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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: va a regime la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 09:11:24

POST 1/2025

Negli ultimi anni, con molteplici norme di proroga, è stata offerta più volte ai “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) la possibilità di rideterminare ai fini fiscali i valori delle partecipazioni in società e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025, a partire da tale annualità, tale facoltà è posta a regime, sarà quindi possibile effettuare la “rivalutazione” ogni anno.

PARTECIPAZIONI

Agli effetti della determinazione del capital gain per i titoli, le azioni, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, potrà esser assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per le partecipazioni “non quotate” il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori contabili.

Per le partecipazioni “quotate”, il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18 per cento (contro il previgente 16 per cento) da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre di ciascun anno

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ciascun anno

TERRENI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, potrà esser assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per i terreni il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18 per cento (contro il previgente 16 per cento) da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre di ciascun anno

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ciascun anno

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, trasformazione agevolata in società semplice.

Uncategorised Posted on Tue, December 31, 2024 13:10:52

POST 69/2024

La Legge di Bilancio 2025 ripropone il regime fiscale agevolato di carattere temporaneo di “assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci” nonché di “trasformazione agevolata in società semplice”.

La norma, ricalcando fedelmente quella di cui alla recente legge di bilancio 2023, prevede che fino al 30 settembre 2025 le società commerciali residenti in Italia potranno assegnare o cedere ai soci immobili o i beni mobili registrati non strumentali per l’esercizio dell’attività beneficiando di importanti riduzioni fiscali sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette.

Sono altresì previsti vantaggi tributari per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni e che si trasformano, sempre entro il 30 settembre 2025, in società semplici.

In allegato un primo approfondimento sul tema.

Diego Cavaliere – Alberto Simonetti

Dottori Commercialisti – Studio EPICA – Treviso



Dal 1° gennaio 2025 nuove regole per le detrazioni fiscali nel settore edilizia.

Uncategorised Posted on Tue, December 31, 2024 12:55:39

POST 68/2024

La legge di bilancio 2025 contiene nuove disposizioni in tema di detrazioni fiscali nel settore edilizia. 

Proroga delle detrazioni: 

vengono prorogate per le annualità 2025, 2026 e 2027 le detrazioni previste per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, per gli interventi antisismici ed il sisma bonus acquisti. 

Nuove percentuali di detrazione: 

vengono apportate alcune importanti modifiche relative alla misura percentuale in cui le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 potranno essere oggetto di agevolazione fiscale.

Nello specifico: 

a. le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o diritto reale di godimento per interventi realizzati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale beneficeranno delle seguenti misure di detrazione: 

– 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2025;

– 36 per cento della spesa sostenuta negli anni 2026 e 2027.

b. le spese sostenute da altri soggetti e su altri immobili beneficeranno delle seguenti misure di detrazione: 

– 36 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2025;

– 30 per cento della spesa sostenuta negli anni 2026 e 2027.

Limite massimo di spesa: 

per il triennio 2025-2026-2027 il limite massimo di spesa agevolabile per gli interventi di recupero edilizio viene stabilito pari a 96.000 euro per unità immobiliare. 

Interventi non più agevolabili: 

Segnaliamo che, a differenza del passato, con la nuova normativa viene escluso da ogni agevolazione l’intervento relativo alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a gasolio e gas metano). 

Bonus mobili: 

viene prevista la proroga della detrazione anche per le spese sostenute nell’anno 2025. 

Super bonus: 

la detrazione del super bonus ad oggi vigente e prevista per le spese sostenute nell’anno 2025 nella misura del 65 per cento si applica esclusivamente agli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risultava presentata la comunicazione di inizio lavori/titolo abilitativo e adottata la relativa delibera assembleare per l’approvazione dei lavori condominiali. 

Inoltre, viene introdotta la possibilità, su libera scelta del contribuente, di ripartire la detrazione superbonus relativa alle spese sostenute nell’anno 2023 in dieci rate annuali di pari importo, anziché in quattro come previsto dalla iniziale normativa. La scelta, che sarà irrevocabile, deve essere esercitata tramite dichiarazione dei redditi integrativa da presentare, in deroga, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.  

Rimodulazione delle detrazioni in base al reddito: 

segnaliamo infine una ulteriore novità introdotta dalla Legge di bilancio 2025. 

Fermi restando i limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro subiranno una limitazione nella misura di accesso alle detrazioni fiscali. 

Per tali soggetti a partire dal 2025 oneri e detrazioni fiscali saranno infatti ammessi in detrazione fino ad ammontare calcolato moltiplicando un importo base massimo di detrazione per un coefficiente che varia in base al numero dei componenti del nucleo famigliare. 

Per ogni dettaglio sulle specifiche modalità di tale conteggio, rinviamo ad un successivo apposito post che verrà pubblicato nei prossimi giorni nel nostro blog.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Tasso di interesse al 2% dal 2025

Uncategorised Posted on Tue, December 24, 2024 12:09:11

POST 67/2024

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridotto, con decorrenza dal 1.01.2025, il tasso d’interesse legale ex art. 1284 c.c. abbassandolo dall’attuale 2,5% al 2% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse avrà conseguenze sul piano fiscale e contributivo quali, a titolo esemplificativo, l’applicazione degli interessi in relazione al ravvedimento operoso, il calcolo degli interessi in caso di omesso pagamento, la riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi, etc…

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Bonus investimenti transizione 5.0

Uncategorised Posted on Mon, December 16, 2024 09:48:37

POST 66/2024

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

  • avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
  • aventi ad oggetto investimenti effettuati:
  • in strutture produttive ubicate in Italia;
  • in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili a determinate condizioni anche le spese per la formazione del personale finalizzate alla transizione digitale ed energetica dei processi pro­duttivi.

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione;
  • è subordinato al completamento dell’intero progetto di innovazione.

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.

Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Al conseguimento di percentuali di riduzione dei consumi energetici superiori vi è un leggero incremento delle percentuali del credito d’imposta spettante.

Per accedere all’agevolazione, le imprese devono presentare al GSE:

  • una comunicazione preventiva per la prenotazione del credito a cui va allegata la certificazione tecnica “ex ante” relativa alla riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti nei beni cui all’allegato A e B alla Legge 232/2016. Entro 5 giorni il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, comunica all’impresa l’importo del credito prenotato;
  • una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini contenente gli estremi delle fatture relative agli acconti versati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili – da effettuare entro 30 giorni dal responso del GSE. Entro 5 giorni il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, conferma l’importo del credito d’imposta prenotato;
  • una comunicazione al completamento del progetto, da effettuare in ogni caso entro il 28/2/2026, contenente tra gli altri documenti una certificazione tecnica “ex post” e gli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile sottoscritta dal revisore.

Le perizie tecniche asseverate devono essere rilasciate da un valutatore indipendente e redatte sulla base degli appositi modelli resi disponibili sul sito del GSE. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del dpr 445/2000.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in f24 – decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE – in una o più quote entro il 31.12.2025. L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La società beneficiaria di tale agevolazione deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del dl 19/2024.

Qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, nei suddetti documenti deve essere altresì indicato il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica del GSE, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX.

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.

Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia che rispettano:

  • la  normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001 e del codice antimafia di cui al DLgs. 159/2011.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
  • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

  • attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Raffaella Garbin – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Novità del DDL di conversione del Decreto fiscale

Uncategorised Posted on Mon, December 09, 2024 19:22:44

POST 65/2024

Mercoledì 4 dicembre il Parlamento ha definitivamente approvato il DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. 155/2024 (c.d. “decreto fiscale”),

Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. n. 167/2024 (che viene di conseguenza abrogato), facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nel frattempo.

Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto-legge convertito.

L’art. 1-bis, al comma 2, fornisce chiarimenti in merito all’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa per danni derivanti da eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025 (art. 1, co. 101-111, L. 213/2023).

