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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DL Anticipi: confermata la proroga al 30 giugno 2024 per il riversamento del credito Ricerca e Sviluppo.

Uncategorised Posted on Wed, December 20, 2023 12:04:15

POST 206/2023

Lo scorso 15 dicembre 2023 la Legge 191 ha convertito il cd “DL Anticipi” collegato alla Legge di bilancio 2024.

Come noto, l’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 ha introdotto una procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del DL 145/2013, che comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e la non punibilità del delitto di indebita compensazione.

A tale riguardo l’articolo 5 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2024, il DL 145/2023, ha stabilito che:

  • il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024;
  • il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Vengono inoltre differite, di conseguenza, le scadenze relative alle successive due rate da versare ora entro il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026.

Infine, viene prorogata di un anno la decadenza per l’emissione degli atti di recupero (o degli altri atti) in riferimento ai crediti ricerca e sviluppo utilizzati nei periodi di imposta 2016 e 2017.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



ROTTAMAZIONE QUATER: possibile regolarizzare il versamento delle prime due rate entro il prossimo 18 dicembre 2023.

Uncategorised Posted on Sun, December 17, 2023 20:13:51

POST 205/2023

Con un comunicato stampa emanato il 14 dicembre 2023, l’Agenzia Entrate Riscossione rende noto che a seguito di un emendamento al cosiddetto “Decreto Anticipi” (DL n. 145/2023), approvato in via definitiva dal Parlamento, sarà possibile effettuare il pagamento delle prime due rate della Definizione agevolata delle cartelle entro il prossimo lunedì 18 dicembre 2023.

L’emendamento in questione stabilisce infatti che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

Si ricorda che il mancato versamento delle rate del piano alle scadenze previste comporta la perdita del beneficio della definizione agevolata rispetto all’azzeramento di interessi e sanzioni.

Ultima chiamata, dunque, per quei contribuenti che, pur avendo aderito alla cd. Rottamazione Quater, non avessero rispettato le scadenze di versamento nei mesi di ottobre e novembre 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Locazioni brevi e turistiche: obbligo di codice identificativo nazionale

Uncategorised Posted on Wed, December 13, 2023 13:05:09

POST 204/2023

Il decreto legge 18.10.2023 n. 145 ha introdotto l’obbligo per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).

Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo previa istanza telematica da parte del locatore e sarà inserito in una banca dati nazionale.

Il CIN dovrà essere apposto all’esterno dell’immobile e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato (compresi i portali telematici).

L’obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

La sanzione per l’assenza del CIN andrà da 800,00 a 8.000,00 Euro in relazione alle dimensioni dell’immobile mentre la mancata esposizione ed indicazione del CIN negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Riduzione tasso interesse legale 2024

Uncategorised Posted on Wed, December 13, 2023 12:58:48

POST 203/2023

A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale verrà sensibilmente ridotto dall’attuale 5% al 2,5% in ragione d’anno.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Sospensione termine comunicazione Titolare Effettivo.

Uncategorised Posted on Mon, December 11, 2023 10:15:05

POST 202/2023

Con l’ordinanza n. 8083/2023 del 7 dicembre 2023 la sezione quarta del TAR del Lazio sospende il termine della comunicazione dei dati Titolari effettivi al Registro imprese prevista per l’11 dicembre 2023.

La sospensione dell’efficacia del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 è fissato al 27 marzo 2024, data dell’udienza di merito.

La sospensione riguarda tutti i soggetti tenuti alla comunicazione sia nella sezione speciale che in quella autonoma.

Elena Ravani e Giulia Granello

Studio Epica Treviso



In vigore il decreto sulla certificazione delle attività di Ricerca e Sviluppo.

Uncategorised Posted on Wed, December 06, 2023 18:24:43

POST 201/2023

Lo scorso 4 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 258 il DM 15 settembre 2023 contenente le disposizioni in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dall’articolo 23 co. 2-5 del DL 73/2022.

A tale riguardo si ricorda che la certificazione, secondo quando previsto dal predetto DL 73/2022, consente alle imprese di dotarsi in via preventiva di una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.

