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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Numerose le novità in materia di crisi d’impresa con il decreto legge 118 del 24 agosto 2021.

Uncategorised Posted on Fri, August 27, 2021 21:14:21

POST 179/2021

Il 25 agosto 2021 è entrato in vigore il decreto legge sulla crisi d’impresa (D.L. 24/8/2021 n. 118) che, in un contesto problematico come quello attuale, interviene su più fronti in materia di crisi: da una parte scandendo i nuovi tempi di entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) e, dall’altra, introducendo nuovi istituti per fornire alle imprese strumenti volti a prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere squilibri e crisi potenzialmente reversibili. 

Il Legislatore ha, infatti, previsto un rinvio al 16 maggio 2022 per l’entrata in vigore del Codice della crisi, ritenendo necessario apportare modifiche a taluni istituti ritenuti poco flessibili, che potrebbero portare a difficoltà applicative in tale contesto di congiuntura economica. Il D.L. 118 ha inoltre stabilito uno slittamento, ancor più lungo (e forse per accantonarlo definitivamente), al 31 dicembre 2023 per il controverso sistema dell’allerta obbligatoria e automatica in presenza di segnali di crisi nell’impresa, che prevede(va) il coinvolgimento, nell’allerta esterna, di enti fiscali e previdenziali. 

Consapevole che il mero rinvio del Codice della crisi non può essere risolutivo per un intervento efficacie in tale conteso, il Legislatore ha previsto l’introduzione di nuovi strumenti, come la Composizione negoziata della crisi, che si sostanzia in un procedimento volontario di natura stragiudiziale volto a consentire il raggiungimento di un accordo tra l’impresa in difficoltà e i propri creditori (per un approfondimento si veda il nostro Post n. 173/2021 del 12/08/2021), 

nonché l’anticipata entrata in vigore di alcune specifiche disposizioni previste dal Codice della crisi. 

Per ricorrere alla Composizione negoziata si dovrà attendere il 15 novembre 2021 (entro il 24 settembre dovrà, inoltre, essere emesso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che ne disciplina alcuni specifici aspetti) mentre sono già in vigore (dal 25 agosto) le disposizioni che, modificando l’attuale legge fallimentare (R.D. 267/1942), anticipano alcuni strumenti del Codice della crisi. Tra queste segnaliamo:

  1. in tema di Transazione fiscale, la facoltà del Tribunale di omologare le proposte di concordato preventivo anche in assenza del adesione (e non più in assenza di voto favorevole) dell’Erario e degli Enti previdenziali;
  2. in ambito di tutela dei lavoratori dipendenti, la facoltà concessa la Tribunale di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito della domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione; 
  3. nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, le novità riguardano: (i) gli Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 -septies L.F.) che, a determinate condizioni, produrranno i propri effetti anche nei confronti di creditori non aderenti all’accordo, purché rientranti in categorie omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, anche quando non si tratti di banche o intermediari finanziari; (ii) la Convenzione in moratoria (art. 182-octies L.F.), che riguarda la facoltà di accordarsi con i creditori per la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, che tuttavia non comporti rinuncia al credito, estenderà i propri effetti, a determinate condizioni, anche nei confronti di creditori non aderenti all’accordo. Tale istituto si applica anche agli imprenditori non commerciali (per esempio alle imprese agricole); (iii) gli Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182-novies L.F.) che prevedono la possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) con una percentuale di creditori aderenti pari al 30 % (e non al 60%) a patto che il debitore rinunci alla dilazione di pagamento di 120 gironi altrimenti prevista, alla sospensione delle azioni esecutive e non abbia chiesto il concordato con riserva ex art. 161 L.F. Considerato che il restante 70% dei creditori che non partecipa all’accordo andrà soddisfatto regolarmente, sembra difficile prevedere una ampio ricorso all’istituto in parola; (iv) l’efficacia degli accordi di ristrutturazione della società che, salvo patto contrario, si estende ai soci illimitatamente responsabili(art. 182-decies L.F.);
  4. in tema di Concordato in continuità (art. 186-bis L.F.) è prevista la moratoria biennale (anziché annuale) per il pagamento dei creditori privilegiati.

