POST 214/2021
Nell’ambio
di attuazione delle disposizioni di sostegno europeo previste dal PNRR è stato
emanato il D.L. 152/2021 (Decreto) che, tra le varie disposizioni, prevede
interessanti forme di sostegno per le imprese operanti nel settore turistico.
Il
Decreto è entrato in vigore lo scorso 7 novembre 2021.
Soggetti
beneficiari delle forme di sostegno previste da PNRR:
–
imprese alberghiere;
–
agriturismi;
–
strutture ricettive all’aria aperta;
–
imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
–
stabilimenti balneari;
–
complessi termali,
–
porti turistici;
–
parchi tematici.
Interventi
agevolati:
1) interventi
di incremento dell’efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle
strutture;
2)
interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
3) interventi
edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia – esclusa quindi la manutenzione ordinaria -, nonché l’installazione
di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, funzionali
alla realizzazione degli interventi sopra citati ai punti 1) e 2);
4)
realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e
apparecchiature per lo svolgimento di attività termali da parte di
strutture che erogano servizi nel rispetto delle disposizioni previste
dall’art. 3 L. 323/2000;
5)
spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9 del DL 83/2014
relative a:
a. impianti
wi-fi;
b. siti
web ottimizzati per il servizio mobile;
c. programmi
e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè
in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari
all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di
favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d. spazi
e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti
turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da
tour operator e agenzie di viaggio;
e. servizi
di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f. strumenti
per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di
inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g. servizi
relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di
quanto previsto dal presente comma.
Sono
agevolabili anche le spese di progettazione connesse ai suddetti
interventi.
Periodo
di sostenimento delle spese:
Vengono
agevolate le spese sostenute (nel rispetto dell’art. 109 Tuir) per gli
interventi sopra descritti realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre
2024.
Vengono
inoltre agevolate le spese relative agli interventi avviati dopo il 1° febbraio
2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le
relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Decreto.
Gli
interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del Decreto, restano esclusi
dalla nuova normativa e potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta
nella misura del 65% delle spese sostenute previsto dall’art. 79 del D.L. 104/2020
per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere.
Forme
di sostegno:
le
spese sostenute per la realizzazione degli interventi sopra descritti vengono
agevolati nella seguente misura:
1. Credito
d’imposta:
viene
riconosciuto un credito d’imposta pari all’80 per cento della spesa
sostenuta;
2.
Contributo a fondo perduto:
– contributo
a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese sostenute, fino ad
un importo massimo di 40.000 euro;
– ulteriore contributo a fondo
perduto nella misura massima di 30.000 euro se l’intervento prevede
una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture
in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo
totale dell’intervento;
–
ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 20.000
euro qualora l’impresa abbia i requisiti per l’imprenditoria femminile previsti
dall’art. 53 del Dl 198/2006 o giovanile (società cooperative o di
persone costituite per almeno il 60% da giovani con età compresa tra i 18 ei 35
anni; società di capitali con almeno i 2/3 del capitale posseduto da giovani e
organi amministrativi costituiti per almeno i 2/3 da giovani; imprese
individuali gestite da giovani);
–
ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 10.000
euro per le imprese con sede operativa nel sud Italia (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Credito
d’imposta e i contributi a fondo perduto sono tra loro cumulabili,
nel limite massimo del costo sostenuto per gli interventi.
Viene
inoltre previsto che le eventuali spese ammissibili inerenti ai medesimi
progetti, ma non coperte da credito d’imposta o dal fondo perduto, possono
fruire di un finanziamento a tasso agevolato previsto da decreto del
Mise del 2017, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia
dedicato ad interventi di riqualificazione energetica.
Modalità
di accesso:
per
usufruire delle due forme di sostegno, deve essere presentata apposita
domanda telematica in cui vengono dichiarati il possesso dei requisiti necessari
per fruire degli incentivi.
Il Ministero del Turismo pubblicherà entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il prossimo 6 dicembre, apposito avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi.
Gli
incentivi verranno concessi secondo l’ordine cronologico delle domande e nel
limite di spesa in base alle risorse destinate per ciascun anno (100miloni
di euro per l’anno 2022, 180milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 40milioni
di euro per l’anno 2025).
Modalità
di utilizzo:
il
credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione tramite
F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono
realizzati.
Il
credito d’imposta può inoltre essere ceduto, in tutto o in parte, ad
altri soggetti, comprese le banche ed altri intermediari.
Il
contributo a fondo perduto viene erogato, in unica soluzione, alla
conclusione dell’intervento.
E’
prevista la facoltà di richiedere un’anticipazione non superiore al 30 per
cento del contributo, presentando apposita domanda corredata da garanzia
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da una
cauzione.
Credito
d’imposta e contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri
contributi, sovvenzioni o aiuti pubblici concessi per i medesimi interventi e sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti
“de minimis” e del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza
Covid.
Il
Ministero del Turismo provvederà entro il 31 marzo 2025 all’emanazione di un
decreto che stabilirà nuovi standard minimi dei servizi e delle dotazioni per
la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.
Chiara
Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso