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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Legge di Bilancio e il credito d’imposta per l’adeguamento dei locali di lavoro.

Uncategorised Posted on Sun, January 10, 2021 09:42:47

POST 44/2021

Come noto, l’art. 120 del “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha riconosciuto, a favore degli esercenti operanti in luoghi aperti al pubblico, un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 (nel limite massimo di € 80.000) per l’adeguamento dei locali di lavoro nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

La norma consente l’utilizzo del credito d’imposta sia direttamente, mediante compensazione in mod. F24 (ex art. 17 del DLgs n. 241/1997) sia indirettamente, attraverso la cessione totale o parziale ad altri soggetti, tra cui gli intermediari finanziari (ex art. 122 del “Decreto Rilancio”).

Pertanto, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità e i termini con i quali i beneficiari del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione ad altri soggetti. 

Col medesimo provvedimento è stato anche approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021, ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.

Ebbene, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) all’art. 1, commi 1098-1100, ha anticipato al 30 giugno 2021 il termine entro cui deve essere utilizzato il credito maturato. 

In considerazione di ciò, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 gennaio 2021, sono state apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal citato provvedimento del 10 luglio scorso e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il medesimo provvedimento.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2021 – Contrasto frodi nel settore carburanti.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 11:57:27

POST 43/2021

La Legge di Bilancio 2021 punta a rinforzare il sistema di contrasto alle frodi in materia di accise, monitorando i flussi in entrata ed in uscita di prodotti energetici e l’effettiva operatività dei depositi: stabilisce che, tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3 mila metri cubi, hanno l’obbligo di dotarsi del sistema Infoil (il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e movimentazione della benzina e gasolio usato come carburante; tale sistema è gestito dall’Agenzia delle Dogane e consente di effettuare controlli sulla liquidazione dell’imposta in tempo reale, utilizzando i dati necessari alla determinazione di quantità e qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema, con accesso autonomo ed indiretto).

La scadenza per dotarsi del sistema Infoil è il 31 dicembre 2021.

In caso di deposito fiscale usato anche come deposito Iva, la comunicazione dell’avvenuta prestazione di garanzia, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA dovrà essere effettuata telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte del garante stesso.

Infine, per i deposti costieri e di oli minerali è introdotta una specifica modalità di comunicazione della variazione di titolarità o trasferimento di gestione; l’efficacia della variazione di titolarità e del trasferimento della gestione sono subordinate:

  • alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alla autorità amministrative e all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
  • al successivo nulla osta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane entro 60 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti di affidabilità economica e dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 23 e 25 del testo unico Dlgs 504/95.

Per i depositi costieri e di oli minerali, (ad esclusione dei depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti), è prevista la revoca dei provvedimenti autorizzativi dell’Agenzia delle Dogane per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale e della licenza fiscale di esercizio di depositi commerciali di prodotti soggetti ad accisa, nel caso in cui i medesimi depositi risultino inoperativi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e l’inoperatività non dipenda da cause di forza maggiore.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021 – Abolizione “esterometro”.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 11:53:15

POST 42/2021

La legge di Bilancio 2021 dispone che, dal 1° gennaio 2022, i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa / ricevuta bolletta doganale o fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro”, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato previsto per la fattura elettronica:

– entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;

– entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Laura Barbieri

Dottore Commerciasta – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021. Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 11:48:47

POST 41/2021

Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, la legge di Bilancio 2021 prevede che l’Amministrazione finanziaria effettui specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

– al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;

– lo Sdi inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2021: incentivi alla patrimonializzazione delle PMI.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 11:43:37

POST 40/2021

L’articolo 1 commi 263 e 264 della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato i termini previsti dall’articolo 26 del Dl 34/2020 il quale prevede benefici a favore delle medie imprese che deliberano aumenti di capitale. Prima dell’entrata in vigore della norma in commento il beneficio spettava solo a chi avesse effettuato le patrimonializzazioni entro il 31.12.2020 ora la Legge di Bilancio 2021 estende questa facoltà sino al prossimo 30 giugno 2021.

La norma agevolativa in questione, si ricorda, prevede che contribuenti e imprese (che soddisfano determinati requisiti previsti dall’articolo 26 del DL 34/2020) possono accedere alle seguenti misure:

  1. i contribuenti che investono nel capitale possono beneficiare di un credito di imposta pari al 20% dell’importo versato (l’investimento massimo considerato è pari a 2 milioni di euro);
  2. la società che ha deliberato l’aumento di capitale beneficia di un credito di imposta, pari al 50% della perdita 2020 che eccede il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita), entro la misura massima del 30% dell’aumento di capitale deliberato; questa ultima percentuale è elevata al 50% (novità della Legge di Bilancio 2021) per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021;
  3. la società può emettere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2412 cc, obbligazioni e strumenti finanziari con durata di sei anni per importo commisurato all’importo dell’aumento di capitale (“Fondo Patrimonio PMI”).

Con la Legge di Bilancio 2021 viene inoltre stabilito che il credito di imposta riservato alle società è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed entro il 30 novembre 2021.

Possono accedere a tali incentivi le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e le società europee che nel periodo di imposta 2019 hanno fatto registrare un ammontare dei ricavi compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro.

Restano espressamente escluse dalle agevolazioni le società ex articolo 162bis del TUIR ovvero le holdingfinanziarie” e, stando alle disposizioni attuative del DM 10.8.2020, anche le holding industriali”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



La Legge di Bilancio e la Lotteria degli scontrini.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 10:30:30

POST 39/2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) all’art. 1, commi 1095-1097, modifica le regole di funzionamento della c.d. “lotteria degli scontrini”, di cui alla Legge n. 232/2016, prevedendo che potranno partecipare all’estrazione dei premi, solamente gli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, ecc.), mentre saranno esclusi gli acquisti in contanti. 

La norma chiarisce inoltre che i rimborsi attribuiti con il programma cashback, analogamente a quanto previsto per quelli della “lotteria degli scontrini” non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge di Bilancio e il contributo per l’acquisto di veicoli elettrici.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 10:27:54

POST 38/2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) prevede una serie di incentivi per l’acquisto di veicoli a basse (art. 1, commi 652-656) o zero emissioni (art. 1, commi 77-79) di CO2

In particolare, per quanto riguarda l’acquisto di veicoli elettrici, è concesso un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. 

L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

È comunque demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il MEF, il compito di definire le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge di Bilancio e le modifiche nella memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 10:24:24

POST 37/2021

L’art. 1, commi 1109-1115, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) introduce alcune importanti novità alla disciplina dei “corrispettivi telematici” che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 127/2015, obbliga i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto o attività assimilate, alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

In particolare la nuova norma precisa che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che certificano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura), deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

In secondo luogo è differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione. Da tale data, i soggetti obbligati, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite questi sistemi.

Infine la norma introduce un nuovo sistema di sanzioni per le violazioni degli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

In particolare la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso qualora le violazioni riguardano la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.

In caso non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da €250 a €2.000. 

In caso invece di omessa, tardiva, incompleta, non veritiera trasmissione dei corrispettivi giornalieri, che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. Si precisa che non si applica in questo caso l’art. 12 del D.lgs 472/1997 in base al quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione o chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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