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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2019: l’articolo 20 del TUR ha valore retroattivo.

NEWS Posted on Thu, January 10, 2019 23:08:30

POST 440

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta al fine di chiarire in via definitiva la portata del nuovo articolo 20 del TUR modificato in ultimo dall’articolo 1 comma 87 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1084 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) “l’articolo 1 comma 87 lett a) delle legge 27 dicembre 2017, n.205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20 comma 1”del TUR (Testo unico dell’imposta di registro).

Nel corso del 2018 il tema è stato molto dibattuto a livello dottrinale. C’era infatti chi reputava la nuova formulazione dell’articolo 20 del TUR come norma innovativa (e quindi priva di portata retroattiva) e chi invece, appellandosi al contenuto della relazione illustrativa alla manovra, sosteneva che la stessa fosse norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente.

Si ricorda che la disposizione novellata stabilisce che «l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione… sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

Anche dal punto di vista giurisprudenziale inoltre la vicenda ha avuto una notevole eco in quanto la corte di Cassazione sin da subito ha preso una posizione predominante nel ritenere norma innovativa e non di interpretazione autentica il nuovo art. 20 del TUR (cfr. Cass. 2007/2018).

A tale filone ha quindi fatto seguito anche la giurisprudenza di merito seppur in maniera meno univoca. Sul punto infatti alcune sentenze hanno preso le distanze dall’orientamento della Cassazione ritendendo che il nuovo articolo 20 avesse invece valenza di norma interpretativa e fosse pertanto applicabile retroattivamente.

In ultimo il MEF, con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018in commissione Finanze alla Camera, aveva ribadito che tale novella modificativa aveva natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplicava effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuavano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma (si veda anche il post n. 426 http://www.epicanews.it/#post426).

Oggi invece con l’intervento contenuto nell’articolo 1 comma 1084 della Legge di Bilancio 2019 è evidente l’intenzione di rimediare alla situazione di incertezza lasciata in eredità dalla precedente Legge di Bilancio statuendo per l’appunto che la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 87 lett. a) delle Legge 205/2018 contiene una norma di interpretazione autentica ed ha quindi valenza retroattiva.

In seguito a questo intervento normativo si può oggi affermare che sembrano venuti meno i dubbi interpretativi relativi all’articolo 20 del TUR e che l’interpretazione dello stesso possa aver trovato una definitiva soluzione anche per le controversie che riguardano il passato.

Non rimane che aspettare e vedere come verrà applicata la “nuova norma chiarificatrice” da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria nonché dalla giurisprudenza.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Fondo di Indennizzo Risparmiatori.

NEWS Posted on Thu, January 10, 2019 07:55:40

POST 439

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito il Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) cd. “truffati dalle Banche”.

Il F.I.R. ha una dotazione iniziale di 525 mln/€ per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e così complessivi 1.575 mln/€.

I soggetti destinatari dell’indennizzo saranno le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, gli enti del terzo settore di natura non commerciale e le microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2 mln/€ di fatturato annuo), ovvero i loro successori e/o aventi causa che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte della Banche. I risparmiatori con un I.S.E.E. inferiore ad € 35.000,00 nel 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del F.I.R..

In merito alla misura dell’indennizzo sarà riconosciuto il 30% del prezzo pagato per le azioni e il 95% del prezzo pagato per le obbligazioni subordinate, con il limite massimo, in entrambi i casi, di € 100.000,00. Tali percentuali potranno aumentare qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme erogate saranno inferiori alla dotazione del F.I.R. e sino all’esaurimento dello stesso.

Tale indennizzo sarà corrisposto al netto di altre forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e/o delle cedole percepiti/e lasciando, dunque, possibilità di accesso al F.I.R. anche ai soggetti che abbiano accettato le offerte di transazione formulate nel 2017 da Popolare Vicenza e Veneto Banca.

A stabilire chi avrà diritto ad essere indennizzato sarà una Commissione tecnica composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.

La domanda di indennizzo, corredata dell’idonea documentazione a sostegno, dovrà essere indirizzata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo della norma istitutiva del F.I.R., che sarà a sua volta emanato entro fine gennaio 2019.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



PACE FISCALE – La “Rottamazione ter” delle cartelle è legge.

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 16:01:15

POST 438

Con la conversione in Legge n. 136 del 17/12/2018 dell’articolo 3 del DL 119/2018 (cd. DL Fiscale) è stata definitivamente confermata, con alcune modifiche, la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, meglio nota come “Rottamazione delle cartelle”.

