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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Sostegni: misure a favore del settore fiere.

Uncategorised Posted on Thu, March 25, 2021 07:45:44

POST 91/2021

L’art. 38 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) prevede un incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata per le fiere internazionali. 

Il Fondo, il cui stanziamento incrementale è pari a 150 milioni per il 2021, prevede la concessione di contributi a fondo perduto agli enti fieristici italiani in funzione dei costi fissi sostenuti non coperti da utili, da misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altri proventi, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni. 

Viene, inoltre, istituito un nuovo Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi sul territorio nazionale.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno definite con un decreto del Ministro del Turismo.

La norma in oggetto, infine, fissa l’incompatibilità tra le due norme agevolative di cui sopra, ossia, tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle destinate al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso e Montebelluna



Decreto Sostegni: fondo per finanziamenti alle grandi imprese in difficoltà.

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 17:58:42

POST 90/2021

L’art. 37 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per il finanziamento delle grandi imprese in difficoltà per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

La norma è rivolta alle grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore ai 43 milioni di euro, escluse banche ed assicurazioni.

finanziamenti, che saranno rimborsabili in 5 anni, vengono concessi ad imprese in temporanea difficoltà, che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà”, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività.

Il finanziamento viene in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Sono escluse le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dall’articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, ossia:

–  le imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori;

– le imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;

– le società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora le stesse abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

– le imprese nelle quali negli ultimi 2 anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Possono accedere ai finanziamenti anche le imprese in amministrazione straordinaria, per assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme saranno prededucibili.

Le modalità e le condizioni di accesso all’intervento saranno definite con un decreto del MISE, di concerto con il MEF e l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Contributi a favore degli operatori del turismo invernale: il Decreto Sostegni prevede un fondo speciale per la montagna.

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 17:49:04

POST 89/2021

Il Decreto Sostegni, adottato dal Governo con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ed ora all’attenzione del parlamento per la sua conversione in legge, all’articolo 2, prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 700milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 

Il Fondo prevede quindi l’erogazione di contributi a sostegno degli operatori del turismo invernale ed è destinato a dare specifici ristori alle stazioni sciistiche e alle attività di impresa ad esse correlate.

Le risorse previste dal fondo saranno ripartite tra le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’Istat nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) e H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica), secondo quanto verrà previsto da apposito decreto del Ministro del turismo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, ovvero sia entro il prossimo 21 aprile 2021. 

Per la classificazione turistica dei comuni si rinvia al link Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica (Fonte: istat.it)  https://www.istat.it/it/archivio/247191 .

Entro i successivi 30 giorni dall’emanazione del suddetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno destinare le risorse a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico secondo questo criterio: 

1. almeno il 70 per cento dovrà essere assegnato ai Comuni appartenenti alle categorie Istat E e H, in base ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nell’anno 2019; 

2. la restante quota dovrà essere destinata a tutti i comuni dello stesso comprensorio sciistico e distribuita a favore:

a) dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019; 

b) dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. 

Il contributo ricevuto non costituisce reddito imponibile in quanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva sui rapporti dell’indebitamento ne’ ai fini irap. 

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto in erogazione diretta, o in alternativa, con scelta irrevocabile del contribuente e per la sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. 

Per espressa disposizione normativa, restano ferme le ulteriori misure di sostegno previste dal decreto sostegni e dalla vigente legislazione, con la precisazione che il contributo sopra previsto per i maestri di sci non è cumulabile con l’incentivo previsto a favore dei lavoratori stagionali del turismo e dello sport previsto dall’articolo 10 del Decreto Sostegni (si rinvia sul punto a nostro successivo post).

Il meccanismo stabilito per la ripartizione e la erogazione delle risorse previste del Fondo sembra essere assai tortuoso e necessita di maggior chiarezza per la definizione del corretto ambito applicativo. 

Facciamo infine notare che l’istituzione di uno specifico fondo a sostegno della montagna, pur essendo rivolto al sostegno degli operatori economici del settore invernale e sciistico estremamente colpiti dalle restrizioni connesse alla pandemia sanitaria da Covid19, prevede il riparto delle risorse economiche in proporzione ai dati storici delle presenze dell’anno 2019 e del fatturato del triennio 2017-2019, non tenendo in considerazione i dati dell’anno 2020, ne’ del primo trimestre dell’anno 2021. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto.

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 17:14:39

POST 88/2021

In data 22 marzo 2021 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Sostegni”: Decreto-legge n. 41 del 2021 (di seguito “Decreto”).
Il provvedimento, all’articolo 1, prevede un contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19».Il Decreto è entrato in vigore in data 23 marzo 2021.

In allegato un approfondimento sul tema.



Doppio click day per il credito di imposta sul rafforzamento patrimoniale delle PMI.

