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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Definizione agevolata delle controversie tributarie.

NEWS Posted on Sat, January 05, 2019 11:18:41

POST 432

(nota di aggiornamento dopo la conversione in legge del decreto fiscale 23/10/2018, n. 119).

La legge di conversione del decreto legge citato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018 (Legge 17/12/2018, n. 136), ha introdotto alcune modifiche volte a rendere più favorevole la definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data del 24/10/2018. Ciò è avvenuto rivedendo al ribasso le somme dovute percentualmente dai contribuenti per aderire all’istituto.

Le nuove aliquote di definizione sono le seguenti:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del suo valore;

b) in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

b1) del 40 per cento del valore della controversia qualora la soccombenza si sia verificata nella pronuncia di primo grado;

b2) del 15 per cento del valore della controversia qualora la soccombenza si sia verificata in grado di appello;

b3) del 5 per cento del valore della controversia qualora sussista la cosiddetta “doppia conforme” ovvero la controversia penda innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2018) e l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

La stessa legge di conversione ha disciplinato il caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate prevedendo che l’importo del tributo (al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni) è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata nella pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le percentuali sopra riportate, per la parte di atto annullata.

Va ricordato per completezza:

a) che il “valore della controversia” da assumere quale base di calcolo per determinare le somme dovute a titolo di definizione agevolata, corrisponde alle maggiori imposte accertate con l’atto impugnato senza conteggiare i relativi interessi (liquidati nell’atto) e le conseguenti sanzioni (irrogate nell’atto);

b) che sono definibili le controversie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

c) che il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 31/5/2019. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione;

d) che nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. Non è consentito di compensare eventuali crediti d’imposta. Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Avv. Claudio Tiberti



Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 09:03:33

POST 431

La Legge di Bilancio
2019 proroga, ancora una volta, la
facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni
in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere
determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta
da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le
partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). Il valore così
rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non
quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate
annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019.

La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

La legge di bilancio
2019 però – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – prevede
delle nuove aliquote di imposta sostitutiva: essa è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate e al 10 per cento per le partecipazioni non
risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota viene fissata al 10 per cento.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:38:15

POST 430

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 2 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Sulla base della predetta normativa:

1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data del 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine per l’impugnazione che residua dopo la data predetta;

2. le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro la data del 24 ottobre 2018 possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data;

3. gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la medesima data possono essere perfezionati con il pagamento, entro il termine per il perfezionamento dell’adesione, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione di cui ai punti 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra.

E’ ammessa la rateizzazione con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività estere (voluntary disclosure).

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Con il provvedimento allegato sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:33:41

POST 429

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 1 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il contribuente, sulla base della predetta normativa, puo’ definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 24 ottobre 2018 presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione predetta non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali.

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) la dichiarazione puo’ essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini predetti.

E’ possibile rateizzare il dovuto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di decadenza dell’azione di accertamento, sono prorogati di due anni.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



La Legge di Bilancio e il tentativo di ripristinare le “Società di farmacisti”.

NEWS Posted on Wed, January 02, 2019 19:09:27

POST 428

Quando il 4 agosto del 2017 venne approvata la Legge n.124 -meglio nota come Legge sulla concorrenza- fu subito chiaro a tutti che era finita un’epoca: i farmacisti avevano perso le loro Società!

Fino ad allora infatti tutte le Farmacie private, non solo quelle gestite in regime di ditta individuale, ma anche quelle gestite in forma societaria, dovevano essere interamente possedute da “farmacisti-idonei”.

La Legge sulla concorrenza invece stabilì che per essere soci delle Società titolari di Farmacia non fosse più necessario essere farmacisti e non pose alcuna limitazione alla partecipazione dei “non-farmacisti”, al punto che oggi quest’ultimi possono arrivare a detenere fino al 100% del capitale sociale.

Dopo oltre un secolo di Farmacie esclusivamente possedute da farmacisti e dopo quasi due anni e mezzo di dibattiti parlamentari, l’approvazione della Legge n.124/2017 cancellò d’un tratto la connotazione professionale delle “Società di farmacisti” per relegarle a mere società commerciali.

La reazione del mercato alle nuove disposizioni è stata immediata e il Settore ha così cominciato a muoversi verso un nuovo assetto, un diverso equilibrio. I farmacisti, inizialmente critici rispetto all’allargata liberalizzazione, hanno iniziato a valutarne le intrinseche opportunità, arrivando in più occasioni a cedere le loro partecipazioni ai “non-farmacisti” e a società di capitali di varia estrazione.

Tuttavia durante l’iter parlamentare che ha portato al varo dell’ultima Legge di Bilancio sono stati presentati prima alla Camera e poi al Senato due emendamenti (rispettivamente il 41.029.7 e il 1.1736) volti a modificare la recente Legge sulla concorrenza nello specifico riguardo dei requisiti soggettivi che devono possedere i soci delle Società di titolari di Farmacia.

Sebbene nella discussione parlamentare i due emendamenti siano stati alla fine espunti, stralciati, in quanto ritenuti di carattere ordinamentale e quindi estranei all’oggetto proprio della Legge di Bilancio, come definito dalla vigente legislazione contabile, dal punto di vista politico sono rappresentativi di un confronto, tutt’altro che risolto, circa la regolamentazione e l’organizzazione della Farmacia italiana.

I due emendamenti prevedevano infatti che i soci, rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, dovessero necessariamente essere farmacisti iscritti all’Albo.

Il venir meno di tale condizione avrebbe costituito una causa di scioglimento della Società, salvo che la Società non avesse provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d’intervenuto scioglimento della Società, l’Autorità competente avrebbe revocato l’autorizzazione all’esercizio di ogni Farmacia di cui la Società fosse stata titolare.

Infine, le Società già costituite avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi limiti entro e non oltre trentasei mesi dall’entrata in vigore della Legge.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Venezia Mestre



La Legge di Bilancio e le novità per le farmacie.

NEWS Posted on Mon, December 31, 2018 12:35:17

POST 427

La Legge di Bilancio appena approvata dalla Camera dei Deputati con 313 voti favorevoli e 70 contrari sarà ricordata come una delle più controverse degli ultimi anni.

Tuttavia se flat tax, reddito di cittadinanza e quota-cento hanno infiammato il dibattito politico e mediatico, gli interventi rivolti al settore della distribuzione farmaceutica sono passati quasi in sordina.

Tra quest’ultimi merita però una particolare menzione la disposizione contenuta nei commi 551 e 552 che, modificando l’art.1, comma 40, della Legge 662/1996, ha:
ridotto la soglia che identificata le “farmacie a basso fatturato” da euro 300 mila di fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva ad euro 150 mila;
stabilito per le “farmacie a basso fatturato”, ovvero per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’Iva inferiore ad euro 150 mila, sia l’esenzione dagli sconti proporzionali al prezzo del farmaco a favore del Ssn, ai sensi dell’art.1, comma 40, della Legge 662/1996, sia l’esenzione dall’ulteriore sconto di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legge 95/2012, attualmente pari al 2,25%;
precisato che a partire dal 2019 nel calcolo del fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva rientreranno le seguenti voci:
* il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Ssn;
* la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;
* il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di SSN e regionale;
* le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (ticket).
Saranno invece escluse dal calcolo:
* le percentuali Iva;
* le trattenute convenzionali e di legge;
* gli altri sconti;
* le quote che rimangono a carico dei cittadini (ovvero la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione insostituibile oppure l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista);
* la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate.
L’inclusione del ticket all’interno del fatturato annuo rilevante ai fini dell’applicazione degli sconti farà certamente discutere la categoria in quanto non solo è penalizzante per le Farmacie prossime alla soglia, ma soprattutto si pone in contrapposizione col Parere rilasciato lo scorso 22 gennaio dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute su istanza di Federfarma.
Il Ministero della Salute aveva infatti chiarito che le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (ticket) non dovevano rientrare nel calcolo del fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Modifiche all’articolo 20 del TUR a portata “retroattiva” limitata.

NEWS Posted on Wed, December 26, 2018 13:50:04

POST 426

Come noto l’articolo 1 comma 87 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) è intervenuto modificando il contenuto della norma di cui all’articolo 20 del TUR (Testo unico dell’imposta di registro).

La disposizione novellata stabilisce che «l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione… sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

Tuttavia sin dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2018, si è molto dibattuto su quale dovesse essere l’ambito temporale di applicazione del nuovo articolo 20 TUR ovvero se si potesse considerare norma interpretativa e conseguentemente “sanante” di eventuali contenziosi in atto con l’amministrazione finanziaria in relazione ad accertamenti vertenti su il dettato antecedente della norma.

Sul punto il MEF, con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018 in commissione Finanze alla Camera, ha ribadito che tale novella modificativa ha natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplica effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma.

Detta interpretazione si allinea quindi ad un ormai affermato filone giurisprudenziale che poco spazio aveva lasciato ad interpretazioni più favorevoli ai contribuenti interessati.

Se da un lato quindi viene ribadita la sostanziale irretroattività della norma dall’altro con questa risposta il MEF ha precisato che le modifiche apportate all’articolo 20 del TUR trovano applicazione con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data di registrazione degli atti. Questa conclusione appare comunque di indubbio vantaggio per i contribuenti in quanto le modifiche in commento troverebbero applicazione con riferimento non tanto alla data di registrazione dell’atto quanto alla data di avvio dell’attività accertatrice e di liquidazione dell’imposta da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Si ricorda infine che in maniera coordinata con le modifiche apportate all’articolo 20 è stato modificato anche l’articolo 53-bis del TUR che disciplina le attribuzioni e i poteri degli uffici dell’Agenzia nell’ambito delle attività di accertamento, richiamando espressamente la disciplina sull’abuso del diritto prescritta dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato, per i motivi anzidetti, mediante l’attività interpretativa di cui al novellato articolo 20 del T.U.R, tale vantaggio potrà essere valutato dal competente ufficio dell’Agenzia, in sede di controllo degli atti registrati anche in data antecedente al 1° gennaio 2018, sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

In altri termini, in sede di controllo degli atti, gli uffici potranno valutare la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando anche i fatti, gli atti e i contratti ad essi collegati, secondo la disciplina sull’abuso del diritto di cui al citato articolo 10-bis, nel rispetto delle regole procedimentali dalla stessa prevista.

Resta quindi inteso che le nuove disposizioni non esplicheranno effetti con riferimento agli avvisi di accertamento già notificati in data antecedente al 1° gennaio 2018, ancorché non definitivi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Deducibilità TFM: ultime pronunce della giurisprudenza.

NEWS Posted on Wed, December 19, 2018 07:35:10

POST 425

Con l’ultima pronuncia
contenuta nella sentenza n. 5280/18 del 3 dicembre 2018 la Ctr della Lombardia
è tornata a prendere posizione sull’annoso tema della deducibilità degli
accantonamenti a TFM (Trattamento di Fine Mandato) riservati agli
amministratori di società.

Come già sostenuto dagli
stessi giudici di legittimità nella sentenza n. 3749/16/2018 depositata lo
scorso 11 settembre 2018 (si veda sul tema anche post n. 397), è stato ribadito
che non vi sono nell’ordinamento
tributario norme specifiche che pongano un tetto massimo di deducibilità
dell’accantonamento periodico al fondo TFM e, tanto meno, che dispongano nel
senso che l’accantonamento di cui si discute debba essere limitato al valore
fisso convenzionale pari al numero di mensilità (13,5) a cui i lavoratori
subordinati hanno diritto.

La determinazione del quantum da destinare agli amministratori
resta infatti vincolato esclusivamente ad una scelta discrezionale operata
dall’assemblea dei soci (natura pattizia).

Tale assunto trova peraltro conferma anche nella risoluzione n. 124/E
del 13/10/2017 emessa dall’Agenzia delle Entrate
, dove si afferma che
l’ammontare del TFM è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità
rispetto alla realtà economica dell’impresa.

Viene quindi confermata
l’erroneità delle contestazioni effettuate dagli Uffici nel presupposto che
l’accontamento non determinato sulla base di quanto previsto ai fini del TFR
violi il coordinato disposto delle norme contenute nei commi 1 e 4
dell’articolo 105 del TUIR.

Resta tuttavia, secondo i
giudici lombardi, la facoltà da parte
degli Uffici di poter in ogni caso contestare la congruità dell’ammontare
dell’accantonamento qualora lo stesso sia da ritenersi eccessivo o
sproporzionato in relazione alla realtà specifica dell’azienda.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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