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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

L’incompatibilità per il socio della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, February 14, 2021 18:59:18

POST 68/2021

Uno dei temi più dibattuti a seguito delle modifiche normative disposte negli ultimi anni a favore della liberalizzazione del Settore, che ha portato la “Farmacia di soli farmacisti (che fanno solo i farmacisti)” a diventare la “Farmacia di tutti (farmacisti e non farmacisti, società di persone e di capitali)”, riguarda il vincolo della non-incompatibilità del titolare e del socio di società titolare di Farmacia. 

La Legge n.362/1991, come modificata nell’agosto 2017 dalla Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017), prevede infatti:

  • all’art. 7, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Inoltre alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8;
  • all’art. 8, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata, salvo il caso di comunione ereditaria, sia incompatibile:

a) nei casi di cui al citato art. 7;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Al Ministero della salute, subissato da una moltitudine di richieste di chiarimenti da parte di privati cittadini, federazioni di ordini professionali, enti del Servizio sanitario nazionale in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni, si accorsero immediatamente delle notevoli difficoltà interpretative, al punto che il Ministero stesso, con la nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017, dovette chiedere soccorso al Consiglio di Stato, che sul finire del 2017 fornì i seguenti chiarimenti:

  1. Medici: È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio di società titolare di farmacia, qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non la eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale;
  2. Titolari, gestori provvisori, direttori, collaboratori di farmacia: È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, indipendentemente dal fatto che sia un “socio operativo”, un “socio di capitali”, un “socio persona fisica” o un “socio società”, chiunque sia titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
  3. Rapporto di lavoro: È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, chiunque abbia un altro rapporto di lavoro, intendendo con questo non solo un rapporto di lavoro subordinato, ma qualsiasi rapporto di lavoro (anche autonomo) che abbia carattere continuativo e la cui regolarità delle prestazioni sia tale da risultare assorbente;
  4. Farmacie del concorso straordinario: Le incompatibilità previste dalla norma sono applicabili sia alle farmacie vinte con concorso ordinario sia a quelle vinte con concorso straordinario.

Il dibattito tuttavia, anche a livello dottrinale, era tutt’altro che chiuso e pochi mesi dopo, nell’aprile del 2018, anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.75-2018/I intitolato “Le Società per la gestione delle farmacie private”, si volle esprimere sulle novità introdotte dalla Legge n. 124/2017 (art. unico, commi 157 e ss.) e quindi sul regime delle incompatibilità.

Al riguardo i tre autori dello Studio (P. Guida, A. Ruotolo e D. Boggiali) arrivarono alla sconsolata conclusione che, seguendo l’indirizzo dettato dal Consiglio di Stato, la partecipazione alle società di farmacia sarebbe stata di fatto impedita a quasi tutte le persone fisiche, rimanendo compatibili solo i disoccupati, pensionati, studenti e le casalinghe.

Al fine di superare questa impasse, lo Studio trovò nella ratio della norma due ambiti soggettivi di applicazione dell’incompatibilità: uno, concernente “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché (…) l’esercizio della professione medica” rivolto a qualsiasi socio; l’altro, cui afferiscono tutte le ipotesi di cui all’art. 8, rivolto ai soli farmacisti. A supporto di tale conclusione il Notariato richiamò le disposizioni normative riguardanti il regime sanzionatorio, operante solo per i farmacisti (Legge n. 362/1991, art. 8, c.3) e quelle in materia successoria (Legge n. 361/1991, art. 7, c. 9).

Com’era facile prevedere, negli anni seguenti il tema dell’incompatibilità si è spostato dal piano dottrinale a quello giurisprudenziale, arrivando ad una prima sintesi con le sentenze della Corte Costituzionale n. 11 del 5 agosto 2020, del Consiglio di Stato n. 4634 del 20 luglio 2020 e del TAR Toscana n. 233 del 20 febbraio 2020.

