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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Prima casa: termini sospesi fino al 31 dicembre 2021.

Uncategorised Posted on Wed, March 03, 2021 15:04:54

POST 76/2021

La legge di conversione del DL 183/2020 (c.d. Milleproroghe), approvata in via definitiva lo scorso 25 febbraio, ha posticipato di un ulteriore anno la sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.

Ricordiamo che l’art. 24 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) aveva già sospeso, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” (imposta di registro), in tutti i casi in cui si trattasse di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere).

Con la conversione del decreto Milleproroghe, i termini su citati vengono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

La sospensione riguarda:

  • Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
  • Il termine di un anno (che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato) per la vendita della “vecchia” prima casa, se al momento dell’acquisto il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su abitazione acquistata con beneficio;
  • Il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale per evitare la decadenza dal beneficio “prima casa” goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni (termine che decorre dalla data della vendita infraquinquennale);
  • Il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per questo ultimo acquisto, di un credito d’imposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La sospensione opererà in questo modo:

  • I termini su indicati “in corso” al 23 febbraio 2020 rimangono “congelati” riprenderanno a decorrere, da dove erano sospesi, dal 1 gennaio 2022;
  • I termini su indicati che avrebbero cominciato a decorrere dal 23 febbraio 2020 (ad es. il termine per il trasferimento della residenza nel Comune del nuovo immobile acquistato il 10 gennaio 2021) restano bloccati e cominceranno a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Ricordiamo inoltre che l’Agenzia Entrate, in merito a questa sospensione, ha chiarito che:

  • non ricade tra i termini sospesi il termine di 5 anni entro il quale la vendita della prima casa determina la decadenza del beneficio “prima casa” in quanto la sospensione non opera “a favore” del contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita (circolare n. 9 del 13 aprile 2020, quesito 8.2.1);
  • non è sospeso il termine dei 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (interpello Agenzia Entrate n. 39/2021);
  • non risulta sospeso, in base art. 24 del DL 23/2020, il termine di un anno previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma la decadenza può essere evitata se si configura una causa di forza maggiore (nel caso in cui i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria abbiano realizzato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile impedendo il rispetto del termine di un anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale: interpello Agenzia Entrate n. 6/2021 e n. 485/2020).

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti a bilancio: la risposta della DRE Lombardia.

Uncategorised Posted on Tue, March 02, 2021 06:00:43

POST 75/2021

Con la risposta ad interpello n. 904-2406/2020 la DRE della Lombardia si è espressa in tema di rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), dei beni intangibili mai iscritti in bilancio.

In particolare, la società interpellante chiedeva di poter procedere alla rivalutazione di “Know How” aziendale, mai precedentemente iscritto nell’attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non sono mai stati contabilizzati in modo separato, né evidenziati in alcun modo nelle note integrative ai bilanci depositati relativi agli esercizi fino a quello chiuso al 31/12/2019, nel presupposto che lo stesso “Know How”, sia tutelato legalmente, sia al termine dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, sia al termine dell’esercizio al 31.12.2020.

La DRE Lombardia ha risposto all’interpello affermando che, ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente, può essere rivalutato ai sensi del citato art. 110 del D.L. 104/2020.

Seppur la risposta costituisca un ulteriore passo in avanti nell’ammettere la possibilità di rivalutare i beni immateriali mai capitalizzati, né separatamente contabilizzati, permangono dubbi circa il requisito della iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente, citato dalla DRE Lombardia.

E’ auspicabile, a questo punto, un intervento chiarificatore a livello nazionale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, stante l’importanza e la diffusione della casistica trattata.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Pace fiscale: il MEF blocca in extremis i pagamenti del 1° marzo 2021.

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 08:28:43

POST 74/2021          

Con un comunicato stampa del 27 febbraio 2021 pubblicato sul sito del MEF il Ministero dell’Economia ha reso noto che nei prossimi giorni sarà emanato un provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”.