Rispetto alla prima versione della “Rottamazione ter” (si veda il post n. 402 – http://www.epicanews.it/#post402) la conversione in legge ha apportato alcuni aggiustamenti al fine di ampliare la procedura di definizione agevolata dei carichi. Le modifiche sono in sintesi le seguenti:

rateazione:

o Le rate passano da 10 a 18 (sempre in 5 anni);

o Le prime due rate sono pari ciascuna al 10% del dovuto;

DURC:l’accesso alla definizione agevolata consente il rilascio del DURC;

versamenti:

o I versamenti possono essere effettuati anche con un ritardo non superiore a 5 giorni;

o Entro la soglia dei 5 giorni i ritardi consentono comunque il rilascio del DURC.

Si riepilogano di seguito tutti gli aspetti essenziali della definizione agevolata in commento come modificati a seguito della conversione in legge del “DL Fiscale”.

I VANTAGGI

Si ricorda che “rottamare” i carichi vuol dire poter beneficiare di un consistente sconto in relazione a quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Con la rottamazione infatti dovranno essere corrisposte le sole imposte con gli interessi ma non più le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni civili che riguardano i crediti di natura previdenziale.

COSA SI PUO’ DEFINIRE

Sono ricompresi nella “Rottamazione ter” i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per affidati deve intendersi non già la data di notifica al debitore bensì la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’Ader.

Restano tuttavia esclusi dalla definizione agevolata:

a. i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione Europea;

b. i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

c. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni relative alle violazioni del codice della strada è previsto che la definizione si applicherà limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.

CHI PUO’ DEFINIRE

Possono aderire alla “Rottamazione ter”:

a. i contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni;

b. i contribuenti che pur avendo aderito alla prima rottamazione, articolo 6 Dl 193/2016, non hanno perfezionato l’adesione ad esempio a causa del mancato versamento degli importi dovuti;

c. i contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione, articolo 1 Dl 148/2017, ma che non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate scadute al 31 dicembre 2016 in relazione alle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016;

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’adesione alla definizione agevolata dovrà essere comunicata entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2019attraverso un’istanza da presentare all’Ader compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’ente (Modello DA – 2018)

L’istanza potrà essere presentata direttamente agli sportelli dell’Ader ovvero per mezzo dei canali telematici e via pec.

Con l’istanza potranno essere indicati i carichi che si intende definire e il numero di rate con cui si intendono effettuare i versamenti. Il dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in un massimo di 18 rate.Le diciotto rate dovranno essere corrisposte in 5 anni e le prime due saranno di importo pari al 10%delle somme dovute. Le scadenze delle prime due rate sono fissate per il 31 luglio 2019 ed il 30 novembre 2019, le restanti rate, tutte di pari importo (5% del dovuto), dovranno essere corrisposte alle scadenze del 28 febbraio, 30 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Sulle rate successive alla prima dovranno essere corrisposti interessi pari al 2% annuo.

Sempre con la predetta dichiarazione il Contribuente dovrà inoltre impegnarsi a rinunciare a proseguire eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che vuole definire in via agevolata.

A seguito della presentazione dell’istanza l’Ader, entro il 30 giugno 2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto nonché i giorni di scadenza delle rate ed i relativi importi. Con la conversione in Legge del decreto è stato introdotto all’articolo 3 il comma 14-bis il quale prevede la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio della definizione agevolata qualora la rata sia versata in ritardo purché detto ritardo non sia superiore a 5 giorni.

Per il pagamento di quanto dovuto viene concessa inoltre la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La presentazione dell’istanza determinerà:

a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

b. la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

c. l’inibizione per l’Agente della Riscossione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;

d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive;

e. il divieto di proseguire quelle già avviate in precedenza sempre che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il debitore non è più considerato inadempiente ai fini dei rimborsi di imposta e per i pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della PA;

g. il contribuente può essere considerato regolare ai fini del rilascio del DURC (qualora sussistano anche le altre condizioni di regolarità previste dalla disciplina di settore).

Il versamento della prima o unica rata determinerà inoltre l’estinzione delle procedure esecutiveprecedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Si sottolinea tuttavia come, a differenza delle prime due versioni della rottamazione, la sola presentazione dell’istanzadeterminerà l’automatica revoca, alla data del 31 luglio 2019, delle dilazioni concesse in precedenza e non potranno più essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Sul punto, nelle prime risposte alle FAQ che sono state pubblicate sul sito dell’Ader, è stato chiarito che è possibile riprendere la dilazione precedentemente accordata solo nei casi in cui vi sia:

a. la revoca dell’istanza nei termini ordinari ovvero entro il 30 aprile 2019;

b. il diniego totale o parziale della richiesta.

PROROGA PER CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE BIS

Si ricorda infine che l’articolo 3 comma 1 del DL 119/2018 ha concesso ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione bis una proroga dei versamenti previsti per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018.

Questi potevano infatti regolarizzare la propria posizione versando entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute per le predette scadenze.

Detta regolarizzazione consente al contribuente di essere riammesso alla rottamazione bis e di poter fruire dei benefici dell’attuale definizione agevolata in quanto si determina automaticamente il differimento del debito residuo (per le rate in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) in cinque anni, alle scadenze ordinarie, con tasso di interesse legale pari allo 0,3% annuo.

È data comunque facoltà al debitore di effettuare il saldo della posizione attraverso un unico versamento da effettuare entro il 31 luglio 2019.

A chi invece, avendo già aderito alla Rottamazione bis, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre 2018, viene inibita la possibilità di aderire, limitatamente ai carichi ivi contenuti, alla Rottamazione ter.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Imposta di bollo e fatturazione elettronica.

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 11:03:12

POST 437

L’imposta di bollo sulla fattura elettronica si pagherà con periodicità trimestrale e verrà determinata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

È quanto risulta dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica così la scadenza stabilita in precedenza e fissata in 120 giorni dal termine del periodo d’imposta.

Secondo quanto disposto dal decreto quindi il pagamento dovrà essere effettato entro il giorno 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre per le fatture emesse nel trimestre stesso. L’importo verrà determinato direttamente dall’Agenzia sulla base delle informazioni contenute nelle fatture trasmesse tramite SdI; in esse infatti è presente un campo ove indicare l’eventuale assoggettamento a imposta di bollo per (tutte o parte) le operazioni certificate. Le scadenze – salvo slittamento di qualche giorno qualora il termine cada in un giorno non lavorativo – saranno quindi le seguenti:

I^ trimestre: 20 aprile (per il 2019 sarà il 23 aprile, in quanto il 20 è sabato santo);

II^ trimestre: 20 agosto;

III^ trimestre: 20 novembre;

IV^ trimestre: 20 febbraio (dell’anno successivo).

L’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e potrà essere versato tramite addebito su conto corrente bancario o postale o modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, in presenza di importi superiori a euro 77,47, per

. operazioni esenti da IVA exart. 10 del DPR 633/72;

. operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo;

. operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septiesdel DPR 633/72);

. operazioni escluse da IVA exart. 15 del DPR 633/72.

Stefano Bernabò
Ragiorniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Invio telematico dei corrispettivi generalizzato dal 1 gennaio 2020

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 10:59:50

POST 436

Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018, introduce l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri

– a tutti i commercianti al minuto, a partire dal 1° gennaio 2020;

– ai commercianti il cui volume d’affari è superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019.

La norma prevede, altresì, che, con apposito decreto, potranno essere individuati i soggetti esonerati da tale obbligo.

Per gli anni 2019 e 2020, al contribuente che acquisterà o adatterà gli strumenti necessari a porre in essere tale adempimento verrà riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione tramite mod. F24. L’importo del contributopotrà essere complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, demandando a un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di funzionamento.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Confermata la proroga al 31.12.2019 per le detrazioni fiscali nel settore edile.

NEWS Posted on Mon, January 07, 2019 14:51:07

POST 435

La Legge di bilancio per l’anno 2019 ha confermato la proroga di tutte le detrazioni fiscali nel settore edilizia al 31 dicembre 2019.

Vengono pertanto prorogate al 31 dicembre 2019:

1. la detrazione fiscale per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, di immobili a destinazione abitativa, nonché per la manutenzione ordinaria sulle relative parti comuni) nella “misura rafforzata” pari al 50 per cento della spesa sostenuta e fino ad una spesa massima di 96.000 euro per unità abitativa;

2. la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, nei limiti di spesa, nella misura percentuale di detrazione (percentuali variabili dal 50 all’85 per cento della spesa sostenuta in relazione alla tipologia di intervento realizzato) ed alle condizioni già vigenti nel 2018;

3. la detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici relativa alle spese sostenute nel 2019 per beni destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire al 1° gennaio 2018 e per i quali si è beneficiato della relativa detrazione fiscale, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta e fino ad una spesa massima di 10.000 euro per unità abitativa;

4. la detrazione per gli interventi di sistemazione del verde (c.d. bonus verde) nella misura del 36 per cento della spesa sostenuta e fino ad una spesa massima di 5.000 euro.

