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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Impegno a ricontrattare in buona fede il canone di locazione nelle locazioni commerciali.

Uncategorised Posted on Thu, July 29, 2021 10:18:15

POST 155/2021

Con la legge di conversione del decreto Sostegni-Bis il Legislatore ha specificatamente individuato alcune condizioni alla ricorrenza delle quali conduttore e locatore sono “chiamati a collaborare tra loro in buona fede per la rideterminazione del canone”.

La nuova formilazione dell’art. 6-novies del DL. 41/2021 specifica che l’oggetto del percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso dell’anno 2021.

In particolare, le parti sono chiamate a collaborare in vista della rideterminazione del canone di locazione nel caso ni cui il conduttore:

a) non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica;

b) non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore.

Tali disposizioni si applicano inoltre esclusivamente a conduttori esercenti attività economica che: (i) abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1 marzo 2019 ed il 30 giugno 2020, (ii) la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.

Resta ovviamente ferma la più ampia libertà negoziale delle parti che possono rinegoziare le condizioni contrattuali anche con termini ed in presenza di condizioni differenti da quelli legislativamente previsti.

Non potendo, infatti, il legislatore intervenire autoritativamente nei rapporti tra i privati tale previsione normativa sembra maggiormente finalizzata a fornire ai giudici, in caso di contenzioso tra le parti, dei criteri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone di locazione fosse ragionevolmente dovuta.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Slitta nuovamente il termine per inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Uncategorised Posted on Thu, July 29, 2021 10:13:30

POST 154/2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, accogliendo le istanze di alcune Associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento di relativi software, ha emesso un decreto (ancora in fase di pubblicazione), che rinvia la trasmissione dei dati di spesa sanitaria sostenuta nel primo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria, prevista per il prossimo 31 luglio, slitta al 30 settembre 2021.

Si ricorda che da quest’anno il Sistema TS, da un lato, rappresenta l’unico canale per tutti gli obblighi fiscali di trasmissione e, dall’altro, è abilitato a ricevere solo i documenti che nel periodo siano anche stati pagati, dovendosi necessariamente indicare, salvo per le spese specificatamente esentate dall’obbligo di tracciamento, la modalità di pagamento. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Confermata la scadenza del 20 agosto del pagamento della prima rata dei contributi INPS – rate fisse.

Uncategorised Posted on Wed, July 28, 2021 18:16:59

POST 153/2021

Con messaggio INPS n. 2731 del 27/07/2021 viene inoltre confermata la scadenza del 20 agosto 2021 della prima rata dei contributi dovuti sul reddito minimale per l’anno 2021 dovuta dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali.

La rata doveva essere versata entro il 17 maggio, ma è stata differita al 20 agosto prossimo (senza alcuna maggiorazione) dall’articolo 47 del DL 73/2021.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



Proroga al 15 settembre dei versamenti INPS derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Uncategorised Posted on Wed, July 28, 2021 18:14:25

POST 152/2021

Con il messaggio n. 2731 del 27/07/2021 l’INPS ha fornito indicazioni con riguardo alla proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali:

– dovuti a titolo di saldo per l’anno d’imposta 2020 e di primo acconto per l’anno d’imposta 2021;

– dagli Artigiani, dagli Esercenti attività commerciali, nonché dai Professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto,

uniformando  al 15/09/2021 la scadenza dei suddetti contributi  con la scadenza del pagamento delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Andrea Salmistraro

Studio Epica – Vicenza



Conversione DL Sostegni BIS: nuove scadenze per i versamenti da Pace Fiscale.

Uncategorised Posted on Wed, July 28, 2021 11:01:52

POST 151/2021

La Legge n. 106 del 24 luglio 2021, di conversione del DL 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni Bis”), al suo articolo 1 sexies, interviene modificando le scadenze di pagamento, da ultimo novate dal DL 41/2021, relative alla c.d. “Pace Fiscale” ovvero per quanto riguarda il pagamento delle rate fino ad ora sospese per la Rottamazione Ter e il Saldo e Stralcio.

Secondo la nuova previsione normativa le scadenze che i contribuenti che hanno richiesto la definizione agevolata dovranno rispettare per non decadere dal beneficio saranno le seguenti:

  • entro il 2 agosto 2021 (il 31 luglio cade di sabato) dovranno ora essere versate le rate con scadenza 28 febbraio 2020 e 31 marzo 2020;
  • entro il 31 agosto 2021 dovrà essere pagata la rata con scadenza 31 maggio 2020;
  • entro il 30 settembre 2021 le rate con scadenza 31 luglio 2020;
  • entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivo) la rata con scadenza 30 novembre 2020.

Il 30 novembre 2021 infine dovranno essere versate tutte le rate scadenti nel 2021 e quindi quelle di febbraio 2021marzo 2021maggio 2021luglio 2021 e 30 novembre 2021.

Si ricorda che per tutti questi versamenti è prevista la tolleranza del cd. lieve inadempimento che consente di pagare le rate dovute al massimo con 5 giorni di ritardo dalla scadenza prevista.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni dei privati.