Con riguardo al tema dell’incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro”, la giurisprudenza ha stabilito infatti che possono legittimamente partecipare ad una società titolare di farmacia sia farmacisti che non farmacisti, anche se dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi a condizione che siano soci di mero capitale e non siano in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società. Eccezion fatta per le società costituite dai vincitori di una farmacia a concorso straordinario per i quali per il primo triennio valgono in via restrittiva tutte le condizioni di incompatibilità previste nel comma 2 dell’art. 7 e nel comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, compresa dunque quella “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Superato il triennio i soci delle società vincitrici saranno equiparabili agli altri soci di farmacia in termini di norme di incompatibilità.

Sul tema dell’incompatibilità e in particolare dell’incompatibilità con la professione medica ovvero “con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica” (art. 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 362 del 1991, come novellato dalla Legge n. 124 del 2017) si è recentemente espresso il TAR Marche con la sentenza n. 106/2021 pubblicata l’8 febbraio 2021.

Il TAR ha affermato che “la ratio della disciplina delle incompatibilità che riguardano la titolarità della farmacia e i rapporti con altre professioni sanitarie risiede nella necessità di garantire al massimo l’indipendenza e l’autonomia dell’attività di dispensazione dei farmaci, soprattutto rispetto all’attività di prescrizione degli stessi, evitando così possibili conflitti di interessi”. 

Pertanto agli esercenti professioni sanitarie non è sufficiente “schermarsi” attraverso la costituzione di un “soggetto intermedio” (ovvero di una società) per superare l’incompatibilità. 

La sentenza spiega che l’incompatibilità tra l’esercizio della professione medica con la professione di farmacista è posta dall’ordinamento a presidio della libertà nello svolgimento delle rispettive attività di prescrizione del farmaco e di consiglio farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi di possibili conflitti di interessi.

La sentenza stabilisce che l’incompatibilità è un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie e va estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione, quindi anche ai soci che partecipano con il solo conferimento di capitali.

In conclusione, qualunque sia la forma di partecipazione sociale da parte dei medici (anche solo la presenza nel Consiglio di Amministrazione o nella compagine societaria della “società controllante”) configura i presupposti dell’incompatibilità.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Contributi a fondo perduto per i Comuni montani.

Uncategorised Posted on Tue, February 09, 2021 13:15:07

POST 67/2021

Con Provvedimento n. 36282/2021 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda di contributo a fondo perduto, per i soggetti :

  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
  • altri soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020;
  • che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani (come da elenco ISTAT o elenco ricompreso nella circolare del Ministro delle finanze n. 9/1993, che non siano già stati inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2020), colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020;
  • che non hanno presentato domanda di contributo a fondo perduto, nella precedente finestra temporale, compresa tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020;
  • che hanno iniziato l’attività prima del 1 maggio 2020.

Le istanze possono essere inviate telematicamente nel periodo compreso tra il 10 febbraio ed il 24 febbraio 2021.

Se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente, anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Il contributo spetta a condizione che il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte: se quest’ultimo risulta inferiore al limite di spesa, la percentuale riconosciuta sarà pari al 100 per cento.

Il contributo riconosciuto sarà accreditato direttamente sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nella richiesta.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il Covid-19 e la telemedicina nelle Farmacie. Un credito d’imposta per le Farmacie che operano nei centri più piccoli.

Uncategorised Posted on Sun, February 07, 2021 09:35:29

POST 66/2021

L’evoluzione tecnologica, la ricerca da parte della popolazione di una maggiore assistenza sanitaria di prossimità, e la necessità per molti farmacisti di ampliare la propria offerta attraverso l’erogazione di “servizi sanitari”, ha favorito negli ultimi anni la progressiva introduzione della telemedicina nelle nostre Farmacie.

È stato però l’avvento della pandemia e le gravi difficoltà che medici e strutture ospedaliere hanno incontrato nella sua gestione, che negli ultimi tempi ha obbligato il Legislatore e il Servizio sanitario nazionale a volere una sanità sempre più territoriale e virtuale, dando così un’ulteriore accelerazione al fenomeno già in atto.

Lo scorso 17 dicembre la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un Documento del Min. Salute in relazione all’erogazione di prestazioni in telemedicina in cui vengono forniti importanti indicazioni su “sistema remunerativo/tariffario”, “adesione del paziente”, “responsabilità professionale”, “comunicazione dell’esito della prestazione sanitaria erogata in modalità televisita”, “strumenti che dovranno essere nelle disponibilità del personale sanitario (medico)”, “strumenti di supporto per il paziente”, “standard di servizio per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, “limiti di applicazione delle prestazioni di telemedicina a domicilio”.

