Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Governo ha approvato il “Decreto Sostegni”.

Uncategorised Posted on Sat, March 20, 2021 09:33:04

POST 83/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  2. lavoro e contrasto alla povertà;
  3. salute e sicurezza;
  4. sostegno agli enti territoriali;
  5. ulteriori interventi settoriali.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale si riporta a seguire il testo del comunicato stampa del governo e le allegate slide.

1) Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 curo per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

2) Lavoro e contrasto alla povertà

In tale ambito, il decreto prevede:

  • la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
  • la proroga della Cassa integrazione guadagni
  • il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
  • una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
  • il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
  • il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
  • l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
  • la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

3) Salute e sicurezza

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

4) Enti territoriali

Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

5) Interventi settoriali

Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:

  • un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
  • il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
  • un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
  • un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
  • un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



In arrivo un bando da 5 milioni di euro per le startup del settore tessile, moda e accessori.

Uncategorised Posted on Sun, March 14, 2021 19:04:24

POST 82/2021

È in pubblicazione un nuovo bando a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori con uno stanziamento di 5 milioni di euro

L’intervento ha l’obiettivo di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, attraverso contributi a fondo perduto, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, al fine di promuovere i giovani talenti del settore, che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste da questo bando, le imprese e le startup di piccola dimensione, attive da non più di cinque anni, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e non siano state costituite a seguito di fusione e non avere ancora distribuito utili. Le imprese devono inoltre svolgere almeno una delle attività legata al tessile, moda e accessori riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi.

Per accedere al contributo a fondo perduto, le imprese devono presentare progetti di investimento finalizzati a:

-realizzazione di nuovi elementi di design;

-introduzione di innovazioni di processo produttivo nell’impresa;

-realizzazione e utilizzo di tessuti innovativi;

-economia circolare: attività finalizzate al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;

-introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Sono ammissibili le seguenti spese:

-acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica (comprese le relative spese di installazione);

-brevetti, programmi informatici e licenze software;

-formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;

-capitale circolante, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

-materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

-servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

-godimento di beni di terzi;

-personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di 100.000 €.

Il contributo sarà erogato successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, fino all’esaurimento dei 5 milioni di euro stanziati dal Decreto Rilancio. 

Le domande saranno valutate in ordine cronologico sulla base di criteri che riguardano le competenze tecniche, organizzative e gestionali dell’impresa proponente, la chiarezza e la qualità della proposta progettuale e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Un punteggio ulteriore sarà riconosciuto sulla base dell’incidenza sull’organico aziendale di giovani di età non superiore a 35 anni, compresi gli eventuali soci della società.

Ulteriori dettagli su termini e modalità di presentazione delle domande saranno stabiliti con un ulteriore provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE, attualmente, in fase di pubblicazione. 

A cura di Villani & Partners



Regime Impatriati: le regole per aderire all’estensione dell’agevolazione per i “vecchi” impatriati.

Uncategorised Posted on Sun, March 14, 2021 15:16:39

POST 81/2021

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una modifica alla normativa sui cd. impatriati (art. 16 d.lgs. 147/2015) consentendo anche ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno trasferito la residenza in Italia ante 30 aprile 2019 di poter usufruire della proroga dell’agevolazione per ulteriori 5 anni così come già previsto per gli impatriati post 30 aprile 2019 (si rinvia al precedente nostro approfondimento numero 23/2021).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato lo scorso 3 marzo 2021, sono state rese note le modalità di esercizio dell’opzione ai fini del prolungamento per ulteriori 5 periodi di imposta dell’agevolazione.

Per poter accedere alla proroga i soggetti interessati:

– devono essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea;

– devono avere trasferito la residenza in Italia prima del 2020;

– devono già essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

L’estensione dell’agevolazione è tuttavia vincolata all’esercizio di una opzione che si concretizza con il versamento di un contributo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello in cui viene esercitata l’opzione.

L’importo in questione deve essere versato entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione termina il 31.12.2020, il versamento andrà effettuato entro il prossimo 30 agosto 2021.

