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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Detrazioni super bonus: cosa succede se i lavori non sono terminati alla scadenza della agevolazione?

Uncategorised Posted on Thu, November 18, 2021 13:29:30

POST 211/2021

Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di super bonus in ambito edilizio (super eco bonus e super sisma bonus), si è ampiamente dibattuto su quale fosse la disciplina da applicare nel caso in cui gli interventi non fossero realizzati e/o conclusi alla data di cessazione della agevolazione.

La Commissione Finanze della Camera nella giornata di ieri, 17 novembre, ha nuovamente chiarito, in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, che al contribuente spetta l’agevolazione fiscale anche se gli interventi sono terminati successivamente alla data di scadenza della agevolazione, ma ha precisato che gli interventi devono comunque poi essere obbligatoriamente completati e portati a termine.

La norma prevede esclusivamente un termine entro cui sostenere le spese in via agevolata, con la specifica previsione in caso di Sal del raggiungimento di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, per l’ottenimento del beneficio fiscale del credito d’imposta, ma non prevede un termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento del diritto alla detrazione (o dello sconto in fattura/cessione del credito).

Risulta però necessario che gli interventi siano effettivamente ultimati, anche se successivamente.

La ratio di quanto sopra affermato è del resto chiara: senza il completamento degli interventi non sarebbe possibile determinare la riduzione delle due classi energetiche, così come la riduzione del rischio sismico dell’edificio, che ricordiamo, sono requisiti fondamentali per accedere al super bonus.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione del credito e sconto in fattura: visto di conformità e controlli per tutte le detrazioni.

Uncategorised Posted on Thu, November 18, 2021 13:27:49

POST 210/2021

Lo scorso 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha emesso il Decreto 157/2021 che modifica profondamente i controlli previsti in tema di super bonus e di detrazioni ordinarie nel settore edilizia. Al Decreto è subito seguito da un apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che ha permesso l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, che risultano quindi applicabili da venerdì scorso, 12 novembre. 

Queste le principali novità introdotte dal decreto.

In caso di super bonus, il visto di conformità è ora sempre obbligatorio: viene richiesto nel caso di sconto in fattura e di cessione del credito, ed ora anche nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità non è richiesto solo nel caso in cui il contribuente presenta direttamente la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle entrate, ovvero tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, e utilizza la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

In caso di detrazioni ordinarie, il visto di conformità viene ora reso obbligatorio per tutti i casi in cui il contribuente intende optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Nessun visto di conformità è invece previsto nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente della detrazione d’imposta in dichiarazione.

Viene inoltre previsto che i tecnici abilitati devono ora asseverare la congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 comma 13-bis del dl 34/2020 (quindi come nel caso di super bonus) anche in tutti i casi in cui il contribuente intenda cedere il credito o utilizzare lo sconto in fattura, anche in relazione alle detrazioni ordinarie.

Il Decreto stabilisce che la congruità delle spese sostenute dovrà ora essere asseverata, oltre che in base ai prezziari già previsti, anche in base ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del Ministero della transizione ecologica, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 157/2021.

Viene inoltre precisato, caso per caso, il soggetto abilitato all’invio delle comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate, in caso di operazioni che presentano profili di rischio, può sospendere per trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura ed effettuare preventivamente i necessari controlli sulla correttezza delle operazioni eseguite.

Il Decreto ha inoltre stabilito che l’atto di recupero di eventuali crediti indebitamente utilizzati, scoperti a seguito di controlli eseguiti successivamente alla cessione/sconto in fattura, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle comunicazioni di cessione dei crediti e sconto in fattura, inizialmente prontamente bloccato per adeguare i software di compilazione e di controllo delle comunicazioni alle nuove disposizioni, è già stato aggiornato ed è di nuovo operativo.

Restano comunque necessari alcuni chiarimenti sulla decorrenza di alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla asseverazione della congruità dei costi, e soprattutto, indicazioni su come gestire le operazioni in corso.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto FISCO-LAVORO: sanatoria per l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti per ricerca e sviluppo.

Uncategorised Posted on Sat, November 13, 2021 12:21:40

POST 209/2021

Il Decreto Fisco Lavoro introduce all’articolo 5, commi da 7 a 12, la possibilità di effettuare un riversamento spontaneo senza interessi e sanzioni per i contribuenti che dovessero avere indebitamente utilizzato in compensazione, alla data del 22 ottobre 2021, il credito di imposta per ricerca e sviluppo maturato nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

La procedura è riservata ai contribuenti che hanno realmente sostenuto spese per attività però non rientranti tra quelle di ricerca e sviluppo nell’accezione propria del termine previsto dalla normativa di riferimento.

