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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Permuta di un “bene esistente” con un “bene futuro”.

NEWS Posted on Tue, December 18, 2018 06:51:17

POST 424

Con l’ordinanza n. 27058/2017
la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della disciplina
fiscale dell’operazione che vede la permuta di un bene esistente, nella specie
il terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, con un bene futuro,
normalmente un’immobile facente parte dell’edificio realizzato dall’impresa
edile che ha acquistato il terreno.

La Corte, in particolare,
ha approfondito la questione relativa al momento in cui si realizza la
plusvalenza imponibile per la persona fisica derivante dalla dazione in permuta
del terreno edificabile
.

La Corte, confermando
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che la plusvalenza
deve ritenersi realizzata dal cedente nel momento in cui il corrispettivo per
la cessione del terreno, che è rappresentato dalla proprietà del realizzando
immobile, viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del cedente e cioè al momento
del trasferimento della proprietà della costruzione realizzata sul terreno

non essendo a tal fine sufficiente la mera emissione dell’atto di
identificazione catastale della costruzione realizzata sul terreno.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Incentivi all’assunzione di donne: i settori e le professioni con disparità di genere validi per il 2019.

NEWS Posted on Sat, December 15, 2018 10:51:34


POST 423

La
riforma Fornero ha introdotto dal 1 Gennaio 2013, a favore dei datori di lavoro,
un incentivo sotto forma di una riduzione pari al 50% della contribuzione dovuta (per un periodo massimo di 18
mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine)
per le assunzioni di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno:

  • 24 mesi ovunque residenti, ovvero
  • 6 mesi e residenti nelle: – regioni
    ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione
    europea oppure in aree annualmente
    individuate con decreto ministeriale.

Si
tratta di lavoratrici occupate in professioni o settori caratterizzati da un
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato interessato.

In attuazione delle suddette
disposizioni, il Decreto del 28.11.2018
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha individuato,
su elaborazioni effettuate dall’ISTAT con riferimento alla media annua del
2017, i settori e le professioni
(nel settore privato) caratterizzati da
un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% per i quali trovano
applicazione per il 2019 gli incentivi all’assunzione.

Per fruire dell’incentivo,
i datori di lavoro interessanti, sono tenuti ad inoltrare apposita
comunicazione all’INPS mediante modulo di istanza on-line “92-2012” disponibile
all’interno del “Cassetto previdenziale
aziende ed aziende agricole”.

Monica Rubini
Consulente del Lavoro – Studio Ram – Padova Vicenza



INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA’: nuovo strumento in sostituzione degli studi di settore.

NEWS Posted on Wed, December 12, 2018 06:39:36

POST 422

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente
pubblicato le prime bozze per l’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2018.

Lo strumento, che dovrebbe definitivamente
mandare in soffitta gli studi di settore, prevede l’assegnazione al
contribuente un indice di affidabilità, in una scala di valori da 1 a 10.

Con l’analisi dei dati l’Agenzia delle
Entrate darà una valutazione quale misura del grado di rischiosità fiscale del
soggetto e non più un livello di ricavi di congruità come veniva fatto con gli
studi di settore.

Si
tratterà di una sorta di “pagella fiscale”. Ai “più affidabili” verranno
riconosciuti dei vantaggi, quali la riduzione dei termini di accertamento o
l’esonero entro certi limiti per l’apposizione del visto di conformità nella
compensazione dei crediti fiscali.

Ad
oggi, però, la definizione del sistema premiale non è ancora stata resa nota
dall’Agenzia delle Entrate.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Somme erogate dal socio alla società: finanziamento soci o versamento in conto capitale?

NEWS Posted on Wed, December 05, 2018 06:37:28

POST 421

Con la recente ordinanza
n. 20978 del 23 agosto 2018 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul
tema della qualificazione delle somme erogate dai soci alle società da loro
partecipate.

Tali somme posso infatti
essere erogate a titolo di mutuo (cd. “finanziamento soci”), con il conseguente
obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata
scadenza, oppure di versamento, destinato a essere iscritto non tra i debiti,
ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” senza fare insorgere in
capo al socio alcun diritto alla restituzione.

