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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova proroga al 30 settembre per il pagamento delle cartelle.

Uncategorised Posted on Wed, July 07, 2021 12:52:55

POST 147/2021       

L’articolo 2 del DL 99/2021 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” dello scorso 30 giugno 2021 prevede un nuovo differimento delle attività di notifica delle cartelle e di pagamento al prossimo 31 agosto 2021.

Oltre allo stop per le notifiche il provvedimento modifica, ancora una volta, l’articolo 68 del DL 18/2020 (cd. Dl Cura Italia) prevedendo un ulteriore rinvio alla sospensione del pagamento delle cartelle scadenti tra l’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Grazie a questa nuova sospensione quindi i contribuenti che hanno “bloccato” i pagamenti per cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione avranno tempo fino al prossimo 30 settembre 2021 per versare tutto il dovuto in un’unica soluzione.

Si ricorda infine che:

Non cambiano invece i termini previsti dal Dl 41/2021 (cd. Decreto “Sostegni”) per il pagamento della rate delle rottamazione ter e del saldo e stralcio che continua a dover avvenire:

In ultimo si evidenzia come, ancora oggi, per le rate 2020 della Rottamazione Ter e dello stralcio per i ruoli fino a 5 mila euro affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010, non sia ancora stato emanato il decreto del MEF (previsto entro lo scorso 22 giugno 2021) che dovrà indicare le modalità con cui gli uffici potranno procedere all’automatico stralcio delle posizioni interessate dalla sanatoria nonché gli importi da pagare entro il prossimo 2 agosto relativi alle rate scadute nel 2020 della rottamazione TER. Tutti coloro i quali hanno presentato istanza di saldo e stralcio o rottamazione potranno verificare quali partite sono state annullate per effetto dello stralcio consultando il servizio on line “Verifica lo stralcio dei debiti della tua definizione agevolata” ma in assenza del succitato decreto attuativo questa verifica al momento non è ancora possibile.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Erogazione abusiva del credito all’impresa in crisi e responsabilità della Banca.

Uncategorised Posted on Sun, July 04, 2021 14:41:37

POST 146/2021

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18610 depositata il 30 giugno u.s. ha affrontato lo spinoso tema della concessione “abusiva” del credito da parte degli intermediari finanziari alle imprese in crisi, della conseguente responsabilità di quest’ultimi nei confronti dell’impresa debitrice e dei creditori nonchè della legittimazione del curatore fallimentare ad agire in giudizio a tutela della prima e dei secondi.

La Corte circostanzia in primis i termini dell’illecito dell’operatore bancario che concede o rinnova incautamente linee di credito in favore dell’impresa insolvente o in crisi ponendo l’accendo sull’obbligo di valutare con prudenza da parte dell’istituto bancario la concessione del credito ai soggetti finanziati. L’attività di concessione del credito, ove abusiva, concorre, infatti, a integrare un danno sia per il patrimonio dell’impresa finanziata, giacché il nuovo o reiterato finanziamento ne diminuisce la consistenza patrimoniale e ne incrementa le partite generate della continuazione dell’attività, sia nei per i creditori dell’impresa.

Quanto al discrimine fra l’erogazione di credito fisiologica e quella patologia la Corte dà rilievo all’elemento della ragionevolezza e fattibilità dei piani aziendali di risanamento che devono essere tali da consentire, ex ante, alla banca una informata e consapevole valutazione circa la capacità del debitore di superare la crisi.

Al verificarsi dei profili di responsabilità sopra descritti viene riconosciuta al curatore fallimentare la legittimazione ad agire sia a tutela dell’impresa che del credito creditorio nel suo complesso per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Credito d’imposta su commissioni bancarie utilizzo POS e carte di credito.

Uncategorised Posted on Fri, July 02, 2021 20:13:21

POST 145/2021

Con la pubblicazione del DECRETO LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 viene incrementata la misura prevista per il credito d’imposta riconosciuto, a norma dell’art. 22 del DL 124/2019, agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da consumatori finali.

Tale agevolazione spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il nuovo comma 1-ter introdotto dall’art.1 prevede ora che per le commissioni maturate nel periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è incrementato al 100% (in luogo del precedente 30%) delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati a registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Decreto Lavoro e Imprese.

Uncategorised Posted on Thu, July 01, 2021 09:59:35

POST 144/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

A seguire il comunicato stampa del Governo in attesa della pubblicazione Gazzetta Ufficiale del Decreto.

“Il testo prevede che, per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, sia fortemente incentivato l’impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni

Si dispone, inoltre, la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.

Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

Il decreto introduce importati novità in materia di lavoro, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Nell’Avviso Comune sottoscritto ieri a Palazzo Chigi, le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il decreto-legge oggi approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti.

Il testo prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).

Il provvedimento proroga, inoltre, fino al 16 dicembre 2021 il termine di restituzione del “prestito ponte” già assegnato ad Alitalia con il decreto-legge 137 del 2019, autorizza la prosecuzione delle attività d’impresa, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilisce la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. E ‘istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.