Possono inoltre accedere alla procedura anche:

  1. i soggetti che, in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 hanno applicato il comma 1bis dell’articolo 3 del DL 23/12/2013 n. 145 che ha istituito il credito, in maniera non conforme a quanto precisato nella Legge di bilancio 2019 (norma di interpretazione autentica);
  2. i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione e nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Restano esclusi dalla procedura in commento coloro i quali abbiano utilizzato in compensazione crediti per ricerca e sviluppo a seguito di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documentazione falsa o di fatture per operazioni inesistenti;
  • mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito di imposta.

I soggetti che intendono quindi usufruire della procedura di riversamento spontaneo dovranno, entro il prossimo 30 settembre 2022, fornire una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Detta dichiarazione dovrà essere formulata secondo quanto sarà previsto da un futuro provvedimento del Direttore della stessa Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il prossimo 31 maggio 2022.

Una volta richiesto l’accesso alla procedura affinché la stessa si concretizzi il contribuente interessato dovrà provvedere a versare in unica soluzione ovvero in tre rate l’importo indebitamente utilizzato.

La prima o unica rata dovrà essere versata entro il prossimo 16 dicembre 2022. Le successive due rate dovranno essere versate, maggiorate dell’interesse legale di riferimento, entro il 16 dicembre 2023 ed il 16 dicembre 2024.

Nell’effettuare i riversamenti la norma precisa che non ci si potrà avvalere della compensazione e la procedura si perfezionerà con l’integrale versamento di tutti gli importi dovuti (non è sufficiente versare la sola prima rata).

Il ritardato versamento di anche una sola delle rate infatti comporta:

  1. il mancato perfezionamento della procedura;
  2. l’iscrizione a ruolo degli importi residui;
  3. l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli importi dovuti;
  4. interessi con decorrenza dal 17 dicembre 2022.

Il perfezionamento della procedura comporta anche la non punibilità ai fini penali, ex articolo 10 quater Dlgs 74/2000, dell’indebita compensazione.

In ultimo il comma 12 precisa che non possono accedere alla procedura i contribuenti raggiunti da un atto di recupero o altro atto impositivo, riguardante l’indebito utilizzo del credito di imposta, qualora tale atto sia già divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021. Se invece alla predetta data tali atti non erano ancora definitivi il contribuente potrà accedere alla procedura versando l’importo del credito oggetto di recupero senza gli interessi e le sanzioni ma non potrà avvalersi del pagamento rateale (tutto in unica soluzione).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Contributo a fondo perduto per le nuove iniziative economiche “Start – Up” – modalità operative per la richiesta.

Uncategorised Posted on Fri, November 12, 2021 14:12:33

POST 208/2021

Recentemente è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef che contiene le disposizioni attuative per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, dell’importo massimo di 1000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa, residenti o stabiliti in Italia, che hanno aperto la partita iva nel corso del 2018, ma con attività effettivamente iniziata, come risultante dal Registro Imprese, nel 2019, che non hanno potuto usufruire del contributo previsto dall’art. 1 del decreto Sostegni, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 non è risultato inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. Tale contributo a fondo perduto, viene, pertanto riconosciuto alle nuove iniziative economiche “start – up” costituite nel 2018 ed effettivamente operative dal 2019, rimaste fuori dall’agevolazione del decreto Sostegni.

Con provvedimento 305784/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a partire dal 9 novembre 2021 fino al 9 dicembre 2021, il richiedente in via diretta o per il tramite di un intermediario, può predisporre e trasmettere telematicamente l’istanza di richiesta del fondo perduto, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.

Il soggetto richiedente può scegliere se ottenere il contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o come credito di imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24; l’importo massimo erogabile di 1000 euro, potrà essere riconosciuto in misura inferiore, sulla base del rapporto tra il limite di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze raccolte.

Il fondo perduto è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti civilisticamente, riguardo l’attività commerciale svolta, mentre non spetta ai soggetti che hanno conseguito ricavi nel 2019 maggiori di 10 milioni di euro, agli enti pubblici e agli intermediari e società di partecipazione.