Dr. Andrea Boschi



Cassazione: le sponsorizzazioni post 2008 sono sempre spese di pubblicità.

Uncategorised Posted on Fri, August 27, 2021 19:36:47

POST 178/2021

Con l’ordinanza nr. 21452 depositata lo scorso 27 luglio 2021 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito alla deducibilità delle spese per sponsorizzazione.

Come noto negli anni, in particolar modo per i periodi di imposta ante 2008, la deducibilità delle spese per sponsorizzazioni è stata spesso oggetto di riprese da parte degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i quali tendevano a contestarne la natura di spese di pubblicità per fale invece ricadere tra le spese di rappresentanza soggette ai limiti di cui all’articolo 108 del TUIR.

La pronuncia in esame è di interesse in quanto per la prima volta la Cassazione afferma con forza che a partire dal 2008 le spese di sponsorizzazione (il dibattito secondo la Cassazione è ormai da ritenersi “superato”) vanno ricomprese tra quelle di pubblicità e come tali, dunque, non soggette alle limitazioni imposte dall’articolo 108 del TUIR.

Per quanto attiene la nozione di spese di pubblicità la sentenza, citando anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate, ribadisce che queste sono spese sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il soggetto sponsorizzato, a fronte di un corrispettivo, si impegna a pubblicizzare e propagandare i prodotti o il marchio dello sponsor.

Gli Ermellini, per quanto attiene l’inerenza e congruità della spesa, richiamano infine l’articolo 90 comma 8 della legge finanziaria 2003 ricordando che esiste una presunzione legale assoluta riferita alle spese di sponsorizzazione rivolte a favore di società sportive dilettantistiche nel limite di 200 mila euro annui che devono essere sempre considerate di pubblicità (e quindi integralmente deducibili ai sensi dell’articolo 74 del TUIR).

Entro detto limite devono ritenersi sempre integrate sia l’inerenza che la congruità della spesa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Contributi a fondo perduto a favore del settore tessile e moda: il 22 settembre la data per la presentazione delle domande.

Uncategorised Posted on Tue, August 24, 2021 08:58:33

POST 177/2021

Con decreto del 3 agosto 2021, del direttore generale del MISE per gli incentivi alle imprese, sono stati definiti  i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi a fondo perduto per il settore tessile-moda previste dal “Decreto Rilancio”

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2021 esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia https://www.invitalia.it

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, è stato integrato l’elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 “Attività di design di moda” e 32.12.20 “Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale”. 

Si ricorda che i contributi possono raggiungere fino al 50% delle spese ammissibili e fino a esaurimento delle risorse previste in 5 milioni di euro. I soggetti destinatari sono le piccole imprese con sede operativa in Italia con non oltre 5 anni di attività e sono agevolati i progetti di innovazione anche legati all’acquisto di macchinari o finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design o di tessuti innovativi. I progetti devono prevedere spese ammissibili comprese tra 50mila e 200mila euro e devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, sarà pertanto fondamentale la velocità di presentazione delle domande, in quanto ultimati i fondi non sarà più possibile accedere alle agevolazioni.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso e Montebelluna



Credito d’imposta rimanenze del settore tessile e moda: definiti i 40 codici attività che hanno diritto al bonus.

Uncategorised Posted on Mon, August 23, 2021 10:24:13

POST 176/2021

E’ stato pubblicato sul sito del MISE il decreto che individua i codici ATECO delle imprese del settore tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che possono usufruire del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino previsto dal “Decreto Sostegni-bis”.

Si ricorda che il credito d’imposta è previsto in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti. Il credito viene riconosciuto per il periodo d’imposta in corso al 31 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), fino ad esaurimento dei fondi stanziati per 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.

Per approfondimenti si rinvia a:

Si attende ora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che deve definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per poter usufruire dell’agevolazione, oltre alle modalità di monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa.

Il Decreto con l’elenco dei codici attività in oggetto è consultabile al seguente link:

(https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM_credito_di_imposta_rimanenze_di_magazzino_settore_moda.pdf).