Restano fermi tutti gli specifici adempimenti già precedentemente richiesti dalle relative distinte normative per l’accesso alle detrazioni fiscali.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



“Mini Ires” al 15%.

NEWS Posted on Mon, January 07, 2019 12:25:22

POST 434

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi da 28 a
34) introduce una nuova agevolazione che consiste nella riduzione dell’Ires al 15%, per la parte del reddito dichiarato dalle
società ed enti, che effettuano nuovi investimenti ed incrementano i livelli occupazionali
.

Più in dettaglio, a partire dai periodi d’imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2018, si potrà applicare l’aliquota Ires al 15%, su una
parte di reddito complessivo netto, corrispondente agli utili del periodo
d’imposta precedente
a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati
a riserve diverse da quelle di utili non disponibili
.

L’importo agevolabile è comunque limitato alla somma:


degli investimenti effettuati in beni strumentali
materiali nuovi
di cui all’articolo 102 del testo unico;


del costo del personale dipendente assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Dalla quota di utili del periodo precedente, accantonati a
riserve, devono essere comunque dedotte
le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai
soci.

Si attendono ora i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per
sciogliere alcuni dubbi interpretativi inerenti l’applicazione pratica
dell’agevolazione.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Ma che fine ha fatto il nuovo sistema di remunerazione della Farmacia?

NEWS Posted on Sun, January 06, 2019 11:26:27

POST 433

Il sistema di remunerazione della Filiera del farmaco -come noto- si caratterizza per il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale.

Tuttavia il cosiddetto “sistema del margine” in Italia, come all’estero, nei molti Paesi che lo hanno adottato, si è dimostrato incapace di garantire il mantenimento degli adeguati livelli di remunerazione della Filiera in un contesto di prezzi medi dei farmaci decrescenti per effetto della progressiva introduzione dei farmaci equivalenti.

Al fine di correggere questa grave distorsione del mercato, ancora nel 2010, il Governo Berlusconi dispose col DL 78/2010 l’avvio di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tra il Min. della salute, il MEF, l’AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Successivamente nel 2012 il Governo Monti stabilì col DL 95/2012 che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sulla base di un accordo tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa. Il DL 95/2012 prevedeva inoltre che, in caso di mancato accordo tra gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo dovesse intervenire direttamente e autonomamente, attraverso Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF.

Purtroppo i buoni propositi dei nostri governanti si sono scontrati con la colpevole incapacità degli attori della Filiera (e non solo!) e così nel silenzio generale lo scorso 1° gennaio, che avrebbe dovuto finalmente sancire l’entrata in vigore del nuovo modello di remunerazione, ai sensi dell’art.1, comma 1141, Legge 205/2017, è invece trascorso con l’ennesimo un nulla di fatto, nel più penoso silenzio generale.

Al contrario da noi, nella Francia di Macron, dei “gilet gialli”, della bistrattata Farmacia d’oltralpe, il 1° gennaio 2019 sarà ricordato per l’entrata in vigore dei nuovi parametri che caratterizzano il loro nuovo modello di remunerazione delle Farmacie da parte della mutua pubblica.

Il modello francese oggi in vigore prevede:

  • un compenso professionale di € 0,51 per ogni ricetta trattata, di € 1,02 per la spedizione delle ricette che riguardano gli anziani con più 70 anni e i bambini con meno di 3 anni, di € 2,04 per la dispensazione di farmaci dal profilo specifico (stupefacenti, ansiolitici, ecc.);
  • un margine del 10% sui farmaci con prezzo (ex-factory) fino ad € 1,91, del 6% sui prodotti con prezzo compreso tra €150,00 ed € 1.600,00 ed infine dello 0% per i farmaci con prezzo superiore ad € 1.600,00.

Si tratta quindi di un “modello misto”, che affianca alla remunerazione del “margine”, quella “fissa” dell’attività professionale, ma che progressivamente, agendo sui diversi parametri, renderà sempre più analestico il compenso del farmacista rispetto alla diminuzione dei prezzi, per il bene dei farmacisti e della salute dei francesi.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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