POST 220/2021
La L. 124/2017 richiede la
pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito
internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi
pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso
dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere
alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria
alle quali aderiscono.
E’ recentemente stato chiarito
che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società
evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma
ordinaria.
Sono obbligati alla pubblicazione
i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di
Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte
individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime
contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime
dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le
cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.
I gruppi di
imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici
erogati al gruppo e alle singole imprese facenti parte del gruppo.
Non sono soggetti all’obbligo di
pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità
delle imprese. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio
di cassa quindi vanno indicati solo quelli ricevuti nell’anno precedente.
Per ogni aiuto ricevuto devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto
ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto
erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio
fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del
tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno
ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di
pubblicazione nel “Registro
nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012,
possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma,
semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza
il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. E’
possibile inserire la seguente dicitura:
“Obblighi informativi per le
erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla
nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di
cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente
link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”
La norma prevede, a partire
dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari
“all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere
all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non
proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro
novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione
aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e
degli aiuti ricevuti.
L’entrata in vigore del regime
sanzionatorio è stata prorogata più volte. L’articolo 11 sexiesdecies del DL
52/21 convertito in L. n. 87/21, stabilisce che:
“per l’anno 2021 il termine di
cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n.
124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”
Ricapitolando risulta che ad
oggi la pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2020 vada effettuata entro
il 01/01/2022 mentre per le sovvenzioni ricevute nel 2021 entro il 30/06/2022.
Laura
Barbieri
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso