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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Un credito d’imposta per le Farmacie che operano nei centri più piccoli.

Uncategorised Posted on Tue, December 28, 2021 10:48:17

POST 219/2021

Salvo proroghe, le Farmacie rurali sussidiate ovvero quelle che operano in Comuni o Centri abitati con meno di 3.000 abitanti, avranno a disposizione ancora pochi giorni per richiedere il contributo a fondo perduto, sottoforma di credito d’imposta, pari al 50% (nel limite di euro 3.000) delle spese sostenute nel corso del 2021 per l’acquisto e/o il noleggio di apparecchi per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Scade infatti il 31 dicembre 2021 il termine per presentare in via telematica al Ministero della salute, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, l’apposita Istanza.

L’Istanza dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della Farmacia e del suo Titolare, l’elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all’acquisto e/o al noleggio delle apparecchiature (indicando l’identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio, i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite o i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori qualora quest’ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica), l’ammontare del credito d’imposta spettante (pari al 50% della spesa, fino a un massimo di euro 3.000). 

Con l’Istanza si dovrà necessariamente dichiarare sia di essere una Farmacia operante in Comune o Centro abitato con meno di 3.000 abitanti sia che le spese per cui si richiede il beneficio sono relative ad apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Novità in tema di lavoro autonomo occasionale.

Uncategorised Posted on Mon, December 27, 2021 11:22:08

POST 218/2021

Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022, è approdato al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con modificazioni.

Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda il lavoro autonomo occasionale: dal 21.12.2021 è previsto che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

Quindi, prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione (C.F. del soggetto coinvolto, la giornata o il ciclo di giornate della prestazione).

Si rimane in attesa di apposite indicazioni concernenti gli indirizzi email ed il numero telefonico a cui inoltrare la comunicazione.

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio “in caso di violazione degli obblighi […] si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

Monica Rubini

Consulente del Lavoro



Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Fri, December 24, 2021 16:36:56

POST 217/2021

Il Consiglio dei ministri ieri, 23 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.


Limite per l’utilizzo del contante ad Euro 1.000 e aumento del tasso d’interesse legale allo 1,25%.

Uncategorised Posted on Wed, December 22, 2021 17:56:56

POST 216/2021

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1 gennaio 2022 è fissato nella misura di Euro 1.000 per singola transazione.
Sono, dunque, considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti misti quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, la retribuzione dei collaboratori domestici ed i pagamenti in favore della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne invece i pagamenti effettuati da cittadini stranieri resta fermo il limite di Euro 10.000,00.
Le sanzioni ai partecipanti all’operazione di pagamento illecita sono fissate dal 1 gennaio 2022 in un range che va da un minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 50.000 e sono graduate anche in funzione dell’importo della transazione effettuata.
Quanto ai soggetti obbligati a vigilare in caso di omessa segnalazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 15.000.

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2021 è stato fissato il saggio d’interesse legale per l’anno 2022 nella misura del 1,25% con un notevole incremento rispetto all’attuale misura dello 0,01%.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Nuovi reati 231 relativi ai delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Uncategorised Posted on Thu, December 16, 2021 14:23:16

POST 215/2021

Il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto nuovi reati presupposto per la responsabilità penale delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001.

Il nuovo art. 25-octies1 del D.Lgs. 231/2001 viene dedicato ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il primo reato (art. 493-ter c.p.) punisce l’indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti intendendosi per tali qualunque dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, diverso dalla moneta a corso legale che permetta al titolare o all’utente di trasmettere denaro o valore monetario anche attraverso mezzi di scambio digitali. Per “mezzo di scambio digitale” si intende qualsiasi moneta elettronica e valuta virtuale che non possiede lo status giuridico di valuta o denaro. La sanzione pecuniaria prevista va da un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote.

L’artt. 493-quater c.p. introduce, invece, il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e punisce chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca apparecchiature, dispositivi o programmi progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento. La sanzione pecuniaria è sino a 500 quote.

Anche per tali illeciti si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D.lgs 231/2001

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Imprese turistiche – contributi a fondo perduto e crediti d’imposta dal PNRR per il miglioramento dei servizi ricettivi offerti alla clientela.

Uncategorised Posted on Fri, December 03, 2021 14:39:03

POST 214/2021

Nell’ambio di attuazione delle disposizioni di sostegno europeo previste dal PNRR è stato emanato il D.L. 152/2021 (Decreto) che, tra le varie disposizioni, prevede interessanti forme di sostegno per le imprese operanti nel settore turistico.

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 7 novembre 2021.

Soggetti beneficiari delle forme di sostegno previste da PNRR:

– imprese alberghiere;

– agriturismi;

– strutture ricettive all’aria aperta;

– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;

– stabilimenti balneari;

– complessi termali,

– porti turistici;

– parchi tematici.

