POST 205/2021
L’articolo 6 del Decreto Fisco-Lavoro (Decreto Legge 146/2021) introduce
una specie di rivoluzione copernicana nel mondo del patent box.
A partire dallo scorso 21 ottobre 2021, data di entrata in
vigore delle nuove regole, coloro i quali intendessero optare per l’ormai noto
regime agevolativo degli intangibles (software protetto da copyright,
brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi,
formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) non potranno più godere
della defiscalizzazione al 50% degli utili prodotti direttamente o
indirettamente dai beni immateriali bensì potranno usufruire di una maggiorazione,
valida ai fini fiscali, del 90% dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo
collegati a detti beni convolti direttamente o indirettamente nell’attività
aziendale.
I soggetti interessati dovranno
dimostrare di svolgere attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei beni
immateriali anche mediante contratti di ricerca stipulati con società terze
ovvero con università o enti di ricerca equiparati.
L’agevolazione in questione può essere fruita da tutti i soggetti
titolari di reddito di impresa compresi anche i soggetti di cui
all’articolo 73 comma 1 lettera d) del TUIR ovvero le società e gli enti di
ogni tipo, compresi i trust, residenti in stati esteri con cui sono in vigore
convenzioni per evitare le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
L’opzione ha durata per cinque periodi di imposta è irrevocabile e
rinnovabile. Un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
definirà le modalità per l’esercizio dell’opzione.
L’esercizio dell’opzione rende rilevante la maggiorazione dei
costi oltre che ai fini IRES anche per la determinazione del valore della
produzione netta ai fini IRAP.
I soggetti che intendono beneficiare della maggiorazione ai fini
fiscali dei costi sostenuti in materia di ricerca e sviluppo sugli intangibles,
direttamente o indirettamente utilizzati nell’attività, possono indicare le
informazioni necessarie in un’apposita documentazione predisposta secondo
quanto verrà stabilito in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Attraverso la predisposizione della documentazione e la
contemporanea comunicazione del possesso della stessa, in caso di controlli o
verifiche dalle quali emerga una rettifica del reddito non verranno
applicate sanzioni ma l’Amministrazione Finanziaria procederà al recupero della
sola maggiore imposta non versata, o dell’eccedenza del credito utilizzato, e
degli interessi.
Requisito per avere accesso all’esimente sanzionatoria è quello
di indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si
beneficia dell’agevolazione il possesso della documentazione da esibire durante
le verifiche dell’Amministrazione Finanziaria.
Chi opta per il nuovo regime patent box non potrà avvalersi
allo stesso tempo del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo.
Per i soggetti che già hanno aderito al patent box ante
21 ottobre 2021 è prevista la possibilità di optare per il nuovo regime
previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate secondo modalità
rimandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia,
restano esclusi da tale facoltà i soggetti che hanno presentato istanza di
accesso alla procedura di “accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale” ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo ed abbiano
sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la
procedura però non si sia ancora perfezionata questi soggetti potranno
comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale opzione al nuovo regime patent
box secondo le modalità contenute in un apposito provvedimento che verrà
emanato dall’Agenzia delle Entrate.
Sono al momento esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo patent
box anche i contribuenti che hanno optato per l’agevolazione secondo il
metodo dell’autoliquidazione previsto dall’articolo 4 del DL 34/2019.
Tale ultima esclusione ha sollevato non poche critiche come
evidenziato anche dall’Ufficio Studi di Camera e Senato il quale ha ravvisato
una evidente violazione dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del
Contribuente in quanto la norma in commento non prende in considerazione coloro
che hanno autoliquidato il patent box ma non hanno ancora espresso
l’opzione in dichiarazione (entro il prossimo 30 novembre 2021). Sotto
questo aspetto il Governo pare sia già al lavoro su una norma transitoria da
introdurre durante l’iter di conversione del DL, cominciato lo scorso 27
ottobre.
Le modifiche al nuovo patent box però potrebbero essere
addirittura più radicali, numerose sono infatti le critiche mosse da parte
della politica e dal mondo delle imprese per far recupere al patent box
la sua efficacia originaria.
Si attendono sviluppi.
Alberto
Simonetti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine