Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Sostegni Bis: modifiche alla disciplina della compensazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli rientranti nell’allegato A alla Legge 232/2016

Uncategorised Posted on Fri, June 11, 2021 16:15:48

POST 139/2021

Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legge 73/2021 estende anche  ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di compensare in unica soluzione mediante modello F24 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli rientranti nell’allegato A alla Legge 232/2016 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021

Si ricorda che tale credito d’imposta è pari al 10% degli investimenti effettuati ed è utilizzabile in compensazione dall’esercizio di entrata in funzione dei beni.

Il comma 1054 della legge 178/2020 prevedeva già la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione in un’unica quota annuale ma solo per i soggetti con ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro, mentre per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro il credito d’imposta andava utilizzato in compensazione in tre quote annuali costanti.

Si ricorda che il credito d’imposta maturato sugli investimenti in beni immateriali diversi da quelli inclusi nell’allegato B alla Legge 232/2016 resta fruibile in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Sostegni Bis: proroga moratoria PMI sino al 31.12.2021 ma con comunicazione.

Uncategorised Posted on Thu, June 10, 2021 09:32:18

POST 138/2021

Il “Decreto Sostegni–bis” prevede per le piccole e medie imprese la possibilità di prorogare sino al 31.12.2021 la moratoria sui prestiti prevista dal “Cura Italia” su linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, prestiti a breve e rate di prestiti e canoni di leasing.  La proroga opera, però, solo per la quota in linea capitale dei finanziamenti.

A differenza delle precedenti, questa volta la proroga non opera automaticamente, ma è previsto l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione agli istituti di credito.

Da fare attenzione alla scadenza per presentare la comunicazione, in quanto, l’invio, anche via e-mail, deve essere effettuato tassativamente entro il 15 giugno 2021.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto Sostegni Bis: Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Uncategorised Posted on Wed, June 09, 2021 11:01:43

POST 137/2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 123 del 25/05/2021 del DL nr. 73 (decreto sostegni bis) è stato riproposto il c.d. bonus sanificazione/acquisto DPI”per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI/altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

  • Beneficiari: titolari di reddito di impresa, gli esercenti attività artistica e professionale, gli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (b&b, case vacanze per affitti brevi) se in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, c.4, del Dl 34/2020, cd “Decreto Rilancio”.
  • Spese ammesse all’agevolazione:
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  • Misura del credito d’imposta: 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta:

  • E’ utilizzabile nel mod. redditi 2022 o in compensazione nel mod. F24, ma non è cedibile a terzi;
  • Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, c.5,TUIR

Con successivo provvedimento del direttore dell’A.E. verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative dell’agevolazione.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Decreto Sostegni Bis -Acquisto prima casa: agevolazioni fino al 30 giugno 2022 per i giovani con meno di 36 anni.

Uncategorised Posted on Wed, June 09, 2021 10:51:45

POST 136/2021

Il Decreto Sostegni bis, all’art. 64, prevede nuove agevolazioni a favore dei soggetti con meno di 36 anni che intendono acquistare una casa di abitazione.

L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei soli immobili “prima casa” (*), esclusi gli immobili classificati catastalmente come A1, A8 e A9, e consiste nella esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La medesima esenzione si applica anche agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, sempre in riferimento ad immobili “prima casa”.

L’esenzione può essere richiesta esclusivamente dai soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni d’età nell’anno in cui viene stipulato il rogito dell’immobile e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se l’atto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto, agli acquirenti spetta un credito d’imposta pari all’importo dell’iva dovuta sull’acquisto. Tale credito non può essere chiesto a rimborso, ma può essere utilizzato in compensazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione derivanti da atti stipulati o denunce presentate successivamente all’acquisizione del credito, nonché in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alle dichiarazioni da presentare successivamente al rogito, o comunque utilizzato in compensazione nel modello F24.

Fermi restando i requisiti sopra esposti in relazione ai soggetti beneficiari e agli immobili oggetto dell’agevolazione, è inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva dell’0,25 per cento su mutui e finanziamenti stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei suddetti immobili.

Le agevolazioni si applicano esclusivamente agli atti stipulati dal 28 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) al 30 giugno 2022.

Il Decreto Sostegni Bis prevede inoltre alcune novità per l’accesso al Fondo di Garanzia su mutui ipotecari per la prima casa da parte dei giovani che non hanno compiuto i 36 anni d’età e con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

In tali casi la percentuale di copertura della garanzia del Fondo può essere incrementata fino alla misura massima dell’80 per cento della quota capitale.

La disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dal 27 giugno (30° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) e fino alla data del 30 giugno 2022.

(*) Come definiti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 131/1986.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Sostegni Bis: ulteriori misure a sostegno del turismo e degli alberghi.

