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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tassazione piena degli utili extra-bilancio distribuiti dalle società di capitali a “ristretta base” (Cass. Civ., 30/3/2021, ordinanza n. 8730).

Uncategorised Posted on Wed, April 07, 2021 12:30:03

POST 107/2021

E’ noto che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette la presunzione di distribuzione ai soci, sotto forma di utili occulti, dei ricavi non dichiarati dalle società di capitali a ristretta base partecipativa, con facoltà di prova contraria (negativa) da parte del contribuente.

Il Supremo Collegio, con una recente ordinanza, ribadisce altresì che gli utili extra-bilancio, “una volta accertati per altra via, -appunto presuntiva- vanno imputati in misura intera e non ridotta”, dovendosi escludere l’estensione alla fattispecie della regola secondo cui gli utili distribuiti dalle società di capitali concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare.

E’ ben vero -come afferma la Corte nella propria decisione- che “la norma di riferimento all’epoca dei fatti applicabile (art. 47, comma 1 d. lgs. n. 917 del 1986) faceva riferimento agli ‘utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società’.

E’, tuttavia, altrettanto vero che la norma proseguiva citando, come fonti della presunzione reddituale, il bilancio dell’esercizio e le riserve non in sospensione d’imposta.

Il che, logicamente, conduce a interpretare la disposizione nel senso che la limitazione alla percentuale del 40% operava solo con riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile, di talchè l’atipicità (quanto alle modalità della distribuzione) era riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dalla società, ma rimaneva condizionata al positivo riscontro della loro effettiva maturazione per effetto dell’inserimento in bilancio” (ordinanza 30/3/2021, n. 8730).

Poiché gli utili presunti in base ai ricavi extracontabili sono, per definizione, distribuiti al di fuori delle risultanze del bilancio, gli stessi sono tassabili senza la limitazione al 40% del loro ammontare.

Questa regola torna applicabile qualora (e nella misura in cui) i maggiori ricavi siano definiti con il pagamento dell’Ires dalla società partecipata nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (o in sede di conciliazione giudiziale dopo il ricorso), secondo una prassi dell’Agenzia delle Entrate volta ad evitare una doppia imposizione economica dello stesso provento reddituale.

Avv. Claudio Tiberti



L’OIC conferma la possibilità di rivalutazione dei beni immateriali non iscritti a bilancio.

Uncategorised Posted on Mon, April 05, 2021 09:22:24

POST 106/2021

E’ stata pubblicata la versione definitiva del Documento Interpretativo nr. 7 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità) in tema di trattamento contabile della rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art.110 del D.L. 104 del 2020.

Il documento contiene importanti chiarimenti, tra i quali spicca la conferma della possibilità di rivalutare i beni immateriali mai iscritti in bilancio, i cui costi sono transitati a conto economico, seppur capitalizzabili, a condizione che i beni siano ancora giuridicamente tutelati.

Le motivazioni riportate in calce al documento chiariscono che non sarebbe corretto generare una disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Imponibilità delle donazioni indirette.

Uncategorised Posted on Mon, April 05, 2021 09:19:17

POST 105/2021

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8275 del 24 marzo 2021 ha ribadito il principio secondo cui “Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta” di donazione di cui al D.L. 262/2006″.

Le donazioni indirette, che si concretano nella maggior parte dei casi in situazioni nelle quali non vi è un atto scritto (es. bonifico bancario, intenzionale decorso di un termine di prescrizione o di usucapione), sono dunque soggette a tassazione anche se non esplicate in un atto scritto.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: costi pluriennali sempre accertabili anche se l’anno che li ha determinati è decaduto.

Uncategorised Posted on Fri, April 02, 2021 09:56:31

POST 104/2021

L’Agenzia delle Entrate può sempre rettificare la componente di reddito determinata dall’onere pluriennale anche nel caso in cui l’anno nel quale detto onere è stato iscritto per la prima volta in bilancio sia ormai non più accertabile.

È questo in estrema sintesi il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021.

Secondo i Giudici di legittimità la possibilità di accertamento da parte dell’Ufficio non può essere preclusa dal fatto che l’elemento originario del costo pluriennale sia derivato in un annualità ormai non più accertabile a causa della decadenza dei termini ordinari.

Ogni rateo infatti ha un’autonoma rilevanza rispetto al periodo di imposta sul quale incide. 

In questo modo l’accertamento deve essere possibile su ogni annualità anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione.

Con questo quindi il mancato accertamento della dichiarazione dove l’elemento pluriennale emerge per la prima volta non compromette l’attività accertativa degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle annualità successive. Più precisamente le Sezioni Unite affermano che “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 D.P.R. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.

Dal punto di vista operativo quindi questa posizione porta con se dei rilievi non secondari. Si pensi ad esempio al caso dell’immobile strumentale acquistato nel 2000 per il quale viene applica un’aliquota d’ammortamento del 3%. Questo determinerà quote di ammortamento per 33 anni ovvero fino al 2032. L’ultima quota dell’ammortamento sarà quindi, stando alle regole odierne sul decadimento, accertabile fino al 31 dicembre 2039 ponendo così a carico del contribuente la necessità di conservare la documentazione relativa al bene per un periodo ben più lungo rispetto a quello dell’ordinario periodo di accertamento.