Infine, il decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio”.



Rinvio del pagamento del primo acconto contributi INPS per le gestioni artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata.

Uncategorised Posted on Mon, June 28, 2021 14:25:00

POST 143/2021

Con il messaggio 2418/2021 del 25 giugno 2021 (in allegato), L’Istituto di Previdenza ha comunicato il rinvio a data da destinarsi del versamento del primo acconto 2021 per artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Come precisato si rinvia la scadenza del 30 giugno 2021, relativa al primo acconto del 2021, mentre in base al messaggio sopra indicato, resta dovuto il pagamento del saldo per l’anno 2020.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



Tamponi e vaccini in Farmacia e obblighi INAIL.

Uncategorised Posted on Sat, June 19, 2021 10:20:35

POST 142/2021

L’INAIL con l’Istruzione operativa diramata il 15 giugno scorso, avente ad oggetto: “somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti. Classificazione attività e termini per la presentazione della denuncia di variazione”, ha chiarito che per assicurare il personale dipendente delle Farmacie che ora, per effetto dei recenti interventi normativi, svolga attività di somministrazione di vaccini o tamponi antigenici e molecolari, è necessario presentare con l’apposito servizio on-line entro il 15 luglio 2021, apposita denuncia di estensione del rischio (ai sensi dell’art.12, comma 3, primo periodo, DPR n. 1124/1965), indicando le presunte retribuzioni per il periodo decorrente dall’inizio dell’attività fino al 31 dicembre 2021 del personale interessato. 

L’Istituto assicuratore sulla base di tale Denuncia provvederà a rideterminare (in aumento) il premio INAIL che passerà da un’aliquota del 6,4 per mille (voce 21102), all’11,85 per mille (voce 03114).

Con l’occasione, l’INAIL ha ricordato che in via generale le Farmacie, ai fini assicurativi (INAIL) rientrano nella gestione Terziario alla voce 21102. 

In tale voce rientrano anche le eventuali attività svolte in Farmacia di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi, di cui al DLgs n.153/2009.

L’Istituto ricorda come queste prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, prevadono l’utilizzo di dispositivi di auto diagnosi e siano gestibili direttamente dai pazienti, non richiedendo il supporto di un operatore sanitario. 

Viceversa -precisa l’Istituto- l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività di cui sopra e ricade nella voce 03114. 

Pertanto tali prestazioni, laddove erogate da personale dipendente delle Farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione Terziario ad essa espressamente dedicata. 

L’INAIL ricorda infine che, per la gestione Altre attività, la vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) e le prestazioni di autoanalisi effettuate presso le Farmacie sono ricondotte al gruppo 01005, mentre le preparazioni galeniche svolte in farmacia sono da riferire al gruppo 21006. Anche in questo caso le eventuali prestazioni sanitarie sono da ricondurre al sottogruppo 03107.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Decreto Sostegni Bis: misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese.

Uncategorised Posted on Sun, June 13, 2021 10:57:16

POST 141/2021

Il Decreto Sostegni-bis introduce nuove misure per l’accesso al credito e per la liquidità delle imprese ed in particolare:

  • l’art 12 introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica, attraverso il fondo centrale PMI, a supporto di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (PMI) per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti. I finanziamenti potranno essere di ammontare massimo di 500 milioni di euro e potranno avere un a durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e dovranno essere finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  • l’art. 13 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 dei regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia, rilasciate da SACE.  Oltre alla proroga di 6 mesi è previsto un aumento a 10 anni del termine massimo della durata dei finanziamenti. Per le domande presentate a partire dal 1° luglio la garanzia è ridotta in caso di durata del debito superiore ai sei anni, dal 100 per cento al 90 per cento, per i prestiti al di sotto dei 30.000 euro e all’80 per cento per quelli superiori. Per i finanziamenti già esistenti con durata non superiore a 6 anni è possibile estenderne la durata o sostituirli con nuovi di durata fino a 10 anni.
  • con l’art. 13 co. 6, sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021, per la gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto Sostegni Bis: credito d’imposta a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Uncategorised Posted on Fri, June 11, 2021 16:21:47

POST 140/2021

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) ha reintrodotto il credito d’imposta, a favore delle imprese del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti. Il credito sarà utilizzabile solo in compensazione.

L’agevolazione era stata inizialmente introdotta per il 2020 dal “Decreto Rilancio”, ma non era mai divenuta operativa per mancanza di decreti attuativi. Con il “Sostegni-bis”, ora, l’agevolazione è stata estesa anche al 2021.

Per usufruire del credito d’imposta è necessario presentare apposita domanda, le cui modalità, termini di presentazione e contenuto, dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi che il “Decreto Sostegni-bis” ha aumentato a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.

Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci, mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale regolarmente iscritti.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



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