Viene poi precisato che il differimento riguarda tutte le rate in scadenza il 1° marzo 2021 e più precisamente:

–           tutte le rate scadenti nel 2020 per la “rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” (il cui pagamento era stato da ultimo posticipato dal DL 7/2021 al 1° marzo 2021) ;

–           la prima rata 2021 della “rottamazione ter” (che scade appunto, da piano ordinario, il 1° marzo 2021).

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e, si legge nel comunicato, i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati entro la data che sarà ivi indicata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Proroga bonus pubblicità per il 2021 e 2022.

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 08:26:02

POST 73/2021

Dal 2018 è stato istituito un credito di imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti pubblicitari incrementali, effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche in versione digitale e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021/2022 il bonus pubblicità, abbassandone la misura al 50% da calcolare sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in versione digitale, mantenendo, soltanto, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio televisive il credito nella misura del 75% sull’incremento – pari o superiore all’1%- degli investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

La comunicazione per la prenotazione all’accesso al credito, per le spese di pubblicità sostenute o ancora da sostenere nel 2021, va fatta, dal 1 al 31 marzo, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali o tramite Spid, all’area riservata, attraverso il seguente percorso: “Servizi per” – “comunicare” – “credito di imposta per investimenti pubblicitari”; l’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile unicamente in compensazione tramite F24.

Non è importante l’ordine di presentazione della comunicazione per poter accedere al credito: nel caso di insufficienza di risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti, che, avendone i requisiti, hanno presentato la domanda.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista -Studio EPICA – Treviso 



Detrazioni edilizie 2020: entro il 31 marzo 2021 la comunicazione opzione sconto in fattura o cessione credito.

Uncategorised Posted on Sun, February 28, 2021 14:16:08

POST 72/2021

I contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare -in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi- per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” relativo alla detrazione. 

Ricordiamo (brevemente) che le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e cessione del credito sono: 

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR;
  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.

La comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2021 attraverso canali telematici dal: 

–  beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari;

–  amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediari;

–  professionista che rilascia il visto di conformità nel caso si acceda al superbonus 110%.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e nei modi sopra descritti rende vana l’opzione e non permette al soggetto che ha concesso lo sconto in fattura o ha acquistato il credito di poterlo utilizzare in compensazione.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Cassazione: tassato l’utilizzo della riserva di rivalutazione a copertura dei prelievi dell’imprenditore individuale.

Uncategorised Posted on Sat, February 27, 2021 09:20:44

POST 71/2021

L’utilizzo della riserva di rivalutazione civilistica a chiusura del credito per prelevamento c/titolare dell’impresa individuale è fiscalmente rilevante e quindi tassato in capo al titolare stesso.È questo in sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3440 depositata lo scorso 11 febbraio 2021.

La pronuncia arriva in un momento particolarmente “caldo” come quello della rivalutazione dei beni di impresa previsto dall’articolo 110 del cd. Decreto agosto che consente la rivalutazione sia civilistica che fiscale di beni aziendali materiali e immateriali.

Per la rivalutazione civilistica il vantaggio consiste nel poter patrimonializzare l’azienda a “costo zero” in quanto la previsione normativa consente di derogare alle disposizioni civilistiche e iscrivere in bilancio il valore rivalutato del bene a fronte della creazione di una apposita riserva di rivalutazione da inserire a patrimonio netto.

Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio il giudizio di secondo grado nella parte in cui questo evidenziava che la compensazione tra riserva di rivalutazione e il saldo dare per prelevamenti effettuati dal titolare della ditta individuale evidenziando l’utilizzo improprio della riserva (ammesso invece per quanto concerne la copertura di perdite) utilizzata per annullare importi (i prelievi del titolare) ai quali si deve presuntivamente attribuire natura di reddito. 

L’utilizzo improprio della riserva determinerebbe pertanto la definitività dei prelievi da parte del socio in modo che questi debbano quindi considerarsi soggetti a tassazione come redditi dell’impresa.