Viene chiarito che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile (ossia: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.

In tema di ravvedimento speciale collegato all’adesione al Concordato preventivo biennale (di seguito, anche “CPB”), l’art. 7 del Decreto fiscale modifica l’art. 2-quater del D.L. 113/2024 (introduttivo del ravvedimento speciale, che permette ai contribuenti ISA che hanno aderito al CPB di sanare le irregolarità relative agli anni dal 2018 al 2022 versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’IRAP).

Anzitutto, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del ravvedimento speciale: sono stati, infatti, ricompresi anche i soggetti multiattività.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del D.L. 113/2024, introdotto dalla disposizione in esame, potranno accedere al ravvedimento speciale i contribuenti (con ricavi o compensi al di sotto della soglia dei 5.164.569 euro) che hanno aderito al CPB e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno:

  1. dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate dalla diffusione della pandemia dal Covid-19, introdotte con i decreti del MEF adottati in attuazione del combinato disposto dell’art. 9-bis, comma 7, del D.L. n. 50/2017, dalla L. 96/2017, e dell’art. 148 del D.L. 34/2020;
  2. dichiarato la sussistenza di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 50/2017;
  3. dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per le annualità in cui sussistono le circostanze appena menzionate viene previsto un calcolo dell’imposta sostitutiva ad hoc.

Per le imposte sui redditi e relative addizionali:

  • Base imponibile: pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • Aliquota imposta sostitutiva: 12,5% applicato al suddetto incremento.

Per l’IRAP:

  • Base imponibile: pari alla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • Aliquota imposta sostitutiva: 3,9% applicato al suddetto incremento.

Queste imposte sostitutive, ai sensi del comma 6-quater, sono diminuite del 30% per i soggetti di cui ai punti 1 e 2, mentre non possono beneficiare di tale riduzione i contribuenti multiattività. Si ricorda che il valore dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiori a 1.000 euro per ogni annualità oggetto di ravvedimento.

Infine, viene ampliata la platea dei soggetti che possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e relative addizionali. Si dispone, infatti, che per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e le società di capitali in regime di trasparenza fiscale (ex artt. 115 e 116 del TUIR), il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. Viene quindi superata la posizione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nel provvedimento 403886/2024 che richiedeva che fossero i soci/associati delle società/associazioni di cui all’art. 5 e delle società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali (per l’imposta sostitutiva dell’IRAP era già previsto il versamento da parte della società/associazione).

Un’altra novità riguardante il ravvedimento speciale viene introdotta al comma 10 dell’art. 2-quater del D.L. 113/2024. In particolare, tra le cause di decadenza del ravvedimento speciale, viene aggiunta anche la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli ISA di cui al comma 6-bis (dichiarazione infedele della causa di esclusione ISA per emergenza Covid-19 o non normale svolgimento dell’attività o all’esercizio di più attività d’impresa).

Viene modificata la disciplina del CPB: l’art. 7-bis (che riproduce l’art. 1 del D.L. 167/2024, abrogato dalla normativa oggetto di trattazione) conferma la riapertura dei termini per aderire al CPB per il biennio 2024-2025 per i soli soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito alla proposta. Per aderire, è necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998) entro il 12 dicembre 2024.

Non è possibile aderire al CPB entro il 12 dicembre se nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Per espressa previsione normativa, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al CPB si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024 anche con presentazione della dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre. Pertanto, anche questi soggetti potranno aderire al regime del ravvedimento speciale.

Un’ulteriore novità, contenuta nell’art. 7-quinquies del Decreto Fiscale, riguarda la specificazione della causa di esclusione e di cessazione del concordato di cui agli artt. 11, co. 1, lett. b-quater) e 21, co. 1, lett. b-ter) del Decreto CPB. In particolare, viene previsto che la causa di esclusione/cessazione legata alla modifica della compagine sociale sia rilevante solo nel caso in cui venga aumentato il numero dei soci o degli associati, e non, quindi, in caso di diminuzione o modifiche che non comportano la variazione del numero dei soci/associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio/associato.