Stesse considerazioni possono poi valere, ad esempio, anche per le detrazioni edilizie dei privati per le quali la detrazione di imposta si estende per più esercizi.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Sostegni: Art 14 – Terzo Settore.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 10:52:45

POST 103/2021

L’art 14 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto l’incremento del fondo per il supporto degli Enti del Terzo settore rivolto alle Odv, alle Aps e alle Onlus, con 100 milioni di euro per il 2021; inoltre ha disposto la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli Enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni del Codice del terzo settore (dlgs 117/2017).

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Decreto Sostegni: Art 13 incremento fondo ultima istanza per professionisti.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 10:50:49

POST 102/2021

L’art 13 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto il rifinanziamento per 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, che era stato introdotto dall’articolo 44, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell’indennità di 1.000 euro, in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Questo importo sarà riconosciuto ai professionisti iscritti agli ordini professionali, che abbiano;

  • percepito, nel 2018, un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • percepito, nel 2018, un reddito compreso tra i 35.000 ed i 50.000 euro e che abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 causa Covid.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Decreto Sostegni: Art 10 – Indennità per i lavoratori stagionali, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 10:22:23

POST 101/2021

L’art 10 commi 1-9 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) riconosce un’indennità pari a 2.400 euro, erogata dall’Inps, alle seguenti categorie di lavoratori in possesso di determinati requisiti:

  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – data di entrata in vigore del DL 41/2021 – ed aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; non devono, inoltre, essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto);
  • dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (presenza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo o degli stabilimenti termali di durata complessiva di almeno 30 giorni; titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, sempre di durata di almeno 30 giorni, assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente; questi requisiti devono essere tutti cumulativamente soddisfatti);
  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e svolto l’attività, nel medesimo periodo, per almeno 30 giornate);
  • lavoratori intermittenti (che abbiano svolto l’attività per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021);
  • lavoratori autonomi occasionali (privi di partita Iva) (non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021 – con accredito alla gestione separata Inps di almeno un contributo mensile);
  • incaricati alle vendite a domicilio (con reddito 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata Inps al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria);
  • lavoratori dello spettacolo (che risultino iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, se hanno percepito reddito non superiore a75.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri se hanno percepito reddito non superiore a 35.000 euro).

I lavoratori appartenenti alle categorie suddette, alla data della presentazione delle domanda, non devono essere titolari di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato : fa eccezione soltanto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Ai lavoratori che abbiano già beneficiato dell’indennità di 1.000 euro prevista dal DL Ristori, questa ulteriore indennità di 2.400 euro verrà erogata automaticamente dall’Inps, per gli altri, invece dovrà essere inoltrata domanda all’istituto di previdenza sociale entro il 30 aprile 2021.

Le indennità che non concorrono alla formazione del reddito non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L 222/84.

L’art. 10, commi 10-15 rinnova anche l’indennità a favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza del Covid: si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

A differenza delle precedenti indennità, la misura del sostegno non è predeterminata, ma viene calcolata da Sport e Salute spa utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica, sulla base dei seguenti parametri:

  • ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui è riconosciuta una somma pari a 3.600 euro;
  • ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi in misura compresa tra i 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
  • ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Il bonifico sarà effettuato automaticamente da Sport e Salute spa per i soggetti già percettori dei precedenti contributi di analogo presupposto, per i nuovi verrà emanato un decreto che ne fisserà le modalità di richiesta.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Le misure del decreto COVID per le farmacie.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 08:37:35

POST 100/2021

Nel picco della terza ondata con circa 500 morti giornaliere, il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Draghi e su proposta dei Ministri Cartabia (Giustizia), Speranza (Salute), Brunetta (Pubblica Amm.ne) e Orlando (Lavoro), al fine di favorire il contenimento della pandemia in corso, nella serata di ieri (mercoledì 31 marzo) ha approvato un Decreto Legge (cd “Decreto Covid”) concernente misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il Decreto, nel prorogare fino al 30 aprile 2021 l’applicazione di molte delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 e del Decreto Legge n.30/2021 e introduce anche alcune misure innovative.

Tra queste ve ne sono due di particolare rilievo per le Farmacie.

La prima prevede l’introduzione di uno “scudo penale” per tutti i soggetti vaccinatori e quindi, a seguito del Decreto sostegni, anche per quei farmacisti che eventualmente svolgeranno tale attività.

La seconda introduce l’obbligo vaccinale per tutto il personale medico-sanitario, inclusi i farmacisti.

In particolare circa lo “scudo penale” l’art. 3 del Decreto prevede l’impunibilità in caso di delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del Codice penale) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, qualora le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

Con riguardo invece all’obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario, l’art. 4 del Decreto prevede che, stante la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, onde tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, salvo un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. 

La norma infatti precisa che la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. 

È quindi prevista una rigorosa procedura al fine di garantire l’obbligatorietà.

Pertanto al fine di realizzare la campagna vaccinale obbligatoria:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente deve trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede;
  • entro lo stesso termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
  • entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
  • ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o i motivi di una sua omissione o differimento;
  • in caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo;
  • in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  • decorsi invece inutilmente i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza;
  • l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
  • l’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione al datore di lavoro;
  • ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino un rischio di contagiosità, con il trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate;
  • quando invece l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

È facile attendersi che tali misure, da un lato, aumentino sia la platea dei soggetti disponibili a effettuare le vaccinazioni che il numero dei vaccinati, mentre dall’altro, contribuiscano a ridurre le occasioni di contagio. 

Si tratta comunque di due disposizioni dal forte impatto etico e legale, che denotano la determinazione del Governo nella gestione della crisi sanitaria e che potrebbero alimentare un significativo contenzioso.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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