L’erogazione del contributo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



“Super – Ace”

Uncategorised Posted on Wed, November 10, 2021 11:30:58

POST 207/2021

L’articolo 19 D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) ha introdotto la c.d. “super-Ace” per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 ossia esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La disciplina risulta essere stata mutuata in larga parte dalle previsioni in materia di Ace ma se ne differenzia per le seguenti peculiarità:

  • la super-Ace è calcolata sulla base di un coefficiente di remunerazione del 15% invece del 1,3%;
  • assumono rilievo esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, nel limite di 5 milioni di euro (l’eccedenza è agevolata con l’Ace ordinaria);
  • gli incrementi del capitale proprio verificatisi nel 2021 rilevano a prescindere dall’ammontare del patrimonio netto al 31.12.2021 (l’agevolazione spetta quindi anche in presenza di un patrimonio netto negativo);
  • i conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti confluiscono nella base di calcolo dell’agevolazione per il loro intero importo, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non è quindi richiesto il ragguaglio ad anno);
  • l’agevolazione può essere fruita non solo come deduzione dalla base imponibile (secondo l’ordinario meccanismo previsto per l’Ace) ma anche sottoforma di credito d’imposta.

E’ previsto un meccanismo di recupero parziale o totale dell’agevolazione “super-Ace” 2021 nel caso in cui nei due esercizi successivi (2022 e 2023) non venga mantenuta la variazione in aumento da cui è derivato il diritto a beneficiare della super ACE 2021, restano escluse le riduzioni derivanti da perdite di bilancio.

Per effetto della “super-Ace” le società di capitali potranno beneficiare di un risparmio d’imposta pari al 3,6% sui seguenti importi:

  • utile 2020 destinato a riserva;
  • versamenti soci effettuati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021;
  • rinunce a crediti da parte dei soci operate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021.

Si precisa che non rilevano gli accantonamenti a riserve di utili non disponibili e quelle che per disposizione di legge non sono distribuibili e/o non sono utilizzabili per aumenti di capitale sociale né a copertura di perdite.

Per i soggetti Irpef il beneficio varia in base alle aliquote Irpef del beneficiario.

Per poter usufruire di tale agevolazione sotto forma di credito d’imposta è necessario:

  • effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (scadenza attualmente fissata al 30 novembre 2021);
  • entro 5 giorni dall’invio della comunicazione (che può riguardare uno o più incrementi di capitale proprio) l’Agenzia delle entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto;
  • per poter utilizzare il credito d’imposta è necessario attendere il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate (riconoscimento che può avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione).

Solo da questo momento in poi il credito d’imposta può essere compensato in F24, richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure ceduto.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bando investimenti manifattura servizi – Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Tue, November 09, 2021 14:46:55

POST 206/2021

La regione Veneto ha approvato il nuovo bando per l’erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare.

Sono stati messi a disposizione 33 milioni e mezzo di euro per sostenere le PMI del settore manifatturiero e dei servizi, affinché ritornino ad un riposizionamento competitivo rispetto ai mercati.

È previsto un contributo a fondo perduto pari al 30% fino ad un massimo di 150.000 euro per l’acquisti sino a febbraio 2024 di:

• macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo

• macchine/sistemi e software 4.0

• programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti

• spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009)

In questo momento, caratterizzato dalla ripresa economica post Covid-19, lo scopo è non solo quello di valorizzare e sostenere quei progetti di investimento in tecnologie dell’Industria 4.0 che favoriscano la creazione e lo sviluppo di economie circolari, ma anche quello di promuovere la crescita e la competitività delle aziende venete, che rappresentano quasi il 99% dell’intero tessuto produttivo.

Il bando, in particolare, promuove la trasformazione in chiave 4.0 delle imprese, perché la digitalizzazione del sistema produttivo rappresenta, insieme alla sfida della sostenibilità ambientale, il più importante fattore di crescita delle imprese per i prossimi decenni ed è anche uno degli obiettivi di politica industriale del PNRR, con la proposta del Piano Transizione 4.0.

Potranno essere presentate le domande di partecipazione a partire dalle ore 10 del 25 novembre e fino alle ore 12 del 9 febbraio 2022, salvo esaurimento fondi.

A cura di Villani & Partner



Decreto FISCO-LAVORO: nuove regole per il Patent Box.

Uncategorised Posted on Tue, November 02, 2021 14:09:32

POST 205/2021

L’articolo 6 del Decreto Fisco-Lavoro (Decreto Legge 146/2021) introduce una specie di rivoluzione copernicana nel mondo del patent box.

