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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

GREEN PASS – Misure urgenti per il lavoro pubblico e privato.

Uncategorised Posted on Fri, September 17, 2021 12:59:14

POST 187/21

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito il comunicato stampa del Governo.

Lavoro pubblico

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. 

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.



Proroga moratoria PMI e Centrale Rischi.

Uncategorised Posted on Wed, September 15, 2021 17:15:38

POST 186/2021

Con risposta ad interrogazione parlamentare dell’8 settembre scorso, il MEF ha fornito importanti chiarimenti in merito alle conseguenze delle richieste di proroga della moratoria sino al 31 dicembre 2021 concessa alle PMI dal “Decreto Sostegni-bis”.

Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione alla Centrale Rischi da parte degli istituti di credito, il MEF ha chiarito che:

  • non vanno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria;
  • il soggetto che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza fino al 31 dicembre 2021.

Pur escludendo qualsiasi effetto di segnalazione automatica in Centrale Rischi, la risposta del MEF ha confermato, però, che le banche possono mutare il rating dell’impresa, in funzione di possibili variazioni di merito di credito determinate in base alle proprie valutazioni, a prescindere dal divieto di classificare automaticamente a sofferenza tali posizioni. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso e Montebelluna



Prorogato l’aggiornamento dei registratori telematici.

Uncategorised Posted on Wed, September 15, 2021 10:41:26

POST 185/2021

Con il provvedimento n. 228725 del 7 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, ha ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici al 1° gennaio 2022.

Si ricorda che il nuovo tracciato versione n. 7.0 permetterà agli operatori di gestire meglio determinate tipologie di operazioni, es. quelle con corrispettivo non riscosso.

Per le Farmacie viene introdotto un nuovo campo identificato dal “tag” <NonRiscossoDCRaSSN>, identificando così i corrispettivi non riscossi contenuti nella distinta contabile riepilogativa da trasmettere al Ssn.

Pertanto, la Farmacia con il proprio RT e l’adozione del nuovo tracciato dovrà emettere contestualmente all’invio della DCR uno specifico documento commerciale denominato “corrispettivo non riscosso ASL”.

Si ricorda che in tale campo dovrà essere riportato l’importo dello scontrino, emesso a credito, al lordo dell’IVA nel caso in cui la Farmacia adotti il metodo della ventilazione, altrimenti l’importo va esposto al netto.

L’utilizzo del nuovo tracciato viene differito di ulteriori tre mesi per effetto dell’ennesima proroga. Si ricorda, infatti, che il termine di aggiornamento dei registratori telematici precedentemente era stato fissato al 1° ottobre 2021.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Cartelle esattoriali in attesa di un nuovo stop.

Uncategorised Posted on Sat, September 11, 2021 14:48:07

POST 184/2021

Come noto da ultimo l’articolo 2 del Dl 99/2021 ha sospeso il pagamento delle cartelle fino allo scorso 31 agosto 2021 così come la notifica di nuovi atti sempre legati alla riscossione.

Se quindi dal 1° settembre 2021 sono ricominciate gradualmente le notifiche dei ruoli prima sospesi entro il 30 settembre 2021 dovranno essere versate le somme in scadenza durante la fase emergenziale di sospensione ovvero tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021. Le somme sospese dovranno essere versate in unica soluzione salvo optare, per quei ruoli per i quali non era già stata richiesta, per la rateazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

Il Parlamento in questi giorni sta chiedendo a gran voce una ulteriore sospensione e mira ad una nova stagione di “rottamazione dei ruoli”.

Attraverso la nota di aggiornamento del DEF (NADEF), prevista per il prossimo 27 settembre 2021, il Governo porrà con tutta probabilità le basi affinché si proceda ad un progressivo rientro delle somme sospese.

Restano quindi da vedere modalità e tempi che saranno ritenuti opportuni anche in considerazione delle posizioni diverse dei contribuenti ovvero tra chi, a causa della pandemia, ha perso reddito e chi invece è parte di settori in ripresa.

Non resta che attendere i prossimi sviluppi.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Nuove garanzie in materia di subappalto negli appalti pubblici.

Uncategorised Posted on Tue, September 07, 2021 12:54:32

POST 183/2021

Il Decreto semplificazioni (DL 77/2021, convertito dalla L. 108/2021) all’articolo 49 è intervenuto nuovamente nella materia degli appalti pubblici ed in particolare nella tematica dei subappalti modificando radicalmente il primo periodo del comma 14 dell’art. 105 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

La nuova norma introduce:

a) un obbligo generale per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) l’obbligo del subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relativi alle categorie prevalenti (le categorie di lavori di importo più elevato tra quelle costituenti l’intervento) e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Tale ultima previsione, nella parte in cui sembrerebbe imporre al subappaltatore di applicare il contratto collettivo del contrente principale, ha sollevato molte critiche in quanto costituirebbe una limitazione alla libertà sindacale.

Tenuto tuttavia conto che la norma in primo luogo prevede che ai dipendenti dei subappaltatori vengano riservati trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale si potrebbe ritenere che il contratto collettivo applicato dall’appaltatore possa essere valutato unicamente come un elemento di riferimento e di confronti rispetto ad un diverso contratto collettivo, applicato dal subappaltatore, che, per rispettare la norma, potrebbe limitarsi a prevedere trattamenti economici e normativi non peggiorativi per i propri dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Imprese agricole: incentivi per gli investimenti in beni materiali e immateriali.

Uncategorised Posted on Mon, September 06, 2021 11:40:06

POST 182/2021

Con decreto attuativo del 30 luglio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico, di comune accordo con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, ha definito le regole per gli incentivi cui possono accedere le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, che investono in beni strumentali nuovi materiali e immateriali.