Infine, l’art. 7-quater del Decreto fiscale, per il solo periodo d’imposta 2024 e per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori ad € 170.000, proroga al 16 gennaio 2025 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Dal beneficio vengono espressamente esclusi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 241/1997.

Viene precisato che per i titolari di redditi agrari, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite dei ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Configura abuso del diritto la preventiva rivalutazione delle partecipazioni in caso di acquisto di azioni proprie.

Uncategorised Posted on Thu, November 28, 2024 17:58:02

POST 64/2024

Con la Risposta n. 195 pubblicata lo scorso 9 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate è tornata a prendere posizione rispetto ai profili abusivi di una operazione, complessa in questo caso, volta a consentire la fuoriuscita di alcuni soci da una società per azioni i attraverso l’acquisto di azioni proprie previa rivoluzione ex art. 5 L 448/2001.

Nel caso di specie l’operazione presa in esame dall’Amministrazione finanziaria prevedeva prima il conferimento di un ramo d’azienda in una New co. e successivamente la cessione della partecipazione ad una società acquirente.

Condizione per l’acquisto era che alcuni dei soci della società cedente fuoriuscissero dalla compagine sociale.

Per fare questo, lo schema proposto dagli interpellanti prevedeva una preventiva modifica statutaria da parte della società cedente al fine di consentire ai soci interessati di esercitare il diritto di recesso a seguito della cessione del ramo d’azienda, recesso che sarebbe potuto avvenire o attraverso la liquidazione delle azioni o attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società.

Nel caso di specie l’uscita dei soci prevedeva appunto l’acquisto, da parte della società cedente il ramo, delle azioni dei soci uscenti, previa rivalutazione ex art. 5 L 448/2001 da parte di questi ultimi, attingendo alle risorse finanziarie ottenute dalla cessione del predetto ramo d’azienda.

Interrogata sulla potenziale natura abusiva di tale operazione l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione secondo la quale il recesso “atipico (cessione delle partecipazioni da parte del socio) sia da considerarsi elusivo nel caso in cui produca gli stessi effetti del recesso “tipico (liquidazione della partecipazione al socio che recede) in quanto giustificato esclusivamente dal vantaggio fiscale conseguente la rivalutazione.

Il recesso “tipico”, ribadisce il fisco, genera infatti redditi di capitale ex articolo 47 co. 7 del TUIR per i quali la norma sulla rivalutazione non produce effetti, effetti riconosciuti esclusivamente in caso di cessione della partecipazione (reddito diverso ex art. 67 TUIR).

L’aspetto fondamentale della norma agevolativa consiste inoltre in quello di incentivare la circolazione delle partecipazioni e dunque debbono essere considerate come producenti redditi di capitale tutte le operazioni mediante le quali la società attinge alle proprie riserve esclusivamente per consentire al socio di realizzare il proprio investimento.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, riveste carattere abusivo, in quanto realizza un vantaggio fiscale indebito, una operazione attraverso la quale il socio ottiene dal disinvestimento della propria partecipazione utili della società che sarebbero altrimenti sottoposti alla imposizione più gravosa dei redditi di capitale, senza per altro agevolare la reale circolazione delle partecipazioni.

Nel caso di specie la modifica statutaria che consente ai soci il recesso a seguito della cessione del ramo d’azienda evidenzierebbe, secondo l’Amministrazione Finanziaria, la volontà da parte della società e dei soci di realizzare un recesso “tipico” in quanto se l’intenzione fosse realmente stata quella di produrre un recesso “atipico” la modifica statutaria non sarebbe stata necessaria.

Per tali ragioni l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto integrati gli ulteriori presupposti costitutivi della fattispecie abusiva in quanto l’operazione risulterebbe essere priva di sostanza economica oltreché inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale.

Uncategorised Posted on Thu, November 14, 2024 10:14:26

POST 63/2024

Il Consiglio dei Ministri, in data 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce, tra l’altro, misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento”.



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