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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Farmacia dei Green Pass e dei tamponi.

Uncategorised Posted on Wed, August 11, 2021 10:47:34

POST 171/2021

Mentre l’Italia va in vacanza, il Governo cerca di contenere la circolazione del virus, in quella che ormai si sta configurando come la “quarta ondata”, attraverso l’obbligatorietà del Green Pass e dei test per la rilevazione di antigene SARSCoV-2. 

Il DL n. 105 del 23 luglio scorso (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”) prevede infatti che per accedere a diversi luoghi al chiuso e spazi all’aperto ad alto rischio assembramenti (Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; Sagre e fiere, convegni e congressi; Centri termali, parchi tematici e di divertimento; Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; Concorsi pubblici) si debba essere in possesso della “Certificazione verde Covid-19” (Green Pass), comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure si sia effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Lo scorso 5 agosto, il Commissario straordinario gen. Figliuolo in ossequio a quanto stabilito dal DL n. 105/2021, art. 5 (“Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”), ha siglato un Protocollo d’intesa con il Ministro della salute e le farmacie (rappresentate dai presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite) e le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, a prezzi contenuti.

In particolare il Protocollo prevede la somministrazione, da parte delle farmacie convenzionate, dei test antigenici rapidi a favore della popolazione:

  • di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 e una quota di contribuzione a carico dell’Amministrazione pubblica pari a € 7,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
  • di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito.

La remunerazione complessiva della farmacia per ogni test antigenico rapido somministrato, pari ad € 15,00 (IVA esente), come precisa il Protocollo, è comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test, del materiale di consumo necessario (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all’esecuzione della prestazione. Pertanto nei € 15,00 è inclusa anche la remunerazione dell’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test da parte dei farmacisti o del personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) dagli stessi all’uopo ingaggiato, nonché di tutte le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e comunque collegate all’esecuzione dei test antigenici.

A ciò si aggiunge che la liquidazione della spesa a favore delle farmacie, per quanto concerne la compartecipazione a carico dell’Amministrazione pubblica, non è immediata, ma avverrà solo a consuntivo, da parte delle ASL, a seguito dell’approvazione dell’apposito documento contabile ovvero nell’ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

Per quanto concerne le certificazioni verdi (Green Pass) la questione è invece molto più semplice: sono rilasciate senza oneri a carico del cittadino e pertanto, non essendo prevista alcuna compartecipazione da parte dell’Amministrazione pubblica, risultano a totale carico delle farmacie.

A queste condizioni, in pochi giorni, le farmacie sono state prese d’assalto da migliaia di utenti interessati ad un supporto gratuito per la produzione del Green Pass o per la somministrazione dei test a prezzi calmierati. 

Ma le farmacie, dopo anni di “liberalizzazioni”, di “distribuzione diretta e per conto”, di sconti crescenti e trattenute, di burocrazia e adempimenti, hanno dovuto contrastare l’erosione dei propri margini esasperando l’efficienza: con spazi, personale e attività attentamente calibrati allo svolgimento delle attività tradizionali.

Le farmacie pertanto non possono reggere un’ondata di richieste straordinarie, come quelle di questi giorni: le file si allungano, crescono i disservizi, diminuisce la qualità delle vendite. 

Aumentano i costi.

Diminuiscono gli utili. 

Paradossalmente mentre, da un lato, il Governo cerca attraverso un nuovo “modello di remunerazione” di correggere le distorsioni del passato, dall’altro, assume decisioni che vanno nella direzione opposta. 

Del resto che qualcuno abbia fatto male i conti risulta ancor più evidente dopo che ieri una Regione virtuosa come il Veneto è dovuta correre ai ripari abolendo la gratuità dei tamponi, che potranno costare fino a € 22,00.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Domande di esonero contributivo INPS entro il 30 settembre, per i professionisti tempo fino al 31 ottobre.

Uncategorised Posted on Tue, August 10, 2021 09:56:08

POST 170/2021

In data 6 agosto l’INPS ha pubblicato la circolare n. 124 con la quale vengono fornite le indicazioni per accedere all’esonero parziale dei contributi previdenziali, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Tale circolare era stata annunciata con il messaggio n. 2761 del 29 luglio scorso con il quale veniva ufficializzata la proroga della presentazione delle istanze inizialmente prevista con scadenza 31 luglio 2021.