Tale impostazione tuttavia pare in netto contrasto con la posizione espressa dalle Entrate (cfr. Circ. 22/2009) rispetto alla distribuzione del saldo attivo civilistico che non genera tassazione in capo all’imprenditore individuale e ai soci di società di persone.

Dal tenore dell’ordinanza in commento non è chiaro però se il presupposto impositivo debba legarsi al mero utilizzo improprio della riserva (non utilizzata per copertura di perdite) ovvero al fatto che la stessa sia stata utilizzata per la copertura di prelievi presuntivamente derivanti da redditi prodotti dall’impresa.

Non è neanche chiaro, per altro, il destino “fiscale” del maggior valore del bene iscritto che, dapprima rivalutato solo civilisticamente, dovrebbe in questo caso (in seguito alla tassazione della riserva) assumere anche rilevanza fiscale al fine di evitare una altrimenti inevitabile doppia imposizione ad esempio in caso di cessione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Bando ristori regione Veneto.

Uncategorised Posted on Thu, February 25, 2021 16:24:21

POST 70/2021

Tratto da:

http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=8227

La misura è rivolta alle aziende iscritte al registro delle imprese e aventi una sede legale od operativa attiva in Veneto che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19 ed operanti nelle filiere di seguito specificate, in settori individuati da specifici codici Ateco:

  • filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.);
  • ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi);
  • filiera trasporti persone;
  • filiera sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici (incluse le attività dello spettacolo viaggiante);
  • filiera attività culturali e spettacolo;
  • commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri e articoli di cartoleria;
  • esercizi all’interno di centri o parchi commerciali la cui attività è stata totalmente sospesa per effetto del DPCM 24 ottobre 2020 e successivi o delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

Il bando è gestito da Unioncamere Veneto, con il supporto operativo delle Camere di commercio. 

Qualora l’impresa presenti i requisiti richiesti nel bando e sia in regola dal punto di vista contributivo, le domande di contributo verranno accolte, non si tratta di un bando che assegna i contributi in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi, non si tratta quindi di un “click day”.

I contributi che verranno erogati saranno calcolati in base al numero di domande che verranno presentate dalle imprese, le risorse finanziarie disponibili verranno divise equamente tra i richiedenti i ristori.

I termini per la compilazione e la presentazione della domanda scadono alle ore 17.00 del giorno 3 marzo 2021.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica (restart.infocamere.it), attraverso le modalità indicate nel Bando.

Si allega bando e FAQ pubblicati :



Farmacia: precisazioni sull’esenzione IVA relativa alle cessione di strumenti di diagnostica COVID-19.

Uncategorised Posted on Wed, February 24, 2021 14:40:42

POST 69/2021

Con i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del D.L. 183/2020 (decreto c.d. Milleproroghe che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo) è stata inserita una disposizione di interpretazione autentica (art. 3-ter) con la quale viene circoscritta l’applicabilità dell’esenzione IVA per strumenti di diagnostica Covid-19.

Le norme UE, infatti, limitano l’esenzione, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro (“Ivd”).

Nella classe Ivd per Covid-19 rientrano, ad esempio, solo i tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici.

L’art. 452 della Legge di Bilancio 2021, invece, effettuava un richiamo al solo regolamento UE 2017/745 facendo presumere che rientrassero tra gli strumenti diagnostici per Covid-19 anche dispositivi quali saturimetri e pulsossimetri. 

Il Decreto Milleproroghe, nella versione ora in corso di conversione, stabilisce che tali dispositivi hanno l’Iva al 5% dal 1° gennaio 2020.

Le vendite finora effettuate al dettaglio, comunque, non saranno sanzionate per evidente errore del testo normativo originario. Per le vendite effettuate tra soggetti titolari di partita IVA è comunque ammessa l’emissione della nota di variazione per l’applicazione della corretta aliquota del 5%.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



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