Entrando nel merito delle singole prestazioni, il Documento spiega che:

  • la telemedicina televisiva è “un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver, tuttavia, la televisita, come previsto anche dal codice di deontologia medica, non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza, né può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza”;
  • il teleconsulto medico è “un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico”;
  • la teleconsulenza medico-sanitaria è “un’attività sanitaria, non necessariamente medica, ma comunque specifica delle professioni sanitarie (n.d.r. tra cui rientrano anche i farmacisti) che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico”;
  • la teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere / fisioterapista / logopedista) è “un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria (n.d.r. tra cui quella resa dai farmacisti) e si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini”. 

Anche il Legislatore fiscale è intervenuto sul finire d’anno con una norma volta a favorire la capillarità del servizio di telemedicina: l’art. 19-septies della Legge di conversione del “Decreto Ristori” (Legge 18 dicembre 2020, n. 176 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

La norma, rubricata “Disposizioni per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri”, stabilisce infatti che al fine di favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario delle spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina (di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011). 

Tali prestazioni potranno essere erogate presso le farmacie previo accordo con l’azienda sanitaria competente per territorio e sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l’eventuale regime di esenzione previsto.

La norma precisa inoltre che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. 

Per ora si rimane in attesa del Decreto attuativo del Min. Salute, da adottarsi di concerto con il MEF entro il 22 febbraio, con cui saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione e in particolare gli investimenti agevolabili, le procedure di concessione e di utilizzo del credito, la documentazione necessaria, le condizioni di revoca del beneficio e i relativi controlli.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuovi termini per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Uncategorised Posted on Fri, February 05, 2021 13:44:05

POST 65/2021

Con il D.M. 29.01.2021, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Ragioneria Generale dello Stato, oltre a recepire il nuovo termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 (08.02.2021), ha individuato anche nuove scadenze per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie 2021 e 2022.

Detto nuovo decreto, già pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, prevede invece che la trasmissione dei dati debba essere effettuata:

  • entro il 08.02.2021, per le spese sostenute nell’anno 2020,
  • entro il 31.07.2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021,
  • entro il 31.01.2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021,
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese

sostenute dal 1° gennaio 2022.

Nell’anno corrente vi sarà quindi maggior tolleranza per la trasmissione dei dati (termine semestrale), per poi entrare a regime nel 2022 mediante invio mensile.

Viene inoltre precisato che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data del pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Con specifico riguardo alle spese sanitarie dell’anno 2020, inoltre, vengono fissati dal nuovo decreto i seguenti termini:

  • il 15.02.2021 (termine entro il quale devono essere trasmesse le eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell’anno 2020 e trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria),
  • dal 16.02.2021 al 15.03.2021 (periodo entro il quale è possibile esercitare l’opposizione di cui all’articolo 3, comma 4, D.M. 31.07.2015).

Si ricorda, inoltre, che, al ricorrere di determinate condizioni, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria consente anche di assolvere agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Tax – Credit locazioni: Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Tue, February 02, 2021 09:36:30

POST 64/2021

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del corso Telefisco 2021 ha fornito alcune importanti risposte in tema di credito di imposta sulle locazioni, riguardanti sia l’articolo 28 del Dl 34/2020 (tax credit locazioni) che gli articoli 8 e 8-bis della legge 176/2020 (tax credit locazioni ristori): 

  1. via libera al tax credit locazioni per i canoni 2020 pagati nel 2021;
  2. tax credit riconosciuto alle sublocazioni;
  3. Iva totalmente indetraibile “premiata”;
  4. imprese turistico ricettive individuate in base alla prevalenza dei ricavi. 

Un chiarimento atteso era quello inerente la possibilità di avvalersi del tax credit in relazione ai canoni di locazione 2020, pagati nel 2021: l’Agenzia delle Entrate si è espressa precisando che, se il canone relativo ai mesi agevolati 2020 viene pagato nel 2021 nulla osta all’utilizzo del credito.