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Per l’Industria farmaceutica dal Decreto Sostegni bis un credito d’imposta del 20%.

Uncategorised Posted on Sun, August 22, 2021 10:04:01

POST 175/2021

Tra le diverse agevolazioni alle imprese contenute nel “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»), si distingue il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, inclusi quelli vaccinali

In particolare l’art. 31, commi 1-5, della norma stabilisce a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, così come indicati dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero: a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Va osservato che tali costi, pur essendo inclusi nell’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono tuttavia esplicitamente esclusi dal Decreto Sostegni bis dalle spese ammissibili; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

L’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 fissa percentuali differenziate per l’intensità dell’aiuto, variando la quota di costi ammissibili sul totale che può essere soggetta a misure di sostegno. 

Nello specifico è previsto che l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non superi: il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. 

Con riferimento alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue: del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; del 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Il credito d’imposta del 20% non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

Il credito spetta alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con l’Italia (Decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione con mod. F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP e non rileva ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi (come prevista dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR).

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Contributo a fondo perduto da erogare al locatore per la riduzione dell’importo del canone di locazione: istanza entro il 6 settembre 2021.

Uncategorised Posted on Thu, August 12, 2021 15:38:34

POST 174/2021

Entro il 6 settembre 2021, è possibile inviare le richieste per ottenere il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre i canoni di locazione per gli inquilini di abitazioni principali. 

Si tratta di una agevolazione concessa per il 2021 dal decreto Ristori e resa operativa dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento Prot. n° 180139/2021 con cui ha approvato anche il relativo modello di istanza e le istruzioni per la compilazione.

Più precisamente la norma in questione riconosce al locatore un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
  •  l’immobile adibito a uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
  • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
  • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Tale contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.

Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso



Crisi d’impresa, composizione negoziata: ulteriore chance per ripartire.

Uncategorised Posted on Thu, August 12, 2021 10:30:36

POST 173/2021

Lo schema del DL approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 agosto prevede l’introduzione di un nuovo istituto per consentire all’imprenditore in difficoltà di trovare la miglior strada percorribile per raggiungere accordi con i propri creditori in modalità del tutto stragiudiziale.

Infatti, con l’intento di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto, ravvisata l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese a individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, per l’imprenditore che dovesse trovarsi in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, che rende probabile la crisi o l’insolvenza, il (proponendo) legislatore apre dal prossimo 15 novembre la possibilità di accedere a un procedimento volontario avente natura riservata e stragiudiziale.

Tale istituto è accessibile mediante presentazione di apposita domanda alla Camera di Commercio tramite un portale dedicato di nuova istituzione (art. 3), in esito alla quale viene nominato un professionista esperto indipendente in materia di crisi di impresa che sarà incaricato di valutare la percorribilità del risanamento aziendale e/o la ristrutturazione dei debiti indicando e assistendo l’imprenditore nelle scelte strategiche da attuarsi e nelle contrattazioni con i creditori.

Detto professionista riveste la funzione di mero professionista esperto in materia che svolge attività di consulenza al fine di agevolare le trattative tra i soggetti interessati.

In nessuno modo egli può sostituirsi all’imprenditore, che mantiene interamente la gestione dell’azienda.

Il carattere volontario e riservato dell’istituto consente che venga rispettata la più stretta riservatezza sulle trattative e informazioni tutte che dovessero essere fornite dall’imprenditore all’esperto e ai creditori, tanto che l’esperto non può essere chiamato a deporre da alcuna autorità in merito.

Altro aspetto certamente importante di tale istituto è che unitamente all’istanza di accesso alla composizione negoziata può essere presentata in Tribunale domanda di applicazione di misure protettive del patrimonio, sicché dalla data di pubblicazione di tali misure i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore (su questo inciso vi sono alcuni dubbi in tema di par condicio creditorum), né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa.

Inoltre, il legislatore punta sulla rapidità della composizione in quanto se entro 180 giorni dalla nomina dell’esperto non sono raggiunti gli accordi, la domanda viene cancellata (salvo espressa volontà sia dell’imprenditore, sia dei soggetti interessati).