La Corte ha chiarito che
la “qualificazione nell’uno o nell’altro
senso della dazione della somma dipende dall’esame della volontà negoziale
delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in
restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in
concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli
interessi che vi sono sottesi
”.

Nel caso in esame,
applicando i suddetti principi, i giudici hanno qualificato quale versamento
l’apporto patrimoniale di denaro effettuato dal socio in un momento in cui la
società versava in una situazione di tensione finanziaria e, conseguentemente,
hanno rigetto la domanda restitutoria avanzata dal socio.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



FATTURAZIONE ELETTRONICA: nuovi casi di esonero.

NEWS Posted on Wed, November 28, 2018 19:40:34

POST 420

La Commissione Finanze al Senato ha approvato
un emendamento al Decreto Fiscale 119/2018 con il quale è previsto l’esonero
dalla fatturazione elettronica per i soggetti già tenuti all’invio dei dati al
Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata.

Con tale emendamento il Governo intende risolvere
il problema sollevato dal Garante delle privacy in ordine alla protezione dei
dati sensibili, evitando anche una inutile duplicazione di adempimenti.

La nuova previsione riguarda un’ampia platea
di operatori, quali farmacie, medici,
poliambulatori e altre strutture sanitarie, odontoiatri, psicologi,
ecc.

È il caso di precisare che l’esclusione opera
solamente per le operazioni attive
che verranno tramesse al sistema TS nell’anno
2019
. Rimangono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, pertanto,
le operazioni effettuate dai suddetti operatori nei confronti di soggetti
titolari di partita IVA.

Nulla cambia in merito all’obbligatorietà
della fatturazione elettronica per il ciclo passivo.

Altri
soggetti esonerati sono le associazioni
sportive senza scopo di lucro
affiliate alle federazioni sportive nazionali
o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività sportive
dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale Iva e imposte dirette
di cui alla Legge 398/1991.

Tale
esclusione opera per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65 mila.

Per
le associazioni che hanno conseguito proventi da attività commerciali superiori
a € 65 mila è previsto che il committente o cessionario soggetto passivo di
imposta emetta la fattura elettronica per loro conto.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Comunicazione Enea obbligatoria anche per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

NEWS Posted on Tue, November 27, 2018 08:56:04

POST 419

Sono state rese
note le modalità operative per trasmettere all’Enea i dati relativi agli
interventi di recupero edilizio.

L’obbligo era
stato introdotto dalla legge di bilancio dello scorso anno, ma non erano mai
stati forniti gli strumenti e le modalità operative per inviare i dati.

Segnaliamo che
devono essere comunicati solo i dati relativi agli interventi edilizi e
tecnologici che comportano anche risparmio energetico e/o l’utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali
perviste per il recupero del patrimonio edilizio.

La trasmissione
avviene esclusivamente per via telematica collegandosi al sito internet http://ristrutturazioni2018.enea.it. La compilazione
e la trasmissione dei dati può essere fatta dallo stesso contribuente e non è
richiesto l’intervento di un tecnico abilitato.

Per quanto
riguarda le scadenze della comunicazione, la trasmissione dei dati dovrà
avvenire, in via generale, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data
di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di
fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o
da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21
novembre 2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal
21 novembre 2018. La scadenza è pertanto prevista per il 19 febbraio 2019.

Nel sito
internet sopra citato è disponibile una “Guida rapida alla trasmissione” che
riporta tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: in arrivo un voucher per l’assunzione di innovation manager.

NEWS Posted on Mon, November 26, 2018 20:04:23

POST 418

Nell’ultima versione del disegno di
Legge di Bilancio per il 2019 è stato introdotto un incentivo dedicato
all’assunzione di innovation manager.
L’agevolazione verrà concessa sotto forma
di voucher e finanzierà l’inserimento in azienda di un temporary manager specializzato
nella gestione dei processi di innovazione e trasformazione digitale in ottica
Industria 4.0.
Il voucher avrà un valore di 40.000
euro, pari a un massimo del 50% dei costi sostenuti, e potrà essere elevato a
80.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia una rete di imprese. Il
contributo sarà assegnato per l’acquisizione di consulenze specialistiche
finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale
attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, e
di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa,
compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
I manager dovranno essere in possesso di
adeguati requisiti di merito ed essere iscritti in un apposito elenco fornitori
del Ministero dello Sviluppo Economico che verrà istituito entro 90 giorni
dalla data in vigore della Legge di Bilancio. L’incentivo sarà in vigore per il
biennio 2019/2020 e per l’attuazione della misura sono stati stanziati
complessivamente 75 milioni di euro.

A cura di Villani & Partners



Il c.d. “Collegato fiscale” e le novità in materia di fatturazione elettronica.

NEWS Posted on Thu, November 22, 2018 10:23:18

POST 417

Come ormai noto, a partire dal primo gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere solo di tipo elettronico e tale obbligo riguarda sostanzialmente tutte le operazioni, sia quelle tra due soggetti passivi IVA (B2B), che quelle verso un consumatore finale (B2C).

Il recente decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in vigore dallo scorso 24 ottobre 2018 e in attesa di conversione nei prossimi 60 giorni, prevede alcune importanti novità per quanto riguarda tale prossimo adempimento con l’obiettivo di agevolarne e semplificarne l’avvio dell’adozione da parte dei contribuenti.

Primo elemento di spicco del provvedimento in commento è l’inibizione per i primi mesi del periodo di imposta 2019 delle sanzioni. Il decreto all’articolo 10 stabilisce che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa con le modalità previste dalla legge entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile/trimestrale), ovvero si applica la sanzione ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. Pertanto, si prevede un termine di “tolleranza” per poter risolvere eventuali problematiche che dovessero emergere nella prima fase senza per forza essere sanzionati.

Dal punto di vista soggettivo è stata ridotta la platea dei contribuenti cui si riferisce la nuova normativa, vale a dire ai soli soggetti residenti o stabiliti in Italia e non più a quelli identificati.

Sono state ampliate le informazioni da inserire nella fattura elettronica. Il documento, oltre agli elementi già previsti dalla legge, va integrato con l’indicazione della data in cui è effettuata l’operazione ovvero quella in cui è incassato in tutto o in parte il corrispettivo, se diversa da quella di emissione della stessa.

Per quanto riguarda il ciclo attivo sono state riviste le regole di emissione e annotazione. Ora le fatture attive possono essere registrate nel termine più esteso del quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi non più entro 15 giorni dall’emissione, al pari delle fatture differite.

Per l’emissione invece è previsto il nuovo termine di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, si noti che a differenza delle altre novità in commento, la nuova tempistica di emissione fatture avrà effetto a partire dal primo luglio 2019.

Si sottolinea che le norme di cui sopra sull’emissione e annotazione della fattura di vendita non interferiscono in alcun modo sul momento legale di esigibilità dell’IVA né sulla relativa liquidazione periodica.

Interessanti appaiono infine la modifica del trattamento delle fatture passive ricevute e della relativa detrazione IVA.

Il cliente che riceve la fattura in acquisto non è più obbligato a protocollarla e registrarla progressivamente e questo in quanto con la nuova modalità di fatturazione elettronica tali adempimenti diventeranno superflui. Data certa di ricezione della fattura e sua relativa protocollazione sono implicite con il nuovo procedimento.

Poi, nell’ottica di accellerare la compensazione dell’IVA sugli acquisti, i nuovi termini per esercitare il diritto alla sua detrazione risultano quelli della liquidazione in cui è stata effettuata l’operazione a condizione che la relativa fattura sia giunta entro il giorno 15 del mese successivo. Perciò, se si riceve una fattura di acquisto di ottobre 2018 entro il 15 di novembre 2018, l’IVA in acquisto sarà detraibile nel mese di ottobre 2018. Unica eccezione a tal riguardo è prevista per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, si pensi, ad esempio, ad una fattura di acquisto di dicembre 2018 ricevuta entro il 15 gennaio 2019 la cui IVA sarà detraibile nella liquidazione del mese di gennaio 2019.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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