L’agevolazione, prevista dalla legge di bilancio 2020, consiste in un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, fino a 20 mila euro per azienda. Il contributo sale al 40% nel caso in cui gli investimenti riguardino beni strumentali materiali o immateriali così detti “4.0”.

Il fondo a disposizione è di 5 milioni di euro, la spesa minima di investimento è di 5 mila euro e sono esclusi beni usati e quelli in leasing. Per i soggetti con regime di indetraibilità dell’IVA, la stessa può rientrare tra le spese ammissibili. I beni devono essere mantenuti per almeno 3 anni. 

Per la presentazione delle domande è prevista una procedura valutativa a sportello, che partirà una volta che il MISE avrà definito i termini di apertura con un provvedimento che dovrebbe essere emanato a breve. Le richieste dovranno essere presentate online.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Nuovi strumenti per la risoluzione della crisi – Il Concordato Liquidatorio semplificato.

Uncategorised Posted on Mon, September 06, 2021 11:34:50

POST 181/2021

Facendo seguito ai precedenti interventi in tema di novità in materia di crisi d’impresa (post 173 e 179/2021),

merita particolare attenzione l’istituto del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio introdotto dall’art. 18, Decreto-Legge n. 118/2021.

Infatti, il medesimo articolo prevede che qualora l’esperto nominato dalla CCIAA nella sua relazione finale dichiari che “le trattative non hanno avuto esito positivo, e che quindi le trattative relative alla conclusione di contratti privati con i creditori idonei ad assicurare la continuità aziendale, alla convenzione in moratoria, alla conclusione di un accordo con tutti i creditori nonché alla predisposizione di accordi di ristrutturazione dei debiti non sono andate a buon fine, l’imprenditore nei 60 giorni successivi può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente a:

  • Piano di liquidazione;
  • Aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e relative cause di prelazione, 
  • Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • Valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Novità assoluta di questo particolare istituto che ne giustifica l’appellativo di “semplificato” è che tal procedura non soggiace 1) a un giudizio di ammissibilità preventiva; 2) al beneplacito del ceto creditorio.

Invero, tal proposta concordataria liquidatoria sarà passibile di omologa diretta da parte del Tribunale previa verifica dei requisiti previsti, ovverosia:

  1. Regolarità delle comunicazioni ai creditori circa la proposta concordataria;
  2. Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e fattibilità del piano;
  3. Mancato pregiudizio in capo ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;
  4. Conseguimento di utilità a ciascun creditore.

Da qui, si possono apprezzare a pieno i vantaggi dell’inserimento di tale istituto che di fatto non può che rafforzare la posizione dell’imprenditore nella precedente fase di trattativa con i propri creditori che se non accettano le condizioni poste potrebbero “subire” la procedura in esame senza alcuna possibilità di esprimersi in merito – salve l’ordinaria azione di opposizione alla proposta di concordato – con il rischio di vedersi riconosciuta all’esito della procedura una “utilità” che può anche tradursi in una mera continuazione dei rapporti commerciali con il soggetto acquirente gli asset, nonché consentire maggiore serenità all’imprenditore che dovesse trovarsi nella condizione di intraprendere la strada della composizione negoziata in quanto nel caso in cui questa dovesse naufragare, resta comunque la possibilità di giungere a una liquidazione al di fuori di un procedimento fallimentare.

Inoltre, nel caso in cui dovesse giungersi alla liquidazione semplificata, la vendita degli asset potrà avvenire al di fuori del meccanismo delle vendite competitive in quanto sarà soltanto necessario che sia verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.

In ultimo, va ricordato che la nomina da parte del Tribunale del liquidatore non potrà ignorare il nominativo indicato dall’imprenditore nel piano di liquidazione (vedasi post 172/2021).

Istituto dunque volto a incentivare il raggiungimento dell’accordo in pendenza di trattative con conservazione della continuità aziendale.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Trasmissione dati tessera sanitaria: proroga e nuovi soggetti obbligati.

Uncategorised Posted on Fri, September 03, 2021 09:14:35

POST 180/2021

Per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria da parte di tutti i soggetti obbligati, modificando le scadenze già previste dal decreto dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020.

A seguito della proroga, le scadenze per l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2021 saranno quindi le seguenti:

  • I documenti di spesa relativi al periodo 01.01.2021-30.06.2021 possono essere inviati entro il 30.09.2021;
  • I documenti di spesa relativi al periodo 01.07.2021-31.12.2021 possono essere inviati entro il 31.01.2022.

Come chiarito dal D.M. 29.01.2021, per la scadenza della trasmissione dei dati, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, e non alla data del documento, secondo quindi la logica di cassa.

Nuovi soggetti obbligati

Il Decreto 16 luglio 2021 pubblicato in pubblicato in G.U. n. 184 del 3 agosto 2021, ha invece ampliato la platea delle figure professionali tenute alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, estendendo l’obbligo agli iscritti a determinati elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il Decreto del Ministero della Salute del 9 Agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:

a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) tecnico audiometrista;

c) tecnico audioprotesista;

d) tecnico ortopedico;

e) dietista;

f) tecnico di neurofisiopatologia;

g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) igienista dentale;

i) fisioterapista;

j) logopedista;

k) podologo;

l) ortottista e assistente di oftalmologia;

m) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) terapista occupazionale;

p) educatore professionale;

q) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971.

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 dovrà essere effettuata da tali nuovi soggetti entro il 31 gennaio 2022.

Elena Molin Zan

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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