Al termine delle trattative, l’imprenditore ha diverse possibilità:

  1. Possibilità di superamento della condizione di squilibrio stragiudizialmente
  2. Concludere accordi con i creditori se questi garantiscono la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (con riduzione sanzioni e interessi tributari e concessione di dilazione di pagamento dei debiti tributari sino a 72 rate);
  3. Concludere una convenzione di moratoria;
  4. Concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto, che produce i medesimi effetti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F. (piani attestati di risanamento), senza necessità dell’attestazione;
  5. Accesso alle procedure alternative al fallimento già esistenti
  6. accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, 182-septies, 182-novies (di nuova istituzione con il DL in commento), L.F.;
  7. predisposizione piano attestato di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.;
  8. proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del DL in commento);
  9. accedere alle altre procedure concorsuali.

In conclusione e in sintesi, alcune delle caratteristiche dell’istituto in esame:

  1. Possibilità di accedere a un istituto completamente stragiudiziale;
  2. Assistenza da parte di un professionista esperto indipendente in materia di crisi di impresa;
  3. Velocità del procedimento;
  4. Possibilità di adozione di misure protettive sul patrimonio in pendenza di trattative;
  5. Possibilità (su autorizzazione del Tribunale) di contrarre finanziamenti prededucibili;
  6. Estrema riservatezza sulle informazioni assunte dai soggetti interessati in pendenza della composizione;
  7. Impossibilità per gli istituti di credito di revocare gli affidamenti bancari a causa dell’accesso alla composizione negoziata;
  8. In caso di raggiungimento di accordo, riduzione interessi e sanzioni tributarie;
  9. Impossibilità di dichiarazione di fallimento nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la conclusione del procedimento.

Non resta che attendere la pubblicazione del DL nella sua formulazione definitiva per comprendere se tutti tali aspetti sono confermati.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Concordato con cessione di beni: la Cassazione conferma l’autonomia privata dell’imprenditore.

Uncategorised Posted on Thu, August 12, 2021 10:23:19

POST 172/2021

Con la recente ordinanza nr. 21815/2021 gli ermellini hanno confermato che il carattere essenziale del concordato preventivo è l’autonomia privata dell’imprenditore.

Invero, il tema sul quale è stato chiesto l’intervento della Suprema Corte attiene alla nomina da parte del Tribunale in sede di omologa del concordato di un Collegio di Liquidatori per la gestione della cessione dei beni senza tener conto che nella domanda presentata dall’imprenditore vi fosse già l’indicazione di un professionista individuato allo scopo.

Il ricorso per Cassazione è stato accolto e il decreto di nomina cassato, facendo forza sui seguenti punti:

  • A norma dell’art. 182, co. 1, L.F. “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori […] e determina le altre modalità di liquidazione”;
  • Detta norma valorizza l’autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo, ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori e al loro consenso informato;
  • Il Tribunale assolve a un compito che assume natura propriamente integrativa (o tutoria) rispetto alla volontà negoziale delle parti interessate alla cessio bonorum;
  • L’indicazione di un nominativo quale liquidatore da parte dell’imprenditore riveste i tratti e la portata della designazione vincolante, ove peraltro rimanga rispettosa, s’intende, dei già richiamati requisiti di professionalità e di indipendenza che sono prescritti dalla legge fallimentare.

Granitico dunque l’orientamento della Suprema Corte che si era già trovata a decidere sul tema (Cass., S.U., n. 19506/2008, Cass. n. 15699/2011, Cass. n. 1237/2013), e che mette nero su bianco l’erroneità dell’orientamento della giurisprudenza di merito che sovente ritiene di poter procedere con la nomina del Liquidatore, senza peraltro debitamente motivare la diversa nomina (imposta), ancorché l’imprenditore ne abbia individuato già uno.

Arresto decisamente positivo per l’imprenditore, che comunque non è esonerato dall’individuare quale liquidatore un professionista esperto e in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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