Uncategorised Posted on Tue, March 23, 2021 07:28:35

POST 87/2021     

Come noto l’articolo 26 del Decreto Rilancio ha previsto un’agevolazione finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle PMI che si sostanzia in:

– un credito di imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale delle PMI effettuati da investitori entro il 31.12.2020;

– un credito di imposta, pari al minore tra il 50% della perdita eccedente il 10% del patrimonio netto e il 30% delle somme versate dai soci per l’aumento di capitale, che spetta alle società dopo l’approvazione del bilancio 2020 per gli aumenti di capitali deliberati ed eseguiti entro il 31 dicembre 2020. La percentuale sale dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro il 30 giugno 2021.

Con un provvedimento del 11 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli relativi a:

– istanza per la richiesta del credito di imposta in favore dell’investitore;

– istanza per la richiesta del credito di imposta da parte della società che ha aumentato il proprio capitale sociale.

Le istanze, che potranno essere inviate solo tramite canale telematico attraverso l’applicativo denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, dovranno essere presentate:

– tra il 12 aprile ed il 3 maggio 2021 quelle per la richiesta del credito di imposta a favore degli investitori;

– tra il 1° giugno ed il 2 novembre 2021 quelle per la richiesta del credito di imposta a favore delle società.

Il provvedimento stabilisce, come previsto dalla normativa, che i bonus saranno riconosciuti dell’Agenzia delle Entrate, previsa verifica della correttezza formale dei dati indicati, secondo l’ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi (pari a 2mld di euro per l’anno 2021).

Entro 30 giorni dall’invio della domanda l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego della domanda e, nel primo caso, l’importo del credito spettante.

Si evidenzia come la partenza del click day per le società, previsto per il primo giugno 2021, comporterà per gli interessati un’accelerazione alla approvazione del bilancio prima dei 180 giorni previsti dall’articolo 106 dl 18/2020, come prorogato dal milleproroghe, poiché la società potrà calcolare il tax credit solo dopo che sarà stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2020.

Infine il modello per le società richiede l’attestazione di non aver superato il tetto degli 800 mila euro per gli aiuti di Stato in periodo emergenziale di cui alla Comunicazione UE del 19 marzo 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Friuli Venezia Giulia: bando per contributi a fondo perduto a sostegno degli operatori economici danneggiati da Covid-19.

Uncategorised Posted on Tue, March 23, 2021 07:22:14

POST 86/2021

La regione FVG con la LR 1/2021 articolo 2 ha disposto contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica, che operano nei settori del commercio, del turismo, delle filiere eventi, trasporto persone/agenzie viaggio/guide, pubblicità, attività sportive.

Ammontare del contributo

Il contributo concedibile varia da euro 500,00 a euro 10.000,00 euro a seconda dell’attività (si veda dettaglio allegato).

Per gli alberghi si prevede una differenziazione dell’importo del contributo in base alla dimensione dell’attività in termini di numero di posti letto (inferiore a 30, da 30 a 60, superiore a 60 posti letto). In particolare, per gli alberghi di montagna è ammessa una maggiorazione della contribuzione (come da dettaglio allegato) solo se l’albergo ricade nei territori dei Comuni interamente montani.

Beneficiari del contributo

I contributi sono concessi a soggetti che:

– sono in possesso di Codice ATECO primario o prevalente (solo per gli agriturismi, secondario), ricompreso nell’elenco dei Codici ATECO riportati nell’Allegato A alla DGR 378/2021 (file pdf allegato), come risultante dal Registro imprese alla data di presentazione della domanda;

– hanno sede legale o sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia e devono quindi essere in possesso di Codice ATECO primario o prevalente riferito in ogni caso alla sede in territorio regionale, anche se riferito a unità locale;

– sono iscritti al Registro imprese o, in subordine negli albi, registri o elenchi delle guide, dei B&B, degli Affittacamere, dei Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;

– hanno subito una significativa contrazione dell’attività economica tale da aver rilevato una perdita del fatturato uguale o superiore al 30% registrata ponendo a raffronto l’importo medio mensile del fatturato prodotto tra i due periodi annuali 01/03/2019–29/02/2020 e 01/03/2020–2 8/02/2021;

– risultavano attivi alla data del 23 febbraio 2020 e sono ancora attivi alla data di presentazione della domanda (le imprese stagionali possono presentare domanda anche se sono nel periodo di inattività, intesa quale assenza di attività legata alla stagionalità).

– se imprese di media/grande dimensione, non erano al 31/12/2019 “in difficoltà” (come definita dal Regolamento UE 651/2014), o se di micro/piccola dimensione (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio né sono soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli Aiuti di Stato (non rientrano in questa tipologia i “ristori” a valere sul DL 34/2020 articolo 25 e sulla LR 3/2020 articolo 5)

NON possono beneficiare dei contributi i soggetti beneficiari dei ristori a valere sulla LR 2/2021 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali).

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo a partire dalle ore 8.00 del 18 marzo 2021 fino alle ore 20.00 del giorno 29 marzo 2021, tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp , con autenticazione tramite SPID, CRS o CNS.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Le misure del Decreto Sostegni per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sun, March 21, 2021 11:16:43

POST 85/2021

Il “Decreto sostegni”, appena approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo 2021 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune importanti disposizioni a favore delle Farmacie.