Uncategorised Posted on Tue, June 08, 2021 09:04:30

POST 135/2021

I commi 1 e 2 del Decreto Sostegni bis incrementano il fondo istituito dal Decreto Rilancio per sostenere agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico ricettive, guide e accompagnatori turistici ed autobus scoperti; per andare incontro alle esigenze di agenzie viaggio e tour operator, inoltre, è stato stabilito che il bonus vacanze possa essere utilizzato anche per acquistare pacchetti viaggio presso di loro e non più soltanto direttamente presso le strutture ricettive.

Il Ministero del turismo ha creato un nuovo fondo per valorizzare le iniziative turistiche dei centri storici e delle città d’arte e consentirne il rilancio turistico, da destinare ai comuni classificati dall’Istat a propensione artistica, paesaggistica, culturale e storica, ubicati nei territori riconosciuti dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità.

Infine per le strutture turistico ricettive – alberghiere, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 Il credito di imposta pari al 65% delle spese sostenute per la loro riqualificazione e miglioramento.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Chioggia



Decreto Sostegni Bis: estensione del limite dei crediti compensabili o rimborsabili.

Uncategorised Posted on Mon, June 07, 2021 16:38:08

POST 134/2021

L’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 73 del 25 maggio 2021, ha previsto il raddoppio del limite per l’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione portandolo a 2 milioni di euro, da utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24, ossia utilizzabili per compensare debiti relativi a imposte di natura diversa.

La misura è valida solo per l’anno d’imposta 2021.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



Contributi a favore degli operatori del turismo invernale: cosa cambia per il fondo speciale per la montagna dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni e l’emanazione del nuovo Decreto Sostegni Bis.

Uncategorised Posted on Sun, June 06, 2021 10:35:46

POST 133/2021

La conversione in legge del Decreto Sostegni avvenuta con la Legge 69 dello scorso 21 maggio 2021 ha completamente riscritto la disciplina dei contributi previsti a sostegno delle attività imprenditoriali a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020-2021.

La nuova disposizione normativa prevede ora che il Fondo sia destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

La dotazione dei fondi per l’anno 2021, oggi messi a disposizione dal Ministero del Turismo, inizialmente prevista in misura pari a 700 milioni di euro, è stata successivamente incrementata di 100 milioni a seguito dell’emanazione del Decreto Sostegni bis.

Le risorse dovranno essere ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune.

Il contributo è stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti.

Il contributo verrà erogato con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

b) 40 milioni di euro in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

Tali fondi sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire con proprio provvedimento i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari.

c) 230 milioni, in favore delle “imprese turistiche” localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Tali somme sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura indicata nella tabella allegata “Decreto Sostegni – Riparto risorse imprese turistiche” e verranno erogate in favore delle sole imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (per la definizione si veda Gazzetta Ufficiale), localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Anche in questo caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno provvedere con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni ubicati al loro interno, nonché a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi.

Il Decreto Sostegni Bis (D.L. 73 del 25 maggio 2021) è poi intervenuto su questi stanziamenti ed ha incrementato di 100 milioni di euro le risorse destinate a sostegno delle imprese turistiche.

La ripartizione delle somme tra regioni e province autonome prevista dalla nuova norma è riportata nella tabella allegata “Decreto Sostegni Bis – Riparto risorse imprese turistiche”.

Un ruolo attivo spetta quindi alle regioni e alle province autonome che dovranno organizzarsi per individuare i comuni interessati dalla normativa e le modalità di assegnazione, in modo da rendere effettiva e concreta la distribuzione ai soggetti interessati dei fondi a disposizione dello Stato.

Segnaliamo che i suddetti contributi non costituiscono reddito per i beneficiari, non rilevano ai fini dei rapporti sull’indebitamento e non rilevano ai fini Irap.

Per quanto riguarda i maestri di sci, la norma specifica che il contributo non è cumulabile con l’incentivo previsto a favore dei lavoratori stagionali e del turismo di cui all’art. 10 dello stesso Decreto Sostegni. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Sostegni bis: Esenzione di imposta e benefici fiscali su plusvalori e reinvestimenti in Start Up e PMI innovative.

Uncategorised Posted on Sat, June 05, 2021 07:38:21

132/2021

Il Decreto Sostegni – bis, con l’art 14, ha previsto per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, l’esenzione di imposta per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, qualificate o non qualificate, in società come Start Up o PMI innovative, acquistate nel periodo tra 1 giugno 2021 e 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Il comma 3 dell’art. 14, introduce un’ulteriore agevolazione per le somme realizzate dalla cessione di quote di società commerciali che vengono reinvestite in società innovative. Le condizioni per poter avere il beneficio sono:

  • le azioni o quote in società commerciali residenti o non residenti, devono essere state acquistate mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in Start Up o PMI innovative mediante sottoscrizione di capitale sociale;
  • il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Per l’applicazione della norma si attende l’autorizzazione della Commissione Europea.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



« PreviousNext »