A partire dallo scorso 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore delle nuove regole, coloro i quali intendessero optare per l’ormai noto regime agevolativo degli intangibles (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) non potranno più godere della defiscalizzazione al 50% degli utili prodotti direttamente o indirettamente dai beni immateriali bensì potranno usufruire di una maggiorazione, valida ai fini fiscali, del 90% dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo collegati a detti beni convolti direttamente o indirettamente nell’attività aziendale.

I soggetti interessati dovranno dimostrare di svolgere attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei beni immateriali anche mediante contratti di ricerca stipulati con società terze ovvero con università o enti di ricerca equiparati.

L’agevolazione in questione può essere fruita da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa compresi anche i soggetti di cui all’articolo 73 comma 1 lettera d) del TUIR ovvero le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, residenti in stati esteri con cui sono in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

L’opzione ha durata per cinque periodi di imposta è irrevocabile e rinnovabile. Un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità per l’esercizio dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione rende rilevante la maggiorazione dei costi oltre che ai fini IRES anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

I soggetti che intendono beneficiare della maggiorazione ai fini fiscali dei costi sostenuti in materia di ricerca e sviluppo sugli intangibles, direttamente o indirettamente utilizzati nell’attività, possono indicare le informazioni necessarie in un’apposita documentazione predisposta secondo quanto verrà stabilito in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la predisposizione della documentazione e la contemporanea comunicazione del possesso della stessa, in caso di controlli o verifiche dalle quali emerga una rettifica del reddito non verranno applicate sanzioni ma l’Amministrazione Finanziaria procederà al recupero della sola maggiore imposta non versata, o dell’eccedenza del credito utilizzato, e degli interessi.

Requisito per avere accesso all’esimente sanzionatoria è quello di indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si beneficia dell’agevolazione il possesso della documentazione da esibire durante le verifiche dell’Amministrazione Finanziaria.

Chi opta per il nuovo regime patent box non potrà avvalersi allo stesso tempo del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo.

Per i soggetti che già hanno aderito al patent box ante 21 ottobre 2021 è prevista la possibilità di optare per il nuovo regime previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate secondo modalità rimandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, restano esclusi da tale facoltà i soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di “accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo ed abbiano sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la procedura però non si sia ancora perfezionata questi soggetti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale opzione al nuovo regime patent box secondo le modalità contenute in un apposito provvedimento che verrà emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Sono al momento esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo patent box anche i contribuenti che hanno optato per l’agevolazione secondo il metodo dell’autoliquidazione previsto dall’articolo 4 del DL 34/2019.

Tale ultima esclusione ha sollevato non poche critiche come evidenziato anche dall’Ufficio Studi di Camera e Senato il quale ha ravvisato una evidente violazione dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del Contribuente in quanto la norma in commento non prende in considerazione coloro che hanno autoliquidato il patent box ma non hanno ancora espresso l’opzione in dichiarazione (entro il prossimo 30 novembre 2021). Sotto questo aspetto il Governo pare sia già al lavoro su una norma transitoria da introdurre durante l’iter di conversione del DL, cominciato lo scorso 27 ottobre.

Le modifiche al nuovo patent box però potrebbero essere addirittura più radicali, numerose sono infatti le critiche mosse da parte della politica e dal mondo delle imprese per far recupere al patent box la sua efficacia originaria.

Si attendono sviluppi.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Disegno di legge di bilancio 2022: Marchi e avviamento rivalutati al 3% deducibili in 50 anni.

Uncategorised Posted on Mon, November 01, 2021 15:38:29

POST 204/2021

La bozza del disegno di legge di bilancio 2022, che dovrebbe approdare alle camere per la discussione questa settimana, prevede all’art 160, che per i soggetti che hanno provveduto a rivalutare anche fiscalmente marchi ed avviamenti, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la deduzione del maggior valore ai fini Ires, Irpef e irap non possa essere in misura superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta. Tale regime si applicherebbe anche alle minusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo.

La bozza di legge prevede, comunque, la possibilità di revocare la rivalutazione al 3% e la restituzione delle imposte sostitutive già versate, mediante attribuzione di un credito d’imposta o in compensazione secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa dovrebbe essere concessa la possibilità di mantenere la deducibilità in 18 anni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva integrativa pari a quella prevista dall’articolo 176 del Tuir e pari:

  • al 12% fino a 5 milioni di maggiori valori;
  • al 14% tra i 5 ed i 10 milioni;
  • al 16% per importi superiori ai 10 milioni.

Le aliquote di cui sopra dovrebbero essere nettate del 3% già pagato per la rivalutazione originaria.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



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