Il versamento dovrà avvenire a mezzo F24 (il codice tributo sarà istituito successivamente con apposita risoluzione) enon potrà essere oggetto di compensazione ex art. 17 d.Lgs 241/1997

Al fine di poter applicare i benefici:

– i lavoratori dipendenti comunicano ai datori di lavoro l’opzione con una richiesta scritta da inviare allo stesso entro i termini per effettuare il versamento (come sopra ricordati);

– i lavoratori autonomi comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Sat, March 13, 2021 13:34:07

POST 80/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo – secondo il comunicato stampa emanato dal Governo – prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.



Deroga al ripianamento delle perdite esistenti al 31.12.2020.

Uncategorised Posted on Thu, March 11, 2021 07:42:41

POST 79/2021

Al fine di supportare le imprese nella difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il legislatore ha previsto che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 le disposizioni normative relative:

i. all’obbligo di ricostituzione o di riduzione del capitale in caso di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del limite legale (ex art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile) e 

ii. alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, 

si applicano con le seguenti deroghe e precisazioni: 

– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

– l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data della all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Pertanto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, fino alla data di approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

Il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” crea dubbi nella corretta interpretazione della norma.

Il Ministero dello Sviluppo Economico a gennaio 2021 aveva dato una interpretazione restrittiva della norma, ritenendo che le perdite oggetto del rinvio al quinquennio successivo fossero esclusivamente quelle formate nell’esercizio 2020, e non anche quelle maturate dell’esercizio 2019. 

Sul tema era poi intervenuta Assonime che con la circolare n. 3 del 25 febbraio 2021 aveva indicato che, seppur il tenore letterale della norma possa far ritenere corretta l’interpretazione data dal Mise, l’intento del legislatore deve essere letto in senso più ampio e pertanto il posticipo al quinquennio successivo deve essere riferito alle perdite registrate negli esercizi 2019 e 2020, valutando un percorso preferenziale di sistemazione “posticipata” anche le perdite maturate nel quinquennio successivo (tra il 2021 e il 2025).

Ora interviene il Consiglio Notarile di Milano che con la Massima n. 196 di marzo 2021 fornisce una ulteriore interpretazione della disposizione che disciplina una deroga alla riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite.

La Massima notarile di Milano indica che la deroga si applica a tutte le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, indipendentemente dal periodo in cui si sono formate e, pertanto, anche alle perdite prodotte in esercizi precedenti e non ancora ripianate, o, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per le perdite che emergeranno nel primo bilancio chiuso successivamente a tale data. 

L’interpretazione della norma resta quindi dubbia. 

In ogni caso, stante il tenore letterale del testo normativo attualmente in vigore, le perdite prodotte negli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 restano soggette alle regole ordinarie. 

Le perdite realizzate nel quinquennio successivo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono quindi portare all’obbligo di riduzione del capitale sociale e alla causa di scioglimento se “autonomamente” riducono il capitale per oltre un terzo o al di sotto del limite legale.  

E’ quindi necessario che i bilanci degli esercizi del quinquennio successivo riportino in modo distinto l’ammontare delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e quelle degli esercizi successivi.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Assemblee “on line” e approvazione del bilancio 2020: proroga al 31 luglio 2021.

Uncategorised Posted on Wed, March 10, 2021 07:43:16

POST 78/2021

1. A seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe viene stabilita: La proroga a 180 giorni per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020: in deroga a quanto ordinariamente previsto dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie per le società per azioni e a responsabilità limitata, l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Le suddette assemblee possono dunque tenersi entro il prossimo 31 luglio 2021.

2. La possibilità di tenere assemblee in video conferenza, anche in deroga alle previsioni contenute nello statuto, per tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 

Come precedentemente previsto, l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici potrà prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società potranno altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

3. La possibilità di consentire per le società a responsabilità limitata l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto per tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 quarto comma del codice civile che prevede l’obbligo della deliberazione assembleare, nonchè alle diverse disposizioni statutarie.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il diniego dell’Agenzia complica l’omologa “coattiva” della transazione fiscale da parte del Tribunale.