Il decreto in commento è entrato in vigore lo scorso 19 novembre 2023 tuttavia gran parte degli aspetti procedurali della disciplina sono ad oggi demandati ad un futuro decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla predetta data di entrata in vigore (quindi entro il prossimo 17 febbraio 2024).

L’Albo dei certificatori

Viene istituito un apposito Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Potranno essere soggetti abilitati:

  • le persone fisiche, che, tra le altre condizioni, siano in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto alla certificazione richiesta e che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività relative alla valutazione e rendicontazione di almeno 15 progetti collegati alla richiesta di contributi o sovvenzioni in ambito di Ricerca e Sviluppo;
  • imprese, con sede legale in Italia e che non siano sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria, le cui credenziali previste al punto precedente dovranno essere verificate in capo al responsabile tecnico.

Potranno inoltre presentare domanda di iscrizione all’Albo anche:

  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito industria 4.0;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence);
  • le Università statali e non statali.

Le modalità di gestione e funzionamento dell’Albo sono però demandate ad un successivo decreto direttoriale da parte del MIMIT.

Procedura e contenuto della certificazione

Il decreto conferma che la certificazione inerente le attività per Ricerca e Sviluppo potrà essere richiesta solo qualora l’impresa non sia già stata raggiunta da un Processo Verbale o da un atto impositivo.

La richiesta dovrà essere inoltrata al MIMIT secondo una apposita procedura anch’essa demandata a decreto direttoriale di futura emanazione. Per accedere a detta procedura dovranno inoltre essere versati euro 252 in favore del bilancio dello Stato per diritti di segreteria, anche le modalità inerenti detto versamento saranno definite successivamente.

La certificazione, rilasciata da soggetto iscritto all’apposito Albo, deve contenere:

  1. informazioni su capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa;
  2. descrizione dei progetti realizzati o da iniziare;
  3. motivazioni tecniche alla base della sussistenza dei requisiti all’accesso all’agevolazione;
  4. dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi da parte del soggetto certificatore;
  5. altre informazioni utili ai controlli.

La certificazione deve essere rilasciata sulla base delle linee guida emanate dal MIMIT e che saranno pubblicate entro il prossimo 31 dicembre 2023. Le stesse saranno oggetto di costante aggiornamento per la corretta applicazione del credito di imposta.

Attività di Vigilanza

La certificazione dovrà essere trasmessa al MIMIT entro 15 giorni dalla data del rilascio della stessa all’impresa attraverso una procedura informatica demandata al futuro decreto direttoriale.

Ricevute le certificazioni il ministero potrà, entro 90 giorni, richiedere opportune integrazioni documentali che dovranno essere fornite nei successivi 15 giorni dal soggetto attestatore (salvo richiesta di proroga motivata).

La documentazione integrativa dovrà essere oggetto di esame da parte del MIMIT entro i successivi 60 giorni.

Decorsi i termini per l’esame della documentazione la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design a patto che la stessa rappresenti le attività effettivamente svolte.

Tuttavia, qualora non sia inviata al MIMIT la documentazione integrativa richiesta nei termini previsti la certificazione non produrrà effetti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Disciplina Whistleblowing

Uncategorised Posted on Mon, December 04, 2023 11:23:13

POST 200/2023

Il Decreto Lgs. 10 marzo 2023 n.24 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano adeguate norme volte a proteggere tutti coloro che segnalano particolari violazioni del diritto nazionale o dell’Unione Europea.

La disciplina c.d. whistleblowing ha principalmente lo scopo di far emergere condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo in cui opera, garantendo allo stesso soggetto che ne denuncia l’esistenza un elevato livello di anonimato, riservatezza e protezione.

La disciplina si applica ai soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 50 o che hanno adottato un modello 231. Per i soggetti privati che hanno impiegato più di 250 lavoratori il termine per adeguarsi alla normativa era fissato al 15 luglio 2023 mentre per tutti gli altri scadrà il 17 dicembre 2023.

I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove norme dovranno predisporre non soltanto canali interni di veicolazione delle informazioni, ma, soprattutto, che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti. Viene previsto un quadro sanzionatorio che prevede sanzioni fino a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC.

  1. Ambiti oggettivo e soggettivo

Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) o dell’Unione europea (nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono escluse le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro.