Una seconda risposta ha riguardato la fruibilità del tax credit in presenza di contratti di sublocazione: per l’Agenzia delle Entrate in presenza di un contratto di sub locazione, il bonus può spettare sia al conduttore principale (risoluzione 356/2020) che al sublocatore, senza dover tenere conto in capo al conduttore principale del canone corrisposto dal sublocatario.

Un altro chiarimento è stato fornito sul computo del credito di imposta nel caso in cui il canone di locazione sia soggetto ad Iva indetraibile: l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’eventuale Iva non detraibile corrisposta unitamente al canone di locazione, può rientrare nella base di calcolo per la quantificazione del tax credit, ma solo se è Iva totalmente indetraibile, per cui nel caso in cui l’Iva sia parzialmente indetraibile, per effetto del pro rata, tale possibilità non è consentita.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito delle specificazioni ulteriori, per individuare le imprese o strutture turistico ricettive nel caso in cui vengano svolte più attività, confermando che bisogna fare riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività turistico ricettiva, che deve essere maggiore rispetto ai ricavi generati dalle altre attività esercitate dalla medesima impresa. In sede di conversione del decreto “Natale” (DL 172/2020), è stata introdotta una modifica al credito di imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi che la legge di bilancio 2021, ha esteso, per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator al 30 aprile 2021: in particolare è stato precisato che, il calo di fatturato di almeno il 50% dei mesi del 2021, deve essere valutato confrontando il fatturato dei medesimi mesi del 2019, anziché del 2020, anno nel quale l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid 19 era già presente.

Un altro chiarimento riguarda la fruibilità del credito ceduto: l’Agenzia conferma che il cessionario che ha comunicato l’accettazione del credito entro il 31 dicembre 2020 e non lo ha utilizzato nel medesimo periodo in compensazione nel modello F24, può riportare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020 ed utilizzarlo in compensazione dei debiti d’imposta a saldo, emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2020. 

Infine viene confermato che, i contribuenti che hanno utilizzato il credito di imposta, per i mesi di giugno o luglio 2020, prima che ci fosse l’autorizzazione europea alla compensazione (decisione n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020), hanno commesso una violazione che determina una sanzione del 30% del credito utilizzato, violazione che, tuttavia, può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 472/97.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Continuano le mini proroghe per i pagamenti delle cartelle e la notifica degli atti.

Uncategorised Posted on Tue, February 02, 2021 09:34:51

POST 63/2021

Proseguono “a singhiozzo” le proroghe per cartelle esattoriali e notifica di atti e avvisi. Con un nuovo Decreto Legge, il n. 7 del 30 gennaio 2021, sono state ulteriormente prorogati i termini in scadenza lo scorso 31 gennaio 2021 riguardanti pagamento di cartelle e avvisi esecutivi nonché i termini di notifica degli atti e avvisi.

Mini proroga pagamento cartelle e pignoramenti

È stato nuovamente modificato l’articolo 68 del DL 18/2020 il quale ora prevede che la sospensione dei versamenti relativi a cartelle ed avvisi esecutivi riguardi tutti i pagamenti rientranti nel periodo 8 marzo 2020 – 28 febbraio 2021 (prima il termine era 31 gennaio 2021). Detti versamenti dovranno essere effettuati, al momento, in unica soluzione entro il prossimo 31 marzo 2021 a meno che il governo non intervenga con nuovi provvedimenti dilatori come sta avvenendo ormai da alcuni mesi visto il protrarsi dell’emergenza.

Esteso al 28 febbraio 2021 anche il divieto di pignoramenti di stipendi e pensioni di cui all’articolo 152 del DL 34/2020.

Proroga termine notifica accertamenti

Con il Decreto 7/2021 vengono inoltre riviste le tempistiche per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione emessi entro la naturale scadenza del 31 dicembre 2020.

La notifica di tali atti potrà essere effettuata dagli uffici a partire dal prossimo 1° marzo 2021 fino al 28 febbraio 2022. 

Proroga notifica avvisi bonari 

Con le modifiche apportate al comma 2bis e 3 dell’articolo 157 del DL 34/2020 viene inoltre previsto che gli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazione di liquidazione IVA e controllo formale, emessi entro il 31 dicembre 2020, potranno essere notificati nel periodo 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022.