Uncategorised Posted on Sat, March 06, 2021 15:31:37

POST 77/2021

L’articolo 3 comma 1-bis del D.L. 125/2020 convertito in Legge 159/2020, ha apportato significative modifiche alla “transazione fiscale e contributiva” nell’ambito della legge fallimentare. 

In particolare, la nuova norma consente al Tribunale, a determinate condizioni, di omologare le proposte di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche “in mancanza del voto” o “in mancanza di adesione” dell’Erario e degli Enti previdenziali quando, sulla base del piano presentato dal debitore e attestato da un professionista indipendente, sia evidente che esso rappresenta la miglior soddisfazione possibile per i creditori Istituzionali rispetto all’alternativa liquidatoria o fallimentare, e il voto di Erario ed Enti sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione dei piani.

Il tenore letterale della norma, tuttavia, lascia spazio a opposte interpretazioni circa il potere concesso al Tribunale nel caso in cui, l’Amministrazione finanziaria o l’ente previdenziale, anziché astenersi dall’esprimere un voto, manifestino un esplicito diniego al piano proposto dal debitore. L’interpretazione più restrittiva è stata adottata, in un recente provvedimento, dal Tribunale di Bari che, nell’ambito di un concordato preventivo, ha ritenuto che non fosse omologabile coattivamente la transazione fiscale proposta dal debitore, in presenza di un voto contrario espresso dall’Agenzia. In senso opposto, invece, si è espressa la stampa specializzata che propende per un’interpretazione della norma meno letterale, che consenta al Tribunale di procedere con l’omologa (del piano o dell’accordo) anche in caso di esplicito diniego da parte dell’Agenzia o degli Enti previdenziali. 

Dato che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34 del 29 dicembre 2020 in tema di transazione fiscale, non prende posizione sul punto, sarà necessario attendere la formazione di un orientamento giurisprudenziale più consolidato per stabilire quale sia l’interpretazione prevalente della norma.

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prima casa: termini sospesi fino al 31 dicembre 2021.

Uncategorised Posted on Wed, March 03, 2021 15:04:54

POST 76/2021

La legge di conversione del DL 183/2020 (c.d. Milleproroghe), approvata in via definitiva lo scorso 25 febbraio, ha posticipato di un ulteriore anno la sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.

Ricordiamo che l’art. 24 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) aveva già sospeso, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” (imposta di registro), in tutti i casi in cui si trattasse di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere).

Con la conversione del decreto Milleproroghe, i termini su citati vengono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

La sospensione riguarda:

  • Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
  • Il termine di un anno (che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato) per la vendita della “vecchia” prima casa, se al momento dell’acquisto il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su abitazione acquistata con beneficio;
  • Il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale per evitare la decadenza dal beneficio “prima casa” goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni (termine che decorre dalla data della vendita infraquinquennale);
  • Il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per questo ultimo acquisto, di un credito d’imposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La sospensione opererà in questo modo:

  • I termini su indicati “in corso” al 23 febbraio 2020 rimangono “congelati” riprenderanno a decorrere, da dove erano sospesi, dal 1 gennaio 2022;
  • I termini su indicati che avrebbero cominciato a decorrere dal 23 febbraio 2020 (ad es. il termine per il trasferimento della residenza nel Comune del nuovo immobile acquistato il 10 gennaio 2021) restano bloccati e cominceranno a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Ricordiamo inoltre che l’Agenzia Entrate, in merito a questa sospensione, ha chiarito che:

  • non ricade tra i termini sospesi il termine di 5 anni entro il quale la vendita della prima casa determina la decadenza del beneficio “prima casa” in quanto la sospensione non opera “a favore” del contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita (circolare n. 9 del 13 aprile 2020, quesito 8.2.1);
  • non è sospeso il termine dei 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (interpello Agenzia Entrate n. 39/2021);
  • non risulta sospeso, in base art. 24 del DL 23/2020, il termine di un anno previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma la decadenza può essere evitata se si configura una causa di forza maggiore (nel caso in cui i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria abbiano realizzato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile impedendo il rispetto del termine di un anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale: interpello Agenzia Entrate n. 6/2021 e n. 485/2020).

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



« PreviousNext »