Ricordiamo brevemente che i soggetti beneficiari dell’esonero sono gli iscritti:

  • alle Gestione autonoma speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • I professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (e che dichiarano i redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR);
  • alle Casse professionali autonome;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori, di cui alla L.3/2018, iscritti alla Gestione separata INPS o iscritti alle Casse professionali autonome, già collocati in pensione e assunti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda i requisiti per gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che:

  • l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al  31/12/2020 e che risultino inscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1 gennaio 2021; sono quindi esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 01/01/2021;
  • I soggetti devono aver subito un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019, con alcune deroghe per le nuove attività del 2020, e devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro (reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II);
  • devono essere in possesso della regolarità contributiva, c.d.  DURC, verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 01/11/2021;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità o altro emolumento con stessa finalità (l’esonero spetta solo per i mesi NON coincidenti con periodi di lavoro o pensione). 

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di € 3.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista; in caso di superamento del limite di spesa, l’INPS provvederà a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.

Inoltre l’INPS specifica che i periodi oggetto di esonero saranno utili ai fini pensionistici (sia per il diritto che per l’importo) a condizione che la quota di contribuzione obbligatoria, non oggetto di esonero, sia regolarmente pagata; fanno eccezione gli iscritti alla Gestione separata che se in presenza di un reddito inferiore ad € 15.953,00 avranno una riduzione del periodo valutabile ai fini pensionistici.

Per gli Artigiani e Commercianti l’esonero riguarda i contributi sul minimale di competenza dell’anno 2021 con scadenza fino al 31/12/2021 (quindi rata fissa I, II e III). Per gli iscritti alla Gestione Separata l’esonero riguarda gli acconti del 2021, con scadenza di pagamento entro il 31/12/2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% o 24% sul reddito per l’anno di imposta 2020 indicato nel quadro RR, sezione II. Ne consegue quindi che sono esclusi dal beneficio i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (collaboratori coordinati e continuativi).

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei modelli sarà resa nota con apposito messaggio e dovranno essere trasmessi con i canali telematici messi a disposizione dall’INPS, sia per il cittadino che per gli Intermediari, accedendo dal Cassetto previdenziale, dove si potrà verificare anche l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza.

Per i professionisti iscritti alle Casse autonome di previdenza la scadenza è fissata al 31 ottobre 2021.

L’esonero inoltre deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 06/08/2021, data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili sulla contribuzione omessa. In caso invece di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati si potrà chiedere la compensazione o il rimborso con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2021. 

L’Istituto comunicherà l’importo spettante a ogni richiedente. Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato da parte dell’INPS, dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il pagamento della differenza contributiva effettuata dal contribuente entro 30 giorni dalla comunicazione stessa potrà essere sanata senza applicazione di sanzioni civili ed interessi.

Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale ed il calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definiti tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate, l’INPS inoltre trasmetterà agli altri enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza l’elenco dei soggetti che hanno presentato l’istanza al fine di ottenere le informazioni necessarie ad effettuare i dovuti controlli.

I contributi oggetto di esonero andranno dichiarati nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi dei rispettivi beneficiari.

Per ultimo si precisa che l’agevolazione rientra nella normativa in materia di aiuti di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Condono cartelle fino a 5 mila euro entro il 31 ottobre 2021: il MEF definisce le modalità operative della procedura ed il ricalco dei debiti da pace fiscale.

Uncategorised Posted on Fri, August 06, 2021 13:41:41

POST 169/2021    

Come già segnalato nel nostro precedente post nr. 96/2021, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio, il Decreto Sostegni (Dl n 41/2021) ha introdotto una sanatoria che prevede lo stralcio automatico di tutti i debiti iscritti a Ruolo affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 ed il 2010 il cui importo residuo sia entro i 5 mila euro. Potranno godere dello stralcio automatico i contribuenti, persone fisiche o società, che hanno dichiarato, nell’ultima dichiarazione presentata, un reddito imponibile inferiore a 30 mila euro.

Secondo quanto ora previsto dal Decreto attuativo del MEF (35195/2021 del 14 luglio) il calendario della procedura è il seguente:

20 agosto 2021 – elenco dei codici fiscali

Entro questa data l’Agente delle Riscossione dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti che presentano ruoli rientranti nella sanatoria.

