19 gen. Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine FFP2 presso tutte le Farmacie aderenti al prezzo calmierato di € 0,75 l’una

L’Accordo dovrà essere siglato nei prossimi giorni e le Farmacie potranno aderirvi su base volontaria, attraverso il sistema tessera sanitaria.

Onde evitare i sacrifici patiti in occasione del precedente Accordo promosso dall’allora Commissario Arcuri per la vendita delle mascherine chirurgiche a € 0,50, si auspica che la nuova intesa stabilisca anche chiari e semplici meccanismi di ristoro per le molte Farmacie, che si trovano oggi con i magazzini carichi di FFP2 acquistate a prezzi non più equi.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Thu, December 30, 2021 12:56:49

POST 223/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.




In un Bando le prime risorse del Recovery plan per la Farmacia rurale sussidiata.

Uncategorised Posted on Thu, December 30, 2021 10:24:20

POST 222/21

In adempimento di quanto previsto dal Recovery plan, è stato pubblicato il 28 dicembre 2021 sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale (www.agenziacoesione.gov.it) il primo Bando a favore delle Farmacie rurali sussidiate (ovvero delle Farmacie dei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti). 

Il Bando prevede l’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche che sappiano incentivare i privati, secondo il meccanismo del co-investimento privato (pari a circa il 50% dell’intervento pubblico stanziato) a investire nell’adeguamento delle Farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, (i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico- terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico. 

La dotazione pubblica stanziata ammonta complessivamente a cento milioni di euro, da dividersi equamente tra le Regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e quelle del centro-nord (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria; Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

A ciascuna Farmacia aggiudicataria verrà riconosciuto un contributo pubblico pari ai 2/3 (due terzi) del costo totale dell’investimento, nel limite massimo di euro 44.260.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire da oggi e fino al 30 giugno 2022, tramite la piattaforma www.farmacierurali.agenziacoesione.gov.it//

Le domande saranno quindi istruite secondo ordine di presentazione e fino a capienza dei fondi.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Intrasmissibilità al socio delle sanzioni tributarie dovute dalla società di capitali cessata (Cass. Civ., 20/10/2021, ordinanza n. 29112).

Uncategorised Posted on Wed, December 29, 2021 12:53:35

POST 221/2021

Con la sentenza in commento, la Corte Suprema di Cassazione ha giudicato infondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di riscuotere nei confronti del socio le sanzioni irrogate ad una società cooperativa cancellata dal registro delle imprese. La cartella di pagamento impugnata è stata quindi annullata, ritenendosi la società (autrice delle violazioni tributarie) unico soggetto obbligato al pagamento in via principale. Ciò è stato stabilito in applicazione del principio generale per cui le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi, ai sensi dell’art. 8, D.L.vo 31/12/1997, n. 472, “in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2 comma 2, comma 2, nonché, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Agli eredi della persona fisica pertanto vanno assimilati i soci successori della società estinta, i quali (entro certi limiti) possono essere richiesti del pagamento delle imposte ma non delle sanzioni accertate a carico della persona giuridica.

Avv. Claudio Tiberti



Obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale di aiuti e contributi pubblici.

Uncategorised Posted on Tue, December 28, 2021 10:56:08

POST 220/2021

La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati al gruppo e alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa quindi vanno indicati solo quelli ricevuti nell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. E’ possibile inserire la seguente dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata più volte. L’articolo 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21, stabilisce che:

“per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”

Ricapitolando risulta che ad oggi la pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2020 vada effettuata entro il 01/01/2022 mentre per le sovvenzioni ricevute nel 2021 entro il 30/06/2022.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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