Viene di conseguenza introdotta anche un ulteriore proroga di 14 mesi rispetto ai termini di notifica delle relative cartelle di pagamento per cui

  • i termini di notifica delle cartelle derivanti da controllo automatico (imposte dirette e IVA) per le dichiarazioni presentate nel 2018 (periodo di imposta 2017) scadono non più al 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023;
  • i termini di notifica delle cartelle derivanti da controllo formale (ex 36ter DPR 600/1973) per le dichiarazioni presentate nel 2018 e nel 2017 scadono quindi rispettivamente il 29 febbraio 2024 (invece dell’ordinario 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (anziché l’ordinario 31 dicembre 2021).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Da oggi 1° febbraio parte la lotteria degli scontrini.

Uncategorised Posted on Mon, February 01, 2021 09:27:35

POST 62/2021

Con un comunicato stampa di sabato 30 gennaio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha informato dell’avvio della “lotteria degli scontrini” a partire da oggi 1° febbraio 2021.

Nonostante le difficoltà espresse dagli operatori economici relative all’adeguamento dei registratori telematici, è durata solo un mese la proroga dell’avvio della lotteria precedentemente fissata al 1° gennaio 2021. 

Si ricorda che possono partecipare alla lotteria le persone maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o servizi per almeno 1 € di spesa pagando con mezzi elettronici, attraverso l’esibizione del “codice lotteria”.

Non possono partecipare alla lotteria:

– gli acquisti effettuati on line;

– gli acquisti effettuati con pagamento in contanti;

– gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività impresa o lavoro autonomo;

– gli acquisti per i quali il cliente fornisce il proprio codice fiscale o tessera sanitaria per detrarre o dedurre la spesa (es. per gli acquisti effettuati in Farmacia).

La prima estrazione è prevista per il giorno 11 marzo con l’assegnazione di premi da € 100 mila a 10 acquirenti e premi da € 20 mila a 10 esercenti per le operazioni trasmesse al Sistema Lotteria nel mese di febbraio.

Infine, si ricorda che è prevista la possibilità per il consumatore di segnalare il rifiuto dell’esercente di acquisire il codice lotteria (ai sensi dell’art. 1, comma 540, L. 232/2016) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno usate dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio di evasione.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Le agevolazioni per l’imprenditoria femminile.

Uncategorised Posted on Sun, January 31, 2021 19:13:20

POST 61/2021

La pandemia ha determinato una crisi economica senza precedenti. Dai dati recentemente pubblicati da Unioncamere risulta tuttavia che le imprese a guida femminile siano state tra le più penalizzate. 

Del resto l’imprenditoria femminile è tradizionalmente sviluppata in alcuni dei settori più colpiti dalla crisi, come la ristorazione, il turismo, l’abbigliamento, la cura della persona, lo spettacolo. Inoltre, è un dato di fatto che sulla popolazione femminile siano ricaduti gran parte gli effetti collaterali del lock-down, come le nuove modalità di lavoro (lo smart-working) e di studio dei figli (la didattica a distanza).

A questo proposito giova ricordare che l’art.1, commi 97-106, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha istituito un Fondo a sostegno dell’impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Gli interventi previsti dalla norma possono riguardare:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi;

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up e le pmi innovative.

Entro fine febbraio dovrà essere emanato il Decreto attuativo da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che determinerà le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge.

Nel frattempo la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 60 / DGR del 26/01/2021, ha approvato il “Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021” sulla base della Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

Il Bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto, in regime de minimis, pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione di interventi di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 130.000,00.

Rientrano tra le spese ammissibili quelle per l’acquisto, o l’acquisizione tramite leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware ed attrezzature nuovi di fabbrica nonché per negozi mobili, le spese per arredi nuovi di fabbrica; mezzi di trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture; opere edili/murarie e di impiantistica; software – anche in cloud, brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate; banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche; campagne promozionali anche sui social network.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. 

La fase di compilazione sarà attiva dalle ore 10.00 di martedì 9 febbraio 2021 alle ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio 2021 e quella di presentazione dalle ore 10.00 di martedì 2 marzo 2021 fino alle ore 17.00 di giovedì 4 marzo 2021.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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