30 settembre 2021 – redditi oltre soglia

Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate comunicherà i codici fiscali dei contribuenti che risultano aver dichiarato redditi superiori alla soglia dei 30 mila euro secondo le dichiarazioni dei redditi presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate alla data di emanazione del Decreto attuativo e che quindi non possono godere dell’agevolazione legata allo stralcio automatico dei debiti.

31 ottobre 2021 – cancellazione automatica

Entro il 31 ottobre 2021 l’Agente della Riscossione provvede a cancella re d’ufficio tutti i debiti relativi a quei contribuenti non segnalati come eccedenti soglia di reddito dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nel caso di posizioni in cui risultano due o più coobbligati, la posizione non verrà stralciata qualora sia stato segnalato il codice fiscale anche di uno solo di questi.

30 novembre 2021 – invio dei dati agli enti creditori

Entro il 30 novembre 2021 l’Agente della Riscossione invierà il risultato degli stralci effettuati agli enti creditori che provvederanno ad aggiornare le proprie scritture patrimoniali.

Condono e rate da pace fiscale

Bisogna però fare attenzione che questo stralcio automatico può potenzialmente innestarsi nei pagamenti derivanti dalla così detta pace fiscale ovvero nei pagamenti derivanti da Rottamazione TER e Saldo e stralcio le cui rate 2020 e 2021 sono state differite come riepilogato nel nostro post nr. 151/2021 a cui si rimanda.

In sintesi, è possibile che si verifichi il caso in cui i debiti di importo fino a 5 mila euro rientrino in automatico nello stralcio ora previsto.

In questo caso i debiti stralciati vanno ad incidere sul debito complessivo dovuto ai fini della rottamazione TER o del Saldo e Stralcio e visto che vi sono ancora rate da pagare derivanti dalle nuove scadenze, come sopra ricordato, è possibile che si renda necessario il ricalcolo del debito.

Per poter effettuare detto ricalcolo l’Agenzia delle Entrate riscossione ha messo a disposizione nel proprio sito internet un’apposita finestra che permette di verificare se nei documenti inclusi nella pace fiscale sono presenti carichi rientranti nella sanatoria.

Il servizio è disponibile al seguente link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home .

Compilando l’apposito form si potrà verificare l’eventuale ricalcolo del debito e stampare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento delle rate dovute calcolate al netto selle somme condonate. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione DL Sostegni bis: investimenti in Stat Up innovative con plusvalenze esenti.

Uncategorised Posted on Thu, August 05, 2021 09:02:47

POST 168/2021

L’articolo 14 del decreto sostegni Bis convertito dalla Legge n. 106 del 24 luglio 2021 prevede ai commi 1 e 2 che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società Start Up innovative ex articolo 25 comma 2 del DL 179/2012 sottoscritte tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2015 sono esenti dalle imposte sui redditi a patto che la partecipazione, qualificata o non qualificata, sia stata detenuta per un periodo minimo di tre anni.

Il comma 3 invece introduce un ulteriore agevolazione che riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società commerciali che vengono reinvestite in start up innovative. Anche in questo caso vi è l’esenzione dalle imposte sui redditi per i predetti guadagni a patto che:

– le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti siano state acquistate mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

– le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

– il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Si evidenzia infine come l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo in commento sia tuttavia subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione DL Sostegni bis: proroga incentivi alla cessione dei crediti deteriorati e Super ACE.

Uncategorised Posted on Thu, August 05, 2021 09:01:08

POST 167/2021

L’articolo 19 del decreto sostegni Bis convertito dalla Legge 106 del 24 luglio 2021 introduce due importanti benefici fiscali:

a. proroga della trasformazione delle DTA in crediti fiscali a seguito di cessione di crediti deteriorati effettuate fino al 31.12.2021;

b. istituzione della cd. Super ACE per favorire la patrimonializzazione delle imprese.

Come detto viene prevista la proroga al 31 dicembre 2021 dell’articolo 44-bis del Dl 34/2019 il quale disciplina la possibilità di trasformare in credito di imposta (utilizzabile anche in compensazione o richiesto a rimborso) le attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets) riferibili a perdite fiscali non ancora utilizzate e alle eccedenze ACE, subordinate alla cessione a titolo oneroso di crediti “deteriorati” entro il 31.12.2021.