Uncategorised Posted on Sat, July 24, 2021 18:35:25

POST 150/2021

Con la conversione del Decreto Sostegni bis è rinnovata la facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 11 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il covid-19 e la modifica del sistema di remunerazione delle Farmacie.

Uncategorised Posted on Sat, July 10, 2021 12:57:01

POST 149/2021

Sono anni che i farmacisti stanno assistendo alla progressiva diminuzione del fatturato mutualistico per effetto di un combinato di fattori quali l’introduzione dei farmaci equivalenti (“generici”), l’aumento degli sconti e trattenute Asl, la Distribuzione diretta e per conto. 

Del resto, l’attuale sistema di remunerazione della Filiera del farmaco, che si caratterizza per il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale fissa (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, è incapace in un contesto deflattivo di garantire il mantenimento di adeguati livelli di remunerazione. 

I farmacisti hanno quindi dovuto cercare nuove, difficili, condizioni di economicità attraverso lo sviluppo di comparti non tipicamente caratteristici. Attigui -se vogliamo- ma non tradizionali, almeno in una concezione ortodossa della Farmacia, che la vede innanzitutto focalizzata nella dispensazione del farmaco.

Tuttavia -come si ricorderà- ancora nel 2010, il Governo Berlusconi intervenne per risolvere il problema alla radice, gettando le basi per la riforma del sistema di remunerazione. Col DL 78/2010 dispose infatti l’avvio di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tra il Min. della salute, il MEF, l’AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Al nulla di fatto che ne conseguì, cercò di porre rimedio nel 2012 il Governo Monti col DL 95/2012, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sulla base di un accordo tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa. Addirittura Monti, col DL 95/2012 stabilì che, in caso di mancato accordo tra gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo dovesse intervenire direttamente e autonomamente, attraverso Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF.

Da allora sono passati molti anni: le ricette hanno continuato a svalutarsi, le farmacie a impoverirsi, i farmacisti a cercare sempre nuove identità, ma il sistema di remunerazione non si è modificato.

Come evidenziato nel post del 22 marzo 2021 (www.epicanews.it – Le misure del Decreto sostegni per la Farmacia) purtroppo è stata necessaria la tragedia della pandemia per riportare prepotentemente l’attenzione sulla vitale necessità per il Paese di una Farmacia solida, anche dal punto di vista economico. Ecco allora che all’art. 20 del “Decreto sostegni” (DL n. 41 del 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) sono previste in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nei limiti dell’importo pari € 50 milioni per l’anno in corso (dato che la sperimentazione dovrebbe partire dal prossimo mese di settembre) e a € 150 milioni per il prossimo anno, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Da quanto si evince dalla Bozza di Decreto che nei giorni scorsi il Min. Speranza ha inviato alla Conferenza Stato Regioni, la remunerazione aggiuntiva, che dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo mese di settembre, verrà articolata sulla base delle seguenti componenti:

1. al fine di incentivare la dispensazione del farmaco al prezzo più basso, è prevista una quota premiale aggiuntiva di € 0,12, per tutte le farmacie, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento;

2. al fine di valorizzare l’atto professionale, sganciando la remunerazione dal prezzo del farmaco, è prevista una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di € 0,08, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN;

3. al fine di supportare le Farmacie non sussidiate, è prevista una quota “tipologica” aggiuntiva di € 0,12, destinata solo alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi sconto SSN;

4. al fine di valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato SSN, è prevista una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva di € 0,14;

5. al fine di valorizzare il servizio reso dalle farmacie a minor fatturato SSN, è prevista una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva di € 0,25, destinata solo alle farmacie rurali e urbane che sono esentate dallo sconto SSN, in quanto con fatturato SSN inferiore a € 150 mila.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Cassazione: la rettifica del finanziamento soci è accertabile dal momento della restituzione.

Uncategorised Posted on Thu, July 08, 2021 13:14:14

POST 148/2021

Sulla scia dei principi contenuti nella sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che la decadenza dell’accertamento va verificata solo in riferimento alla dichiarazione da rettificare risultando irrilevante che alcune componenti possano derivare da annualità ormai decadute.

È questo in estrema sintesi il principio riaffermato dagli Ermellini con la sentenza n. 18370 depositata lo scorso 30 giugno 2021 con la quale viene di fatto concessa la facoltà all’Agenzia delle Entrate di contestare la restituzione di un finanziamento soci infruttifero considerandolo invece distribuzione di utili in quanto derivante, nel caso di specie, da ricavi non contabilizzati.

A poco rileverebbe il fatto che la fattispecie dei maggiori ricavi non contabilizzati riferisca ad annualità ormai decadute e quindi non più accertabili dall’Amministrazione Finanziaria.

I giudici di legittimità, richiamando i recenti principi, hanno infatti ribadito come in capo all’Amministrazione non sussista alcun obbligo di contestare l’elemento economico o patrimoniale pluriennale sin dal suo momento costitutivo, principio applicabile pertanto anche ai finanziamenti dei soci in quanto questi rappresentano un elemento di debito pluriennale formatosi nel corso del tempo nei confronti dei soci.

Sarà quindi onere del contribuente dimostrare la corretta provenienza dalla provvista che ha determinato l’insorgere del componente debitoria della società nei suoi confronti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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