Interventi agevolati:

1) interventi di incremento dell’efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle strutture;

2) interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

3) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia – esclusa quindi la manutenzione ordinaria -, nonché l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, funzionali alla realizzazione degli interventi sopra citati ai punti 1) e 2);

4) realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali da parte di strutture che erogano servizi nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 3 L. 323/2000;

5) spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9 del DL 83/2014 relative a:

a. impianti wi-fi;

b. siti web ottimizzati per il servizio mobile;

c. programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

d. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

f. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

g. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono agevolabili anche le spese di progettazione connesse ai suddetti interventi.

Periodo di sostenimento delle spese:

Vengono agevolate le spese sostenute (nel rispetto dell’art. 109 Tuir) per gli interventi sopra descritti realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

Vengono inoltre agevolate le spese relative agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Gli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del Decreto, restano esclusi dalla nuova normativa e potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute previsto dall’art. 79 del D.L. 104/2020 per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Forme di sostegno:

le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sopra descritti vengono agevolati nella seguente misura:

1. Credito d’imposta:

viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’80 per cento della spesa sostenuta;

2. Contributo a fondo perduto:

– contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 40.000 euro;

ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 30.000 euro se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 20.000 euro qualora l’impresa abbia i requisiti per l’imprenditoria femminile previsti dall’art. 53 del Dl 198/2006 o giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani con età compresa tra i 18 ei 35 anni; società di capitali con almeno i 2/3 del capitale posseduto da giovani e organi amministrativi costituiti per almeno i 2/3 da giovani; imprese individuali gestite da giovani);

ulteriore contributo a fondo perduto nella misura massima di 10.000 euro per le imprese con sede operativa nel sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Credito d’imposta e i contributi a fondo perduto sono tra loro cumulabili, nel limite massimo del costo sostenuto per gli interventi.

Viene inoltre previsto che le eventuali spese ammissibili inerenti ai medesimi progetti, ma non coperte da credito d’imposta o dal fondo perduto, possono fruire di un finanziamento a tasso agevolato previsto da decreto del Mise del 2017, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica.

Modalità di accesso:

per usufruire delle due forme di sostegno, deve essere presentata apposita domanda telematica in cui vengono dichiarati il possesso dei requisiti necessari per fruire degli incentivi.

Il Ministero del Turismo pubblicherà entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il prossimo 6 dicembre, apposito avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi.

Gli incentivi verranno concessi secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite di spesa in base alle risorse destinate per ciascun anno (100miloni di euro per l’anno 2022, 180milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 40milioni di euro per l’anno 2025).

Modalità di utilizzo:

il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione tramite F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.

Il credito d’imposta può inoltre essere ceduto, in tutto o in parte, ad altri soggetti, comprese le banche ed altri intermediari.

Il contributo a fondo perduto viene erogato, in unica soluzione, alla conclusione dell’intervento.

E’ prevista la facoltà di richiedere un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo, presentando apposita domanda corredata da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da una cauzione. 

Credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o aiuti pubblici concessi per i medesimi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” e del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza Covid.

Il Ministero del Turismo provvederà entro il 31 marzo 2025 all’emanazione di un decreto che stabilirà nuovi standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dipendente e presidente del CdA: compenso indeducibile.

Uncategorised Posted on Mon, November 29, 2021 12:35:45

POST 213/2021

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36362/2021 depositata il 23 novembre 2021 è tornata a pronunciarsi sulla dibattuta questione della deducibilità dei costi di lavoro dipendente riferiti a quei soggetti che rivestono anche la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione della società.

La suprema Corte, confermando il proprio orientamento, ha affermato che:

a) nel caso in cui il soggetto rivesta la carica di presidente del CdA o di amministratore unico vi è assoluta incompatibilità con un rapporto di lavoro dipendente in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente;

b) nel caso in cui il soggetto rivesta la carica di membro del CdA non vi è di per sé incompatibilità con un rapporto di lavoro dipendente ma, anche ai fini della deducibilità dal reddito della società de relativo costo dal lavoro dipendente, occorre un concreto accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare, nonchè dello svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

La Corte osserva, infatti, che l’attività di amministratore e quella di lavoro dipendente, anche quando avviene al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione, rimangono su due piani giuridici differenti dal momento che:

– la prima è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale;

– la seconda invece è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Nuovo “DECRETO COVID”.

Uncategorised Posted on Thu, November 25, 2021 20:56:15

POST 212/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Di seguito il comunicato stampa del Governo:

1. Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie 

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. 

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

  • Spettacoli
  • Spettatori di eventi sportivi
  • Ristorazione al chiuso
  • Feste e discoteche
  • Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure 

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.



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