Innanzitutto, come anticipato nei giorni scorsi alle Commissioni Sanità di Camera e Senato dal Ministro della salute Speranza, i farmacisti vengono inseriti tra gli operatori sanitari preposti alla somministrazione dei vaccini. 

Del resto l’esclusione disposta dall’ultima Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), consentendo la vaccinazione in farmacia solo sotto la supervisione del medico, stonava non solo rispetto alla situazione di crescente emergenza, ulteriormente aggravatasi nelle ultime settimane per l’avvento della “terza ondata” e le difficoltà di approvvigionamento e utilizzo dei vaccini, ma anche rispetto ai riscontri positivi delle “iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. 

In via sperimentale viene quindi consentita per l’anno in corso la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, purché siano opportunamente formati, anche rispetto alla disciplina del consenso informato, che gli stessi devono acquisire direttamente. 

A tal riguardo è prevista la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle Farmacie, sentito il competente ordine professionale, volti a disciplinare gli aspetti operativi, compresi i requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini e le opportune misure da adottarsi per garantire la sicurezza degli assistiti.

Per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi (come previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2), i farmacisti devono trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. 

Altra novità molto importante riguarda la remunerazione. 

Il Legislatore è tornato a ribadire nella Relazione illustrativa al Decreto sostegni la preoccupazione per la tenuta del Sistema della distribuzione farmaceutica nel nostro Paese a causa della diminuzione della spesa convenzionata, che potrebbe esporre molte farmacie al rischio chiusura e pertanto propone un nuovo modello di Farmacia che oltre al farmaco assicuri ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. “Durante l’emergenza covid-19 -si legge- la farmacia ha svolto un’importante assistenza sia per l’esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi e di tamponi antigenici rapidi che per la somministrazione dei vaccini. (…) La farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare la prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. Tali disposizioni hanno lo scopo quindi di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo a una remunerazione che valorizza la funzione; in tal modo si incentiva la vendita anche dei farmaci generici che hanno un prezzo più basso rispetto agli altri”.

Al di là delle aspettative, già in passato ampiamente disattese soprattutto a causa della incapacità della Filiera del farmaco di trovare un punto d’incontro sul “nuovo modello di remunerazione”, il Decreto sostegni al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, prevede a favore delle Farmacie, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nei limiti dell’importo pari € 50 milioni per l’anno in corso (dato che la sperimentazione dovrebbe partire dal prossimo mese di settembre) e a € 150 milioni per il prossimo anno, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione da quest’ultimo Decreto ne esce una Farmacia finalmente rivalutata sotto il punto di vista del riconoscimento del ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale, che premia -tra l’altro- l’importante lavoro svolto con professionalità in questi difficili mesi nel contrasto alla diffusione della pandemia e nell’erogazione di servizi sanitari. 

A ciò si aggiunge un primo significativo stanziamento di risorse economiche, volto a contrastare l’ormai evidente incapacità dell’attuale modello di remunerazione, basato sul “sistema del margine”, di garantire in un contesto di prezzi decrescenti, il mantenimento dell’equilibrio economico e adeguati standard di efficienza ed efficacia. 

Chissà che dopo tanti anni difficili non si stia finalmente aprendo per la Farmacia una nuova stagione.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Applicabile anche alle Holding Svizzere il regime “madre-figlia” per i dividendi in uscita dall’Italia.

Uncategorised Posted on Sun, March 21, 2021 10:36:58

POST 84/2021

Con la risposta all’interpello 135 pubblicata lo scorso 2 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle Holding svizzere e l’applicazione, o meglio la non applicazione della ritenuta alla fonte da parte della controllata italiana in sede di distribuzione di dividendi.

L’articolo 9 dell’Accordo firmato tra la comunità europea e la confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 prevede espressamente la non applicazione della ritenuta sui dividendi in uscita qualora:

a) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e

b) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e

c) nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e

d) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società, senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Con riferimento al punto d) nel caso di società elvetiche qualificate come “Holding Company” queste sono state recentemente (con decorrenza 1°gennaio 2020) oggetto di modifiche normative in ambito fiscale che hanno di fatto abrogato il regime applicabile alle società holding svizzere, le quali erano assoggettate esclusivamente alle imposte federali con l’applicazione di una imposta cantonale dello 0,075%. Si ricorda a tale riguardo che detti regimi di esenzione erano stati ampiamente criticati dalla Commissione Europea la quale aveva affermato che detti regimi, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti fuori dal territorio elvetico, devono considerarsi aiuti di stato e come tali incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Essendo venute meno queste condizioni agevolative, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 i redditi delle società holding svizzere vengono assoggettati a tutti e tre i livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale), l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta all’interpello in questione ha ritenuto applicabile l’esenzione da ritenuta in uscita prevista dall’Articolo 9 dell’Accordo ai dividendi distribuiti dalla società figlia Italiana alla società mamma Holding Svizzera.     

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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