Condizione per accedere all’agevolazione è la cessione entro il 31.12.2021 di crediti pecuniari (sia di natura commerciale che finanziaria) verso debitori “inadempienti”.

Si ricorda che il credito si considera deteriorato ai fini della norma agevolativa quando risulta scaduto da oltre 90 giorni rispetto alla data in cui era dovuto il pagamento.

La data di efficacia della cessione corrisponde alla data di efficacia “giuridica” della cessione e non alla data di rilevanza contabile della cancellazione del credito in bilancio.

Sempre l’articolo 19 nei commi da 2 a 7 introduce una ulteriore misura agevolativa volta ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, quindi per il periodo di imposta che termina al 31.12.2021 per i soggetti «solari».

Questo incentivo si innesta sul collaudato meccanismo dell’ACE e prevede l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15% sull’ammontare incrementativo del capitale proprio fino ad una variazione massima pari a 5 milioni di euro.

In altre parole per i soggetti IRES il beneficio fiscale è ravvisabile in 36 euro per ogni 1.000 euro di incremento fino ad un ammontare massimo di 180 mila euro (nel caso di incremento pari al limite massimo di 5 milioni di euro).

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione in commento sono i medesmi soggetti che beneficiano dell’ACE ordinaria di cui all’articolo 1 del Dl 201/2011 ovvero le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Oltre all’ordinaria modalità di variazione in diminuzione della base imponibile, la misura agevolativa prevede, al suo comma 3, la possibilità di optare per l’utilizzo del beneficio ACE attraverso un credito di imposta che può essere:

– utilizzato in compensazione;

– ceduto a terzi;

– chiesto a rimborso.

La disciplina della cd. Super ACE prevede un «periodo minimo di permanenza» (di fatto fino al 31.12.2023 per i soggetti solari) della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione.

Qualora il periodo minimo non venga rispettato la norma agevolativa prevede un meccanismo di recapture proporzionale al beneficio fiscale fruito.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Sostegni-bis: Rifinanziamento e semplificazioni della “Legge Sabatini”.

Uncategorised Posted on Mon, August 02, 2021 12:24:05

POST 166/2021

L’articolo 11-ter della Legge n. 106 del 23.07.2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, che integra anche le norme del “Decreto Lavoro e Imprese”, rifinanzia le agevolazioni concesse dalla Legge Sabatini con nuove risorse per 425 milioni di euro per l’anno 2021.

Con decreto direttoriale del MISE del 2 luglio 2021 è stato, infatti, riaperto lo sportello per la presentazione delle nuove domande di accesso ai contributi. Lo sportello era stato chiuso il 1° giugno scorso a seguito di esaurimento dei fondi disponibili.

L’art. 11-ter del Decreto, inoltre, semplifica le procedure di erogazione dei contributi anche per le domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata la prima quota di contributo, prevedendo l’erogazione delle successive quote di contributo in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. 

Il riconoscimento del contributo con erogazione in unica soluzione, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2021, invece, era già stato disposto dal comma 95 dell’art. 1 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La procedura semplificata di erogazione dei contributi, quindi, ad oggi, opera indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall’importo del finanziamento.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto Sostegni-bis: Misure per il settore tessile e moda.

Uncategorised Posted on Mon, August 02, 2021 12:22:55

POST 165/2021

L’articolo 8 comma 1 della Legge n. 106 del 23.07.2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, prevede misure a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

La misura era già stata introdotta per l’anno 2020 dal “Decreto Rilancio”, ma non è mai divenuta operativa per mancanza di decreti attuativi. 

Con le nuove norme è previsto per il 2021 un credito d’imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta dovranno presentare apposita comunicazione con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Conversione DL Sostegni BIS: Credito d’imposta locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.

Uncategorised Posted on Sun, August 01, 2021 19:18:12

POST 164/2021

L’argomento in approfondimento è stato già trattato con precedente post n. 128/2021 del 02 giugno 2021.

La legge di conversione del decreto sostegni bis estende il credito d’imposta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettagliocon ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in essere al 25.07.2021, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

La condizione anche in questo caso è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il credito spetta anche in assenza del calo dei ricavi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il bonus affitti 2021 per questi soggetti viene riconosciuto in misura ridotta: diventa infatti pari al 40% (e non al 60%) dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e al 20% (e non al 30%) per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Mirca Segato – Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



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