Le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività presso la società, nonché dagli azionisti/soci e dalle persone con funzione di direzione amministrativa e di controllo.

  • Canali di segnalazione

La segnalazione deve contenere informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico e perciò rientra nell’ambito applicativo soggettivo della disciplina. La legge ricomprende a tale rilievo anche gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Le informazioni così qualificate, rilevano quando veicolate sia in forma orale che scritta.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

I canali di segnalazione interna (sia orale sia scritto), attivati sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

La segnalazione esterna all’ANAC può essere compiuta solo in caso di: (i) inefficacia/impossibilità dell’utilizzo del canale interno (mancata attivazione del canale; se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni o che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, se la segnalazione non ha avuto esito) o (ii) per ragioni d’urgenza , quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: (a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; (b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

  • Gli strumenti di tutela

La norma prevede numerose le misure a tutela i soggetti segnalanti, con la duplice finalità: immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell’interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni; più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l’efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all’ordinaria tutela dei dati personali, sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l’art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l’autore della prova del contrario.

  • L’apparato sanzionatorio

La norma prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12. L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Entro il 17 dicembre 2023 dunque i soggetti privati con almeno 50 dipendenti dovranno procedere ad implementare i canali di segnalazione interni (orale e scritta) in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e a nominare e formare i gestori dei suddetti canali.

I canali di segnalazione dovranno inoltre garantire anche la compliance in materia di privacy ed a tal fine è necessario procedere con una valutazione d’impatto del trattamento effettuato in materia di whistleblowing.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Coacervo “successorio” e “donativo”: l’Agenzia delle Entrate rivede la propria interpretazione.

Uncategorised Posted on Sat, December 02, 2023 19:19:24

POST 199/2023

Come è noto l’imposta di donazione e successione è caratterizzata da aliquote e franchigie che sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario/erede e donante/de cuius:

– 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro (franchigia) per ciascun beneficiario,

– 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100 mila euro (franchigia), per ciascun beneficiario,

– 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado,

– 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone. 

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro (franchigia), a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Da molti anni si discute se la franchigia sia da considerarsi come “unica”, utilizzabile una sola volta, ovvero “duplice”, con carattere di autonomia tra le due imposte di donazione e di successione. 

La prima interpretazione (meno favorevole per il contribuente) prevede il cosiddetto “coacervo” successorio e quindi che l’utilizzo della franchigia in sede di donazione riduca o annulli (“facendo cumulo”) la possibilità di utilizzo della medesima in sede successione. In particolare, sulla base di tale impostazione, (i) l’utilizzo parziale della franchigia in sede di donazione fa sì che l’importo utilizzato debba esser detratto in sede di successione ovvero (ii) l’utilizzo integrale della franchigia in sede di donazione fa sì che venga memo la possibilità del suo utilizzo in sede di successione.

La seconda interpretazione (più favorevole per il contribuente) prevede invece che la franchigia possa esser applicata in via autonoma e indipendente sia per l’imposta di donazione che per l’imposta di successione, senza quindi fare cumulo tra i due tributi. In tale caso, il contribuente ha a disposizione sia una franchigia ai fini delle donazioni che una franchigia ai fini della successione.

L’Agenzia delle Entrate dal 2008 ha sempre sostenuto prima interpretazione. Tuttavia, con la recente Circolare n. 29 del 2023 l’Amministrazione si è adeguata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole, invece, alla seconda interpretazione, più vantaggiosa per i contribuenti.

Con la suddetta Circolare si chiarisce quindi che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato. Questo si traduce in un risparmio di imposta per i contribuenti; si pensi ad esempio ad un genitore che dona in vita 1 milione di Euro al discendente e che poi lascia allo stesso, in sede di successione, un altro milione di Euro: la nuova interpretazione comporta un vantaggio di 40 mila Euro.

Infine, nel predetto documento di Prassi, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione anche ai fini del “coacervo donativo” che continua a trovare applicazione e quindi più donazioni fanno cumulo ai fini dell’utilizzo della franchigia (o in altri termini una donazione precedente erode la franchigia per quella successiva), con esclusione però delle donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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